Sentenza n. 3198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, 7 aprile 2023, n. 6082, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti amministrativi che riservavano gli incentivi per l’attività ispettiva e l’uso del mezzo proprio al personale civile di ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva respinto le domande
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti chiedevano l’accertamento del diritto alla corresponsione degli incentivi previsti dall’art. 14, comma 1, lett. d), del d.l. n. 145/2013 e dal relativo decreto attuativo, con condanna al pagamento delle somme; in subordine chiedevano il risarcimento del danno e, ulteriormente, un indennizzo per indebito arricchimento. Contestavano la circolare del 30 gennaio 2015, la relazione istruttoria dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il d.m. n. 29/2018 e il decreto dirigenziale n. 15/2021, nella parte in cui limitavano i beneficiari al personale di ruolo dell’Ispettorato. Deducevano violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.l. n. 145/2013 e del d.m. 25 novembre 2014, eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, arbitrarietà e irragionevolezza; sostenevano che la nozione di personale ispettivo comprendesse anche i militari dei N.I.L., cui erano attribuiti i medesimi poteri ispettivi del personale dell’Ispettorato. Lamentavano inoltre l’erronea valutazione della documentazione relativa alle indennità spettanti al personale militare per l’uso del mezzo proprio e l’omessa pronuncia del TAR sulle domande subordinate. In appello contestavano anche il rigetto dell’istanza di rimessione sul ruolo, motivata dal ritardo ferroviario del difensore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rimessione sul ruolo, ritenendo insussistenti i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.: il ritardo ferroviario non costituiva impedimento assoluto e inevitabile, anche perché il difensore aveva organizzato il viaggio senza un adeguato margine di sicurezza. Non era compromesso il diritto di difesa, considerata la natura prevalentemente cartolare del processo, l’assenza di nuove difese dell’amministrazione e la mancata indicazione di specifiche esigenze difensive insoddisfatte. Nel merito, ha confermato la sentenza del TAR. La nozione di personale ispettivo destinatario degli incentivi riguarda il personale di ruolo dell’Ispettorato, mentre i militari assegnati ai N.I.L. costituiscono un contingente aggiuntivo, dipendente funzionalmente dall’Ispettorato ma gerarchicamente dall’Arma, e conservano lo status militare. L’equiparazione legislativa concerne i poteri ispettivi, non il trattamento economico né l’appartenenza organica. L’art. 8 del d.lgs. n. 149/2015, successivo, ha inoltre espressamente riferito le risorse all’incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato. Gli atti impugnati erano quindi vincolati dalla legge e non potevano essere censurati per disparità di trattamento. La relazione istruttoria dell’Ispettorato è stata ritenuta non impugnabile, perché priva di natura provvedimentale. La differenza di trattamento non viola l’art. 3 Cost., poiché personale civile di ruolo e personale militare appartengono a ordinamenti diversi e non sono situazioni omogenee. Le domande subordinate sono state esaminate direttamente in appello in forza dell’effetto devolutivo e sostitutivo. Il risarcimento è stato negato per l’assenza di illegittimità dell’azione amministrativa e di allegazioni circa la colpa dell’apparato; l’indennizzo ex art. 2041 c.c. è stato negato perché l’attività e l’uso del mezzo proprio trovavano titolo nel rapporto di servizio militare e nel relativo regime economico. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
Il rinvio della trattazione e, a maggior ragione, la rimessione sul ruolo dopo la trattenuta in decisione sono ammessi soltanto in presenza di casi eccezionali valutati discrezionalmente dal collegio.
art. 14, comma 1, lett. d), n. 2, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9
finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale
La disposizione destina una quota dei maggiori introiti sanzionatori a misure incentivanti per il personale ispettivo, da definire con decreto ministeriale.
d.m. 25 novembre 2014
sono riferite esclusivamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che svolge effettivamente attività di vigilanza
Il decreto attuativo riferisce le misure al personale ispettivo del Ministero che svolge effettiva vigilanza.
art. 6, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149
aggiuntivo rispetto alla dotazione organica
Il contingente dei carabinieri presso i Nuclei ispettorato del lavoro è funzionalmente dipendente dall’Ispettorato, ma resta distinto dalla sua dotazione organica; ai militari sono attribuiti i medesimi poteri ispettivi, non una generale equiparazione economica o di status.
art. 8 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149
incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato
La norma successiva delimita la platea dei beneficiari al personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato, escludendo il contingente militare aggiuntivo.
art. 16 d.P.C.M. 23 febbraio 2016
con esclusione delle spese connesse all’esercizio del potere gerarchico e di controllo riferibile all’appartenenza all’Arma
L’imputazione all’Ispettorato delle spese relative al personale militare non modifica lo status militare né attribuisce all’Ispettorato il potere gerarchico.
artt. 1776, 1777, 2153 e 2154 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il trattamento economico del personale dell’Arma è disciplinato dal sistema speciale e autosufficiente dell’ordinamento militare e non è automaticamente integrabile con la disciplina prevista per il personale civile.
Non ricorre un indebito arricchimento quando l’attività svolta e l’uso del mezzo proprio trovano titolo nel rapporto di servizio e nel regime economico applicabile al personale militare.
art. 3 Cost.
La diversità di trattamento tra personale civile di ruolo dell’Ispettorato e personale militare non viola l’eguaglianza quando riflette la diversa appartenenza ordinamentale e situazioni non omogenee.
Massime di principio
- L’equiparazione legislativa dei poteri funzionali attribuiti a personale militare assegnato presso un’amministrazione civile non comporta, in assenza di un’espressa previsione normativa, l’equiparazione dello status, dell’appartenenza organica o del trattamento economico al personale civile dell’amministrazione ospitante.
- Le misure incentivanti destinate dalla legge al personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro non possono essere estese al contingente militare assegnato funzionalmente presso i Nuclei ispettorato del lavoro, quando la legge qualifica tale contingente come aggiuntivo rispetto alla dotazione organica e ne mantiene l’appartenenza all’ordinamento militare.
- L’imputazione all’amministrazione ospitante delle spese relative al personale militare, compreso il trattamento economico, ha natura finanziaria e non modifica lo status del dipendente né trasferisce all’amministrazione ospitante il potere gerarchico o datoriale proprio dell’amministrazione di appartenenza.
- Non è configurabile un vizio di disparità di trattamento imputabile a un atto amministrativo vincolato quando la differenziazione tra categorie di personale discende direttamente dalla legge; inoltre, il confronto ex art. 3 Cost. presuppone situazioni omogenee, non ravvisabili tra personale civile e personale militare soggetto a ordinamenti distinti.
- Il risarcimento del danno da attività amministrativa presuppone l’illegittimità dell’azione amministrativa e, comunque, l’allegazione degli ulteriori elementi della responsabilità, compresa la colpa dell’apparato; in mancanza di tali presupposti la domanda va respinta.
- La rimessione sul ruolo dopo la trattenuta della causa in decisione richiede casi eccezionali e non è giustificata da un ritardo ferroviario prevedibile o fronteggiabile mediante una diversa organizzazione del viaggio, quando non risultino compromesse specifiche esigenze difensive.
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