Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna all'erogazione di complessivi € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per due anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'erogazione complessiva di € 1.000,00 tramite la Carta. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 10 aprile 2025, ma l'Amministrazione non aveva provveduto all'esecuzione. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'attivazione della Carta con l'accredito dell'importo dovuto, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; che il titolo era stato validamente notificato presso il domicilio digitale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 479 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022; che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; e che il passaggio in giudicato risultava dal certificato prodotto in giudizio. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo complessivo di € 1.000,00. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori 60 giorni. Al commissario è stato imposto, ove necessario, di reperire lo stanziamento di bilancio e di compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, precisando che l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, riconosciuta nel caso esaminato per gli anni di servizio oggetto della sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine è stato ritenuto sussistente.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta valida; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato previsto dalla disposizione ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La modifica richiamata dal giudice elimina la necessità della formula esecutiva per attribuire efficacia di titolo esecutivo alle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per eseguire spontaneamente il giudicato.
- Nell'esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione un pagamento, l'insufficienza dello stanziamento di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, compreso il reperimento dello stanziamento e lo svolgimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale della pubblica amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei suoi confronti, quando il titolo è una copia conforme del provvedimento giurisdizionale e risulta comprovato il passaggio in giudicato.
- L'esecuzione del giudicato può essere ordinata entro un termine determinato, con previsione di un ulteriore termine per l'intervento sostitutivo del commissario ad acta; il commissario dipendente della stessa amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso per l'attività commissariale.
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