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Sentenza

Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento Con il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio II del 4.10.2023 prot. 32880, notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 4.10.2023 con il quale si dispone che “la richiesta di rimborso delle spese sostenute da codesta Società è infondata in fatto e in diritto e, pertanto, non accoglibile”; e per l’accertamento del diritto di Iuvenilia S.r.l. al rimborso delle spese sostenute per le attività di custodia e rimozione dei beni culturali rinvenuti, ex art. 90 del d.lgs. 42/2004; e per la condanna al pagamento della relativa indennità, con riserva di determinazione. Con i motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2025: dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché del provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio II del 30.10.2024 prot. 35394, notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 4.11.2024 con il quale si dispone “il diniego dell’istanza acquisita per il tramite del Segretariato generale di questo Ministero con prot. n. 9851-A del 19.03.2024, per la parte tesa al riconoscimento del premio per i ritrovamenti ex art. 92, c. 2”.

Giustizia amministrativa202301395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rimborso delle spese di custodia e rimozione di beni culturali rinvenuti durante scavi edilizi e diniego del premio aggiuntivo richiesto in qualità di scopritore fortuito

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di un intervento edilizio in un'area della Laguna di Venezia soggetta a tutela e ad alto rischio archeologico, ha contestato il diniego ministeriale del rimborso delle spese sostenute per la custodia e la rimozione dei beni rinvenuti durante gli scavi, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'indennità ex art. 90 del d.lgs. 42/2004 e, subordinatamente, il risarcimento del danno. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, la violazione dell'art. 90 del d.lgs. 42/2004, l'erronea qualificazione della scoperta come prevedibile anziché fortuita, la contraddittorietà con la precedente autorizzazione e con le prescrizioni della Soprintendenza, il difetto di istruttoria e la manifesta irrazionalità e sproporzione delle prescrizioni archeologiche rispetto al valore dei reperti e al pregiudizio economico subito. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego del premio ex art. 92, comma 2, del d.lgs. 42/2004, sostenendo che il Ministero avesse prima riconosciuto e quantificato il premio spettante al proprietario e poi illegittimamente negato il premio ulteriore spettante allo scopritore, in violazione dell'art. 92 e per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria. La società sosteneva che il rinvenimento fosse fortuito, poiché non stava svolgendo una ricerca archeologica mirata e i reperti erano stati ricondotti al Porto di Malamocco, mentre la sorveglianza era stata imposta in ragione della vicinanza al Forte Alberoni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione amministrativa. Il diritto al rimborso delle spese di custodia e rimozione previsto dall'art. 90, comma 4, del d.lgs. 42/2004 è un diritto soggettivo, poiché l'amministrazione non esercita discrezionalità amministrativa né agisce mediante un potere autoritativo; la relativa controversia appartiene quindi al giudice ordinario. Per la stessa ragione il TAR non ha esaminato la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata rispetto alla domanda di rimborso. Ha invece ritenuto sussistente la propria giurisdizione sui motivi aggiunti relativi al diniego del premio ex art. 92, poiché la decisione sull'an del riconoscimento implica una valutazione discrezionale amministrativa; resta riservata al giudice ordinario la controversia sulla misura del premio e sulle modalità di riscossione. Nel merito, il TAR ha respinto il primo motivo aggiunto, escludendo la contraddittorietà tra il riconoscimento del premio spettante alla società quale proprietaria dell'area e il diniego del distinto premio richiesto quale scopritrice fortuita. Ha respinto anche le ulteriori censure, ritenendo non fortuito il rinvenimento: l'area ricade in una macro-zona di interesse archeologico tutelata per legge, gli scavi erano stati previamente autorizzati e sottoposti a specifiche indagini e sorveglianza archeologica, e già dal 2019 la società era stata informata della possibile presenza di beni archeologici nel sottosuolo. La scoperta era pertanto prevista o prevedibile e non presentava il carattere dell'occasionalità richiesto per il premio allo scopritore fortuito. Non è stata ritenuta decisiva la diversa individuazione dell'origine dei reperti, collegati al Porto di Malamocco anziché al Forte Alberoni, poiché tale indicazione costituiva soltanto uno degli elementi posti a fondamento della previsione di rischio archeologico, mentre la prevedibilità derivava più in generale dalla localizzazione dell'area e dalle prescrizioni impartite. Il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato inammissibile con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e possibilità di riassunzione ex art. 11 c.p.a.; i motivi aggiunti sono stati respinti. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 90 d.lgs. 42/2004

    Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

    La pretesa al rimborso delle spese di custodia e rimozione configura un diritto soggettivo, non collegato all'esercizio di discrezionalità o di potere autoritativo; la relativa controversia spetta al giudice ordinario.

  • art. 92 d.lgs. 42/2004

    Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate; il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

    La spettanza del premio e la qualificazione del richiedente come scopritore fortuito attengono all'an del riconoscimento e implicano una valutazione discrezionale amministrativa, soggetta alla giurisdizione amministrativa; la misura e le modalità di riscossione del premio appartengono invece alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura di violazione del preavviso di rigetto è stata dedotta dalla ricorrente, ma non risulta esaminata nel merito, essendo il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    L'autorizzazione della Soprintendenza agli interventi edilizi e le prescrizioni archeologiche impartite nel relativo procedimento hanno costituito elementi della valutazione sulla prevedibilità del rinvenimento.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Le attività di indagine archeologica prescritte nell'ambito dell'autorizzazione hanno escluso, secondo il TAR, il carattere fortuito del rinvenimento.

  • art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. 42/2004

    La ricaduta dell'area in una macro-zona di interesse archeologico tutelata per legge è stata valorizzata quale elemento oggettivo della prevedibilità della presenza di reperti.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario mediante riassunzione nei termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La controversia sul rimborso delle spese sostenute per la custodia e la rimozione di beni culturali rinvenuti ai sensi dell'art. 90, comma 4, del d.lgs. 42/2004 appartiene alla giurisdizione ordinaria, perché la relativa pretesa ha natura di diritto soggettivo e non implica l'esercizio di discrezionalità amministrativa o di potere autoritativo.
  • La controversia sul diniego del premio previsto dall'art. 92 del d.lgs. 42/2004 appartiene alla giurisdizione amministrativa limitatamente alla verifica dei presupposti per l'an del riconoscimento, mentre le questioni relative alla misura del premio e alle modalità di riscossione spettano al giudice ordinario.
  • Ai fini del premio spettante allo scopritore fortuito, il rinvenimento non è fortuito quando avviene in un'area sottoposta a tutela o qualificata come di interesse archeologico, nell'ambito di scavi previamente autorizzati e assoggettati a indagini o sorveglianza archeologica, e dopo che l'amministrazione abbia comunicato al privato la possibile presenza di beni nel sottosuolo.
  • La diversa identificazione dell'origine o della natura storica dei reperti rispetto allo specifico motivo che aveva indotto la Soprintendenza a prescrivere la sorveglianza non rende fortuito il rinvenimento, quando la prevedibilità derivi anche dalla generale localizzazione dell'area in una zona di interesse archeologico e dalle prescrizioni amministrative già impartite.
  • Il riconoscimento del premio previsto per il proprietario dell'area e il diniego del distinto premio richiesto nella qualità di scopritore fortuito sono determinazioni compatibili, perché si fondano su presupposti soggettivi differenti e non comportano contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieArcheologia e vincoli archeologiciGiurisdizione e riparto
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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