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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21573/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assegnatari)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso, richiesto dal comune agli assegnatari di un alloggio realizzato nell'ambito di un intervento di edilizia economica e popolare, della quota parte dei maggiori oneri di esproprio sostenuti per l'acquisizione delle aree, in particolare delle spese dei giudizi promossi dai proprietari espropriati per la determinazione dell'indennità di esproprio. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; 2) inapplicabilità ratione temporis dell'art. 35 l. n. 865/1971 nella formulazione anteriore alla l. n. 662/1996; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la condotta asseritamente antigiuridica del comune nei giudizi di opposizione alla stima; 4) violazione dell'art. 35 l. n. 865/1971, sostenendo che i costi patologici della procedura non potessero essere traslati sugli assegnatari; 5) violazione dell'art. 2043 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto necessaria una domanda risarcitoria per valutare l'illiceità della condotta dell'ente; 6) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 nonché dell'art. 21 d.P.R. n. 327/2001, per avere la Corte considerato la fase contenziosa come automatica conseguenza del fallimento della trattativa, senza valorizzare la partecipazione del beneficiario dell'esproprio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di impugnazione incidentale sul capo implicito di giurisdizione e quindi per formazione di giudicato implicito; ha rigettato il secondo motivo, aderendo all'interpretazione dell'art. 35 l. n. 865/1971 secondo cui la disposizione comprende tutte le spese di acquisizione e realizza il principio del perfetto pareggio economico; ha invece accolto i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, perché il giudice di merito dovrà verificare in concreto se la condotta processuale del comune nei giudizi di opposizione alla stima sia stata conforme ai parametri di correttezza e diligenza e se, dunque, i maggiori oneri possano essere imputati agli assegnatari. Le spese di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 1, 3, 4 e 5

    viene richiamato come base dei singoli motivi di ricorso per cassazione

  • art. 35 l. n. 865/1971

    la disposizione è letta nel senso che impone il rimborso di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, comprese quelle del contenzioso sulla stima, e realizza il principio del perfetto pareggio economico tra costi e corrispettivi

  • l. n. 662/1996

    la novella è evocata dai ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità temporale del principio del pareggio di bilancio, ma la Corte ritiene infondata la censura

  • art. 2043 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti e dalla Corte per escludere che sia necessaria una domanda risarcitoria autonoma affinché il giudice possa valutare l'eventuale condotta illegittima dell'ente quale fatto impeditivo o paralizzante della pretesa di rimborso

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per censurare la presunta extrapetizione o omissione di pronuncia, ma la Corte ritiene fondata la doglianza solo nei limiti in cui il giudice di merito non ha esaminato le contestazioni sulla condotta processuale del comune

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    sono richiamati come norme sulla partecipazione procedimentale, evocate per sostenere che il beneficiario dell'esproprio non fosse estraneo alla fase contenziosa

  • art. 21 d.P.R. n. 327/2001

    è richiamato in relazione alla disciplina dell'espropriazione e della partecipazione nella fase di determinazione dell'indennità

  • art. 1460 c.c.

    è richiamato come regola che consente alla parte convenuta di paralizzare la pretesa avversaria eccependo l'inadempimento o l'imperfetto adempimento della controparte

Massime di principio

  • Chi intende contestare in cassazione la giurisdizione dopo una pronuncia di merito sul punto deve aver proposto impugnazione sul capo relativo, anche incidentale condizionata se vittorioso in primo grado; in mancanza, si forma giudicato implicito sulla giurisdizione.
  • L'art. 35 l. n. 865/1971 va interpretato in modo estensivo nel senso di ricomprendere tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, comprese quelle derivanti dal contenzioso sulla determinazione dell'indennità, perché la norma mira al perfetto pareggio economico dell'intervento di edilizia residenziale pubblica.
  • Nel giudizio promosso dall'ente per il rimborso di oneri di esproprio, il convenuto può opporsi non solo con domande riconvenzionali tipiche, ma anche eccependo la non devono dovutezza della pretesa per effetto della condotta illegittima o negligente dell'ente nella gestione della procedura e del contenzioso, quale fatto impeditivo della domanda.
  • Ai fini del rimborso delle spese di acquisizione nell'edilizia economica e popolare, il giudice di merito deve verificare in concreto se le spese del giudizio di opposizione alla stima siano state causate o aggravate da una gestione processuale non conforme ai canoni di correttezza e diligenza; solo in tal caso può ammettersi il ribaltamento del costo sugli assegnatari.
  • La valutazione della condotta illegittima dell'amministrazione non presuppone necessariamente una autonoma domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., se tale condotta è dedotta come fatto difensivo idoneo a paralizzare o ridurre la pretesa di pagamento.
  • Nel contenzioso di rimborso fondato su una convenzione urbanistica o espropriativa, la pretesa dell'ente non può essere accolta in modo automatico per il solo insuccesso della trattativa o del giudizio di stima, dovendo essere esaminati i singoli fatti dedotti dalla parte convenuta a fondamento dell'eccezione.
  • La parte convenuta che eccepisce l'inadempimento o l'imperfetto adempimento della controparte può limitarsi a contestare la pretesa attorea senza essere gravata dall'onere di proporre necessariamente una domanda autonoma per paralizzarla.

Come è indicizzato

MaterieConcessione di areeEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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