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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra una società e un lavoratore, in cui il termine era stato apposto richiamando, nel testo contrattuale, una Convenzione e un Atto Aggiuntivo conclusi con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. I giudici di merito hanno ritenuto nullo il termine per insufficiente specificazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive ex art. 1 d.lgs. n. 368/2001, dichiarando la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 3.2.2012 e condannando la società al pagamento di un’indennità pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo articolato in più censure, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la causale poteva essere specificata per relationem ad atti esterni conosciuti o conoscibili dalle parti e che la temporalità dell’Atto Aggiuntivo dimostrava la natura transitoria dell’esigenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, sotto vari profili, la formulazione promiscua delle censure, che sovrapponeva violazione di legge e vizio motivazionale senza renderle separabili; ha osservato che la deduzione di violazione di legge richiede l’indicazione specifica delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastanti con la norma e con la giurisprudenza; ha inoltre escluso la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, poiché l’appello era stato proposto dopo l’entrata in vigore della riforma del 2012 e i fatti erano stati ricostruiti in modo coincidente nei due gradi di merito. Nel merito, la Corte ha ribadito che la clausola appositiva del termine deve indicare in modo circostanziato e verificabile le ragioni giustificative e che il richiamo per relationem a testi esterni è ammissibile solo se effettuato chiaramente e specificamente per precisare in concreto tali ragioni; la valutazione sulla sufficienza della causale resta rimessa al giudice di merito. Sono state quindi confermate la nullità del termine e la conversione del rapporto, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri contributivi previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    L'apposizione del termine è consentita solo a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive specificamente indicate per iscritto; la causale deve essere circostanziata, trasparente e verificabile, e il richiamo per relationem a testi esterni è valido solo se serve a precisare in concreto tali ragioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge va denunciata indicando specificamente le norme violate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con esse.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello resa in doppia conforme, quando i fatti siano stati ricostruiti nei medesimi termini nei due gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura richiamata dalla ricorrente non ha superato il vaglio di ammissibilità, essendo proposta in modo promiscuo con altre doglianze.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura richiamata dalla ricorrente non ha superato il vaglio di ammissibilità, essendo proposta in modo promiscuo con altre doglianze.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è stata dedotta insieme ad altre doglianze eterogenee, senza una chiara separazione dei profili di violazione dell'onere della prova.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in caso di impugnazione di sentenza resa in doppia conforme.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012

    La limitazione al vizio motivazionale si applica agli appelli proposti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha convertito il d.l. n. 83/2012, incidendo sul regime del vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel contratto a termine la causale legittimante deve essere indicata in modo specifico, puntuale e verificabile, così da consentire il controllo sulla effettiva temporaneità dell'esigenza aziendale.
  • Il richiamo per relationem a documenti esterni può integrare la specificazione della causale solo se il rinvio è chiaro e finalizzato a individuare concretamente le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive; non basta un generico rinvio ad atti conoscibili dalle parti.
  • La valutazione sulla sufficienza della causale apposta al termine è, in linea di principio, rimessa al giudice di merito e, se logicamente e giuridicamente corretta, non è sindacabile in cassazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può cumulare in modo indistinto violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi: le censure devono essere autonome, specifiche e riconoscibili.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro una sentenza di appello resa in doppia conforme quando il fatto storico sia stato valutato nei medesimi termini dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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