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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21520/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia origina da una procedura di gara bandita per l'affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale in immobili adibiti a caserma. Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipò a più lotti, ma la stazione appaltante dispose l'esclusione del raggruppamento facente capo alla ricorrente, con escussione delle cauzioni provvisorie e segnalazione all'ANAC, a seguito di vicende penali che avevano coinvolto un dirigente della committenza pubblica e un socio di minoranza della ricorrente, nonché dell'applicazione alla società di misure interdittive e di gestione straordinaria. L'esclusione fu confermata dal TAR e poi dal Consiglio di Stato in appello. La ricorrente propose quindi revocazione davanti al Consiglio di Stato, lamentando un errore di fatto e, in sostanza, l'omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione all'interpretazione della disciplina UE sulle cause di esclusione dalle gare. Il Consiglio di Stato dichiarò inammissibile la revocazione ritenendo che non vi fosse omissione di pronuncia, poiché la questione del rinvio pregiudiziale era stata esaminata e motivatamente disattesa. Con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., la società ricorrente ha denunciato violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe usurpato il potere esclusivo della Corte di giustizia di interpretare il diritto UE e che, non avendo rimesso la questione pregiudiziale, avrebbe commesso un diniego di giustizia; in via subordinata ha insistito per un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso non denunciassero un effettivo sconfinamento del Consiglio di Stato dai limiti esterni della giurisdizione, ma mirassero in realtà a censurare il merito della decisione amministrativa resa in sede di revocazione, cioè la valutazione sulla sussistenza o meno di un errore revocatorio e sulla necessità del rinvio pregiudiziale. Poiché il giudice amministrativo aveva comunque esaminato la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia e l'aveva disattesa con una valutazione di merito non sindacabile in sede di revocazione, non era configurabile alcuna omissione di pronuncia idonea a integrare eccesso di potere giurisdizionale. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso finiva per riproporre questioni già scrutinate dal giudice amministrativo e che, comunque, il giudice di ultima istanza può astenersi dal rinvio per ragioni di irricevibilità del procedimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    ottavo comma; ultimo comma

    il ricorso ex art. 111 Cost. è esperibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestare il merito della decisione del giudice amministrativo.

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo nei casi di difetto di giurisdizione o eccesso di potere giurisdizionale, non per sindacare la valutazione sull'ammissibilità della revocazione.

  • art. 106 c.p.a.

    individua il rimedio della revocazione davanti al giudice amministrativo, ma la sua ammissibilità non può essere rivista in cassazione se non nei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 267 TFUE

    la rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia è tema rimesso alla valutazione del giudice nazionale di ultima istanza nei limiti elaborati dalla giurisprudenza UE; la sua mancata attivazione non integra di per sé un vizio di giurisdizione della decisione nazionale.

  • art. 4, paragrafo 3, TFUE

    richiamato in relazione ai doveri di cooperazione leale e all'effettività della tutela giurisdizionale nell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

  • art. 19, paragrafo 1, TFUE

    richiamato come parametro europeo di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto a un processo equo e alla piena tutela giurisdizionale.

  • art. 13 CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto a un ricorso effettivo.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dalla ricorrente sul versante del diritto a una buona amministrazione e a un procedimento equo.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dalla ricorrente in tema di diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie difensive.

  • art. 45, par. 2, lett. d), direttiva 2004/18/CE

    richiamato come norma europea la cui interpretazione avrebbe richiesto rinvio pregiudiziale.

  • art. 38, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 163 del 2006

    norma nazionale posta a base dell'esclusione dalla gara del raggruppamento.

  • art. 38, comma 1, lett. c) ed f), d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamate dalla ricorrente nel quesito interpretativo relativo alle cause di esclusione dalle gare.

  • art. 45 del d.lgs. n. 231 del 2001

    richiamato in relazione alla misura interdittiva applicata alla società ricorrente a seguito delle vicende penali.

  • art. 32, comma 8, d.l. n. 90 del 2014

    richiamato per le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio disposte dal Prefetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando si deduca un effettivo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non è invece utilizzabile per contestare la correttezza del ragionamento decisorio o la valutazione compiuta nel giudizio di revocazione.
  • La valutazione del giudice amministrativo circa l'ammissibilità della revocazione e circa la presenza o meno di un errore di fatto revocatorio integra un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione sotto il profilo del difetto di giurisdizione.
  • La mancata rimessione alla Corte di giustizia non configura di per sé omissione di pronuncia censurabile come eccesso di potere giurisdizionale, quando il giudice nazionale abbia esaminato la richiesta e l'abbia motivatamente disattesa.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dalle parti non è, di regola, una domanda autonoma su cui il giudice debba necessariamente pronunciare in modo specifico, potendo essere letta come mera sollecitazione al potere officioso del giudice.
  • Il giudice di ultima istanza può non attivare il rinvio pregiudiziale quando ricorrano ragioni di irricevibilità o i presupposti che escludono l'obbligo di rimessione secondo la giurisprudenza unionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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