Cassazione Civile, Ordinanza n. 33363/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
La controversia origina da una lunga vicenda di captazione abusiva di acque dal fiume Verde per alimentare un acquedotto idropotabile e per produrre energia idroelettrica. In un primo giudizio, la società titolare della concessione idroelettrica aveva ottenuto la condanna di Ministero e Regione per i danni derivanti dalla captazione illegittima fino al 1991. In un successivo giudizio, la società che gestiva il servizio idrico e l’ex consorzio avevano respinto la pretesa risarcitoria per il periodo successivo, chiamando in causa la Regione sostenendo che fosse essa a dover rispondere, almeno in parte, per aver trasferito la gestione e la proprietà degli impianti in assenza di titolo concessorio e per non essersi attivata per regolarizzare la captazione. Il TSAP aveva prima dichiarato inammissibile la domanda verso la Regione per difetto di giurisdizione, poi, a seguito di cassazione con rinvio, l’aveva qualificata come autonoma azione aquiliana ex art. 2043 c.c. e aveva condannato la Regione a risarcire la società, ma riducendo l’importo per un concorso della danneggiata ex art. 1227 c.c. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha sostenuto, in sintesi, che la domanda verso di lei fosse divenuta improcedibile per effetto della transazione tra le due società; che sarebbe stato necessario un autonomo accertamento della fondatezza della domanda principale originaria; che mancasse una sua responsabilità aquiliana; e che il danno e il quantum non potessero essere determinati sulla base dell’importo transattivo. La società resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando invece che la riduzione di un terzo del risarcimento, per mancata impugnazione del silenzio regionale, fosse indebita e che il risarcimento dovesse essere riconosciuto integralmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Regione perché tutti i motivi si confrontavano solo in parte o non correttamente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato la domanda come autonoma azione risarcitoria da fatto illecito della Regione verso la società e non come vera domanda di garanzia condizionata alla soccombenza verso l’attrice originaria. Ha ritenuto quindi che la transazione intervenuta tra le altre parti non facesse venir meno l’interesse alla decisione, poiché il danno e il suo quantum risultavano già accertati nel giudizio cui la Regione aveva partecipato e le erano opponibili. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della società, confermando che il mancato esperimento dell’azione avverso il silenzio-inadempimento della Regione poteva integrare un comportamento omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., idoneo a giustificare una riduzione del risarcimento, valutazione che resta di merito. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
richiamato dalla Regione per contestare l'interesse ad agire sulla domanda di chiamata in garanzia, ma la Corte esclude che il motivo colga la reale natura autonoma dell'azione risarcitoria.
evocato in relazione alla chiamata in causa del terzo; la Corte ritiene che i motivi basati sulla natura di garanzia non incidano sulla ratio della decisione.
invocato per lamentare motivazione omessa o apparente; la Corte esclude il vizio perché le censure non si confrontano con la qualificazione della domanda e con l'accertamento del danno.
richiamato per l'interpretazione della domanda introduttiva; il giudice di merito ha letto la domanda come azione risarcitoria autonoma, lettura che la Corte non censura nei termini prospettati.
indicato come base dell'azione della società contro la Regione per condotte illecite direttamente causative del danno.
richiamato nei motivi sulla responsabilità e sulla quantificazione del danno, ma le doglianze sono ritenute inammissibili perché non confrontate con la ratio della sentenza.
invocato in relazione all'onere probatorio sulla responsabilità e sul danno; la Corte non esamina nel merito la censura perché non pertinente alla decisione.
il TSAP ha imputato alla Regione la causazione del danno, ma ha ridotto il risarcimento per la parte evitabile con l'ordinaria diligenza della danneggiata; la Corte di cassazione conferma che si tratta di valutazione di merito, non sindacabile se congruamente motivata, e precisa che la riduzione è stata operata ex comma 2, non ex comma 1.
richiamato dalla Regione per contestare la quantificazione equitativa; la Corte reputa la censura generica e non idonea a scalfire la motivazione.
la Corte corregge la motivazione del giudice di rinvio osservando che l'importo del danno risultava già accertato nelle precedenti sentenze passate in giudicato.
richiamato dalla società incidentale come possibile rimedio contro il silenzio-inadempimento; la Corte lo considera pertinente quale indice della possibilità di evitare il danno con ordinaria diligenza.
evocato dalla Corte per spiegare che l'art. 1227, comma 2, c.c. è espressione del principio di buona fede e correttezza nel limitare il danno evitabile.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in relazione all'esito del giudizio.
Massime di principio
- La domanda proposta dal convenuto chiamante contro il terzo va qualificata in base al suo effettivo contenuto sostanziale: se si tratta di una pretesa risarcitoria autonoma per un fatto illecito imputato al terzo, non opera il regime della domanda di garanzia condizionata alla soccombenza sulla domanda principale.
- L'estinzione del giudizio tra attore originario e convenuto, per effetto di transazione o rinuncia, non fa venir meno automaticamente l'interesse alla decisione sulla domanda autonoma proposta contro il terzo quando il danno e il relativo quantum siano già stati accertati nel processo e siano opponibili al terzo partecipante.
- In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227, comma 2, c.c. consente di ridurre o escludere il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza; la verifica della concreta evitabilità del danno è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- La mancata attivazione di rimedi giudiziari contro l'inerzia della pubblica amministrazione può essere considerata, in concreto, condotta rilevante ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c., se il giudice di merito ritiene che essa rientrasse nell'ordinaria diligenza esigibile e non comportasse sacrifici apprezzabili.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che prescindono dalla reale ratio decidendi o che richiedono una nuova valutazione del merito sono inammissibili, anche quando siano formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione.
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