Cassazione Civile, Ordinanza n. 28539/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, con cui l'Ufficio ha contestato alla società la mancata contabilizzazione di ricavi imponibili e ha rideterminato i redditi sulla base di scostamenti tra ricavi dichiarati, utile risultante dalle scritture e percentuali di ricarico ritenute congrue in base a studi di settore e riscontri su campioni di merci. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla prova presuntiva, sostenendo che il mero scostamento tra ricarico dichiarato e ricarico di settore non bastava a fondare l'antieconomicità senza ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; 2) nullità per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse spiegato adeguatamente l'entità dello scostamento, il parametro di confronto e le ragioni per cui la scelta gestionale dell'impresa non fosse giustificativa; 3) travisamento della prova, perché la CTR avrebbe erroneamente considerato l'utile come Euro 593, anziché Euro 28.876 dopo le variazioni in aumento, e avrebbe supposto una mancata contestazione dei dati da parte della società; 4) omessa pronuncia e motivazione apparente sui fatti dedotti a giustificazione dello scostamento dei ricarichi, in particolare sulla politica commerciale di bassi margini, rotazione del magazzino, liquidità e sviluppo successivo di ricavi e utili. L'Agenzia ha resistito sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle censure, rilevando che la CTR aveva motivato sulla base di più elementi convergenti: utile molto basso rispetto ai ricavi, ricarico applicato inferiore allo studio di settore, campione significativo di merci e applicazione della media semplice, oltre alla mancata prova contraria della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non si era limitata a valorizzare la sola divergenza tra ricarico di settore e ricarico applicato, ma aveva fondato la decisione su un quadro probatorio complessivo, comprendente l'esiguità dell'utile rispetto ai ricavi e il ricarico del 15% rilevato su un campione significativo di prodotti; ha inoltre affermato che, in tema di accertamento induttivo, l'Ufficio può basarsi su gravi incongruenze e su elementi sintomatici desunti anche dagli studi di settore, senza dover verificare tutti i dati dello studio generale. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della CTR era percepibile e non meramente apparente: le censure della società riguardavano in realtà il merito della valutazione, non l'assenza di motivazione. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità; in particolare, non vi era travisamento sul dato degli utili, poiché la sentenza dava conto che l'importo di Euro 593 era al netto delle variazioni in aumento. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento induttivo quando vi siano gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle caratteristiche dell'attività o da altri elementi sintomatici; l'Ufficio può fondarsi anche su singoli elementi ritenuti significativi.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente come parametro delle modalità di accertamento, ma la Corte non ne valorizza un autonomo contenuto decisorio nel caso concreto.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA; la Corte lo considera nel quadro delle norme sull'accertamento induttivo.
richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio; la Corte ritiene che, una volta emersi indici di incongruenza e antieconomicità, il contribuente debba fornire prova contraria.
richiamato per le presunzioni semplici; la Corte conferma che l'accertamento può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti tratte da elementi sintomatici.
richiamato per la valutazione delle presunzioni; la Corte ritiene legittimo l'uso di indizi plurimi e del ricarico su campione significativo.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato dalla ricorrente per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude il vizio poiché la motivazione della CTR è comprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ne esclude la violazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge nei primi motivi; la Corte distingue tra errori di diritto e richieste di riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte esclude che ricorrano tali vizi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che le doglianze mirano in realtà a una diversa lettura dei fatti.
richiamato per omessa pronuncia; la Corte ritiene che la CTR abbia comunque deciso sulle questioni essenziali prospettate.
richiamato per il deposito di memoria da parte della ricorrente, senza rilievo sul merito della decisione.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo dei redditi, lo scostamento tra ricarico dichiarato e ricarico di settore non è di per sé sufficiente, da solo, a fondare la rettifica, ma può assumere rilievo probatorio se inserito in un quadro complessivo di gravi incongruenze tra ricavi, utili e modalità di esercizio dell'attività.
- L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su alcuni elementi sintomatici desunti dagli studi di settore e su un campione significativo di merci, senza dover verificare integralmente tutti i dati astrattamente rilevanti dello studio.
- Quando emergano elementi presuntivi di antieconomicità o di inattendibilità contabile, spetta al contribuente fornire la prova contraria della regolarità sostanziale dell'attività e della giustificazione economica delle scelte imprenditoriali.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di individuare il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che la parte contesti la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze di fatto o proporre una ricostruzione alternativa delle prove, se la sentenza impugnata ha già compiuto una motivazione comprensibile e non manifestamente illogica.
- Il travisamento del fatto è configurabile solo se la sentenza attribuisce alle risultanze processuali un contenuto oggettivamente diverso da quello effettivo; non ricorre quando il giudice chiarisca che il dato considerato è già al netto di determinate variazioni contabili.
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