Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, notificata al Ministero il 23 maggio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore annuo di 500 euro, con riferimento ai due anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di 1.000 euro mediante accredito sulla Carta. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e ha chiesto l’ordine di esecuzione nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, risultava notificata al domicilio digitale del Ministero quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza esecuzione. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo complessivo di 1.000 euro. Ha inoltre nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il Commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 339 euro, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il giudicato contiene un obbligo di facere o di pagamento a carico dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un Commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione in base alla quale è riconosciuta la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro; nel caso deciso, il diritto è stato riconosciuto anche per il servizio prestato a tempo determinato in forza del giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato considerato presupposto per procedere all’ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del provvedimento giurisdizionale al domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione, unitamente alla documentazione attestante il passaggio in giudicato.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva, stabilendo che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato di passaggio in giudicato prodotto dalla ricorrente è stato ritenuto idoneo a dimostrare la definitività della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, anche quando l’obbligo consiste nell’erogazione di una somma o nell’attivazione di una prestazione amministrativa.
- Ai fini dell’ottemperanza, il giudicato del giudice ordinario può essere eseguito quando la sentenza sia stata notificata all’amministrazione quale titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni e sia provato il passaggio in giudicato.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un obbligo giudiziale chiaro e attuale, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il Commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie all’esecuzione del giudicato; l’assenza di uno specifico stanziamento, l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’adempimento dell’obbligo giudiziale.
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