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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17662/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada accertate su veicoli nella disponibilità della società ricorrente. La società aveva opposto l’ingiunzione sostenendo di aver tempestivamente comunicato all’autorità i dati dei locatari/utilizzatori dei veicoli e di non dover rispondere delle violazioni in quanto mero locatore/noleggiatore. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma il Tribunale aveva riformato la decisione ritenendo non provato, da parte della società, lo stipulato contratto di noleggio senza conducente riferito alle singole violazioni e affermando la persistenza della solidarietà ex art. 196 C.d.S. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse fondato la decisione su una carenza di prova dell’esistenza del contratto di noleggio non contestata dal Comune; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 196 e 84 C.d.S. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di comunicazione riguardasse solo le generalità del locatario e non anche il contratto di locazione, la cui produzione non sarebbe stata necessaria in difetto di specifica richiesta della P.A.; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per asserita motivazione contraddittoria sulle spese di lite. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute infondate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che le modifiche apportate nel 2021 all’art. 196 C.d.S. hanno natura innovativa e non retroattiva, sicché per i fatti del 2016 si applica la disciplina previgente. Tuttavia, secondo l’orientamento ormai consolidato richiamato dalla Corte, nella locazione di veicoli senza conducente il locatore resta soggetto obbligato in solido con il trasgressore ai sensi dell’art. 196 C.d.S.; di conseguenza, diventa irrilevante stabilire se la società abbia o meno comunicato il contratto o i dati del locatario, perché tale comunicazione non esclude la responsabilità solidale. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto che il dispositivo della sentenza d’appello fosse coerente con il criterio della soccombenza e che l’apparente discrasia motivazionale costituisse un mero errore materiale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 196 C.d.S.

    "Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario" / "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione"

    La modifica del 2021 è stata qualificata come innovativa e non retroattiva. Per i fatti anteriori, la Corte ribadisce che il locatore di veicoli senza conducente resta obbligato in solido con il responsabile dell'infrazione, secondo un'interpretazione sistematica della disciplina della solidarietà.

  • art. 84 C.d.S.

    È richiamato come fattispecie di locazione di veicolo senza conducente che incide sulla disciplina della responsabilità per le violazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere una diversa ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte lo reputa non decisivo alla luce dell'irrilevanza, ai fini dell'esclusione della solidarietà, della prova del contratto o della comunicazione dei dati.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per lamentare un'asserita pronuncia su una questione non contestata; la censura è respinta.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per contestare la valutazione della prova; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie; la Corte non ravvisa violazioni decisive.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese, che la Corte considera coerente con il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre una motivazione contraddittoria sulle spese; la Corte ritiene la discrasia meramente materiale.

  • art. 384, u.c., c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata senza rimettere la causa, ritenendo la decisione sostanzialmente corretta.

  • art. 7 CEDU

    La Corte esclude che la sanzione amministrativa in esame abbia natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel, escludendo così effetti retroattivi favorevoli.

  • art. 11 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per affermare l'efficacia solo per l'avvenire della norma sopravvenuta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le modifiche normative che incidono sulla disciplina della responsabilità amministrativa per violazioni stradali non si applicano ai fatti anteriori quando abbiano contenuto innovativo e non meramente interpretativo.
  • In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, non opera in via generale il principio della retroattività della legge più favorevole, ove la sanzione non abbia natura sostanzialmente penale secondo i criteri convenzionali.
  • Nella locazione di veicoli senza conducente, per le violazioni commesse durante il rapporto il locatore resta soggetto alla solidarietà prevista dall'art. 196 C.d.S., secondo una lettura sistematica della disciplina e non meramente testuale.
  • La comunicazione all'autorità delle generalità del locatario, o anche la prova del contratto, non è idonea di per sé a escludere la responsabilità solidale del locatore per le sanzioni derivanti dalle infrazioni contestate.
  • Quando il dispositivo della sentenza è coerente con il principio di soccombenza, eventuali difformità della motivazione sulle spese possono essere lette come mero errore materiale e corrette senza incidere sull'esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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