Cassazione Penale, Sentenza n. 37994/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto: 1) carenza di motivazione ed errata applicazione dell'art. 533 c.p.p., con contestazione che la prova fosse basata soltanto sull'accertamento dei Carabinieri durante un servizio perlustrativo; 2) insussistenza del reato perché la quantità era modica, la sostanza integra e non suddivisa in dosi e l'imputato era lavoratore (pasticcere) con reddito adeguato; 3) omissione di valutare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per occasionalità e modesta quantità; 4) mancata applicazione dell'art. 62, n. 4 c.p. e richiesta delle attenuanti generiche; 5) omissione da parte della Corte territoriale di decidere sulla sospensione condizionale della pena e sull'applicazione di benefici di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto ma ha annullato la sentenza limitatamente alla questione dei benefici di legge, rimettendo quella specifica decisione ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Per il resto la condanna è stata confermata: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di merito che ha valorizzato il quantitativo di droga, le modalità di conservazione e occultamento, e la presenza di strumenti (bilancino di precisione, pellicola, coltelli intrisi di droga) idonei alla pesatura e alla suddivisione in dosi, escludendo la destinazione esclusivamente personale. Anche l'istanza di non punibilità ex art. 131-bis è stata rigettata perché le modalità di occultamento e gli elementi obiettivi consentivano di ritenere l'imputato abitualmente dedito al traffico. Le circostanze attenuanti e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. sono state escluse con motivazione ritenuta congrua; infine la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem del giudice d'appello e ha escluso vizio per omessa trattazione di tutte le deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sanzionatoria relativo al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrato il reato in base a quantità, modalità di occultamento e strumenti idonei alla cessione.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista vizio perché la motivazione di secondo grado può ricevere quella di primo grado per relationem e perché è ammessa motivazione implicita quando la decisione mostra l'itinerario logico-giuridico seguito.
art. 131-bis cod. pen.
Invocata come causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità/occasionalità; la Corte ha escluso l'applicabilità per la presenza di indici concreti (occultamento, strumenti, modalità) che fondatamente indicano destinazione allo spaccio e abitualità.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante richiamata dal ricorrente; la Corte territoriale ha ritenuto che, pur astrattamente configurabile, essa fosse da escludere poiché il lucro derivante dalla cessione non risultava di "speciale tenuità".
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nella disamina della motivazione: la Corte ha affermato che il silenzio su deduzioni non essenziali non costituisce vizio se la decisione, complessivamente considerata, rende individuabile il percorso logico-giuridico adottato.
Massime di principio
- La presenza di strumenti per la pesatura e per il confezionamento (bilancino, pellicola, coltelli intrisi) e le modalità di occultamento possono trasformare anche un quantitativo apparentemente modesto in indizio grave di detenzione ai fini di spaccio.
- La quantità di droga è un elemento importante ma non esclusivo: va valutata congiuntamente ad altre circostanze (modalità di conservazione, occultamento, presenza di denaro, strumenti) per distinguere detenzione per uso personale da detenzione ai fini di spaccio.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede più della mera modicità quantitativa; l'assenza di indici di destinazione allo spaccio e l'assenza di occultamento o strumenti idonei sono elementi chiave per accoglierla.
- In appello è legittima la motivazione per relationem e la motivazione implicita: il giudice non è tenuto a replicare punto per punto tutte le doglianze se la decisione consente comunque di ricostruire il percorso logico-giuridico adottato.
- Le istanze difensive che si basano su rivalutazioni di fatto (rielaborazioni probatorie) sono difficilmente ammissibili in Cassazione; per impugnazioni in cassazione è necessario focalizzarsi su questioni di diritto o vizi formali della motivazione.
- L'omessa pronuncia su benefici o misure alternative richiesta in grado può determinare annullamento parziale con rinvio specifico, anche se la condanna sostanziale viene confermata.
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