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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06544/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli eredi di un soggetto deceduto impugnavano un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, concernente l’ex casa coniugale del de cuius. Sostenevano che l’immobile fosse stato assegnato, in sede di separazione, all’ex coniuge del proprietario quale genitore affidatario dei figli e che, per effetto di tale assegnazione, il soggetto passivo dell’imposta dovesse essere esclusivamente l’assegnatario, non già il proprietario o i suoi eredi. La CTR aveva invece accolto l’appello del Comune ritenendo che l’assegnazione della casa coniugale non trasferisse la soggettività passiva IMU sul coniuge assegnatario, lasciando l’obbligazione tributaria in capo al proprietario che aveva concesso l’immobile in comodato. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano violazione degli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012, e dell’art. 13, comma 2, lett. c), d.l. n. 201/2011, sostenendo che, ai fini IMU, l’assegnazione della casa familiare al coniuge separato si intende comunque effettuata a titolo di diritto di abitazione, con conseguente obbligo di pagamento dell’imposta in capo al coniuge assegnatario anche se non proprietario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la disciplina invocata dai ricorrenti, che qualifica l’assegnazione della casa coniugale come diritto di abitazione ai soli fini dell’IMU, è norma innovativa introdotta dal d.l. n. 16/2012 e non applicabile retroattivamente all’annualità 2012 contestata, in base alla quale resta fermo l’orientamento precedente: l’assegnazione della casa familiare attribuisce un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché il soggetto assegnatario non assumeva, per quel periodo, la soggettività passiva del tributo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012

    "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ... l'assegnazione della casa coniugale ... si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"

    Disposizione qualificata come innovativa e non retroattiva; trasferisce la soggettività passiva IMU al coniuge assegnatario solo per il periodo di vigenza della norma.

  • art. 13, comma 2, lett. c), d.l. n. 201/2011

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sul presupposto IMU, in coordinamento con la disciplina successiva del diritto di abitazione.

  • art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per l’assetto previgente, individua come soggetti passivi i titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento; l’assegnatario della casa coniugale, avendo un diritto personale di godimento, non vi rientra.

  • art. 218 c.c.

    "Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario"

    La Corte ribadisce che la norma è dettata per il regime di separazione dei beni e non si applica all’assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio.

  • art. 217 c.c.

    Richiamato solo in rapporto sistematico con l’art. 218 c.c., quale disposizione integrata dalla seconda.

  • art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Norma richiamata dal d.l. n. 16/2012 come base dell’IMU, ai soli fini della disciplina dell’assegnazione della casa coniugale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • In tema di imposizione immobiliare, l’assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione o divorzio, prima dell’intervento normativo innovativo del 2012, non attribuisce al coniuge assegnatario un diritto reale, ma un diritto personale atipico di godimento; pertanto egli non è soggetto passivo del tributo se non è titolare di proprietà o di altro diritto reale sul bene.
  • La disposizione che, ai soli fini dell’IMU, qualifica l’assegnazione della casa coniugale come diritto di abitazione ha natura innovativa e non si applica retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Le norme sulla soggettività passiva dei tributi immobiliari vanno lette in modo coerente con il catalogo dei diritti reali: l’obbligazione fiscale può essere fatta gravare solo su chi sia proprietario o titolare di un diritto reale espressamente rilevante.
  • L’art. 218 c.c. non può essere esteso oltre il suo ambito proprio, perché disciplina i rapporti di godimento tra coniugi in separazione dei beni e non l’assegnazione giudiziale della casa familiare in sede di crisi coniugale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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