Cassazione Penale, Sentenza n. 38025/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello del 23/09/2022 che lo ha condannato per il reato riqualificato ex art. 337 c.p. Contestava: (1) violazione di norme processuali (artt. 125, comma 3, e 569 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello non avesse rispettato la ricostruzione fattuale del giudice di primo grado, vincolante nel giudizio di rinvio; (2) errata applicazione della legge penale (artt. 337 e 339-bis c.p.), lamentando che la Corte territoriale avesse richiamato il principio di diritto della Cassazione senza valutare la condotta concreta. Andolfi deduceva che le sue espressioni minacciose erano coeve alla redazione della scheda di sequestro del veicolo (di proprietà della fidanzata, estranea alla violazione) e che l'apprensione del mezzo fosse un atto arbitrario ex art. 186, comma 7, c.d.s., sicché la reazione sarebbe stata scriminata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che la Corte d'appello ha ricostruito i fatti confermando la contemporaneità tra le espressioni minacciose e lo svolgimento dell'atto di ufficio e ha correttamente applicato il principio secondo cui integra l'art. 337 c.p. la condotta che usa violenza o minaccia per impedire al pubblico ufficiale di compiere un atto mentre lo sta compiendo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché la causa di non punibilità invocata (art. 393-bis c.p.) non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, essendo questione non di mero diritto ma di accertamenti di fatto che dovevano essere svolti in sede di merito. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre la declaratoria di inammissibilità impedisce di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza di appello).
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
Rilevanza delle regole processuali invocate nel ricorso per cassazione; la censura di violazione dei limiti del giudizio di rinvio è stata rigettata perché la Corte d'appello ha rispettato la ricostruzione fattuale necessaria
Norma richiamata nel contesto del procedimento di cassazione; non ha consentito di superare i limiti dell'impugnazione per le questioni di fatto non dedotte tempestivamente
Interpretato secondo la giurisprudenza citata: integra il delitto la condotta volta a usare violenza o minaccia per impedire al pubblico ufficiale di compiere un atto mentre lo sta compiendo
Richiamato nella contestazione originale ma la Corte ha ritenuto prevalente la ricostruzione fatta ai sensi dell'art. 337 c.p. alla luce della contemporaneità fra minaccia e atto di ufficio
Causa di non punibilità per reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale; la Corte ha stabilito che tale scriminante non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione perché richiede accertamenti di fatto
art. 186, comma 7, Codice della strada
Norma che circoscrive il sequestro del veicolo al caso in cui appartenga all'autore della violazione; era invocata dal ricorrente per sostenere l'arbitrarietà dell'atto, ma la questione andava verificata in sede di merito
Richiamato in relazione alle cause di non punibilità sopravvenute; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare tali cause in Cassazione
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa per le ammende; applicata per la liquidazione delle somme dovute dal ricorrente
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamato come norma procedurale che regola il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto nei termini stabiliti
Ulteriore richiamo normativo procedurale relativo alle modalità del contraddittorio scritto nel giudizio di cassazione
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio dalla Cassazione la Corte territoriale deve rispettare la ricostruzione fattuale vincolante del giudice di primo grado salvo che la stessa sia chiaramente contraddetta dagli elementi istruttori; non è possibile sostituirsi alla valutazione dei fatti già compiuta senza motivazione
- La qualificazione del fatto tra gli artt. 336 e 337 c.p. dipende dal momento dell'interferenza: l'art. 337 tutela il libero esercizio della funzione e si applica quando violenza o minaccia vengono usate mentre il pubblico ufficiale sta compiendo l'atto
- La scriminante fondata sulla reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393-bis c.p.) presuppone accertamenti di fatto e quindi deve essere proposta e provata in sede di merito; non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione
- Questioni possibili meri di diritto e interpretazione giuridica possono essere discusse in cassazione, ma questioni che richiedono valutazioni probatorie o ricostruzioni fattuali devono essere tempestivamente dedotte e svolte nel grado di merito competente
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute (ad es. prescrizione sopravvenuta dopo l'appello); tali profili devono essere adeguatamente dedotti e mantenuti nell'impugnazione per consentirne la valutazione
- La parte che intende far valere l'illegittimità di un sequestro o di un atto amministrativo compiuto da pubblico ufficiale deve allegare e far accertare in primo o secondo grado gli elementi che ne provano l'arbitrarietà, poiché si tratta di elementi di fatto decisivi per eventuali scriminanti
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