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Sentenza

Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di euro 1.000,00 tramite la Carta. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale l’8 agosto 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al capo condannatorio. La ricorrente ha quindi chiesto l’attivazione della Carta elettronica con l’accredito della somma dovuta e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di euro 1.000,00. È stato nominato sin d’ora, per l’eventualità di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Il Commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuta nel caso concreto per complessivi euro 1.000,00.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione può avvenire presso il domicilio digitale; a seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 479 c.p.c. in materia di titolo esecutivo e formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato di passaggio in giudicato prodotto dalla ricorrente ha comprovato l’irrevocabilità della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento riferito al caso deciso.
  • La proposizione dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone la dimostrazione del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all’amministrazione e dell’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Una volta accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Nel dare esecuzione a un giudicato di condanna al pagamento, il Commissario ad acta deve compiere, ove necessario, anche gli atti di stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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