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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19889/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di una società per il recupero di costi ritenuti dall'Amministrazione relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La CTR aveva respinto l'appello della società, ritenendo provata, anche per presunzioni, una frode fiscale e non assolto l'onere probatorio contrario da parte del contribuente, oltre a ravvisare una partecipazione attiva della società alla frode. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa rilevazione di un litisconsorzio necessario con la curatela fallimentare, invocando norme processuali e fallimentari; 2) omessa rilevazione di un litisconsorzio necessario con le altre società coinvolte nella presunta frode carosello; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avrebbe trascurato circostanze fattuali e documentali idonee a dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali e avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, per difetto di legittimazione processuale e perché estraneo ai gradi di merito, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati i motivi sul litisconsorzio necessario con il fallimento e con le altre società coinvolte, affermando che nel processo tributario relativo a operazioni soggettivamente inesistenti non ricorre un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti della catena e che la perdita di capacità processuale del fallito è solo relativa alla massa dei creditori. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché fondato su argomentazioni difensive e non su fatti storici decisivi, e inammissibile la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. perché diretta a contestare la valutazione del materiale istruttorio. Ha infine ritenuto infondata la doglianza sull'art. 2729 c.c., osservando che la CTR aveva adeguatamente motivato sulla fittizietà delle operazioni e che, in tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio può provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, mentre su quest'ultimo grava la prova contraria della propria buona fede e dell'uso della massima diligenza esigibile. La società è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per escludere la necessità di integrare il contraddittorio con curatela fallimentare o altre società della catena commerciale nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, ignora prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che richiedono valutazione

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono idonee a sorreggere l'accertamento della fittizietà delle operazioni e della consapevolezza del cessionario, se gravi, precise e concordanti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo e non per questioni, argomentazioni o singoli elementi istruttori

  • art. 31 r.d. n. 267 del 1942

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio con la curatela fallimentare

  • art. 43 r.d. n. 267 del 1942

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio con la curatela fallimentare

  • art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio con la curatela fallimentare

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio con le altre società interessate

  • art. 42 l. fall.

    richiamato per affermare che il curatore può profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio

  • art. 44 l. fall.

    richiamato per confermare l'efficacia relativa del processo rispetto alla massa dei creditori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, nei presupposti processuali indicati in dispositivo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mera circostanza che l'accertamento dell'Ufficio riguardi operazioni soggettivamente inesistenti non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti nella catena delle operazioni, poiché le distinte pretese fiscali restano autonome e il dato comune rileva soprattutto ai fini probatori e degli eventuali effetti riflessi del giudicato.
  • La perdita della capacità processuale del fallito opera solo nei confronti della massa dei creditori; se il curatore rimane inerte, il processo tra le parti originarie prosegue validamente e la sentenza spiega efficacia tra esse, ferma restando la facoltà del curatore di avvalersi dell'esito favorevole.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare omissioni di valutazione di questioni, argomentazioni o singoli elementi istruttori.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, abbia negato efficacia a prove legali oppure abbia considerato come prove legali elementi che non lo sono; non può essere usata per contestare il convincimento probatorio del giudice di merito.
  • In tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche per presunzioni, dimostrando la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario circa la frode; incombe poi sul contribuente provare la propria buona fede e di aver usato la massima diligenza esigibile, senza che la regolarità formale di contabilità e pagamenti sia di per sé sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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