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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37993/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi deducono vizi di diritto e di motivazione rispetto alla conferma delle condanne per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Renzi lamenta errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della particolare tenuità), mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., mancata conversione della pena in sanzione pecuniaria, diniego del beneficio della non menzione e revoca ingiustificata della sospensione condizionale. Prioriello deduce violazione dell'art. 73 comma 7 d.P.R. 309/1990 (rilevanza delle dichiarazioni e utilità nel prevenire ulteriori conseguenze) e vizio nella determinazione della pena. Fekkar contesta la mancata qualificazione dell'attività come uso personale (anche di gruppo) anziché traffico, richiamando elementi probatori testimoniali e documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato solo il ricorso di Renzi: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno con riferimento alla posizione di Renzi, rilevando difetto motivazionale nella valutazione dell'art. 131-bis e nella mancata adeguata motivazione sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e sugli altri benefici. I ricorsi di Prioriello e Fekkar sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e per illegittimi tentativi di rinnovare la valutazione di merito; per questi due ricorrenti sono state condannate le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale contestata: la Corte territoriale aveva inquadrato i fatti come delitti di spaccio/traffico; le censure riguardavano la qualificazione della condotta e la distinzione rispetto all'uso personale

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Cassazione precisa che la causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata con riferimento alla connotazione storica e alle concrete modalità della condotta (entità del danno o del pericolo, esiguità), non tramite la mera conformità al tipo o il richiamo ai precedenti penali; la Corte d'appello ha erroneamente fondato il diniego sull'esistenza di precedenti

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato per chiarire che, ai fini del giudizio sulla particolare tenuità, la valutazione deve riferirsi ai criteri del primo comma e non al secondo comma premesso dall'art. 131-bis

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante dedotta da Renzi: la sentenza d'appello non ha adeguatamente motivato l'esclusione di tale attenuante, motivazione che la Cassazione ha ritenuto carente

  • art. 81 cod. pen.

    Riferito nel contestare l'aumento della pena operato dalla Corte territoriale (esame della commisurazione della pena e del passaggio dal minimo edittale)

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato dalla Cassazione per dichiarare inammissibili censure che costituiscono, in realtà, doglianze di fatto o rivalutazioni probatorie non ammesse in sede di legittimità

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati a supporto del principio secondo cui il motivo deve indicare specificamente le ragioni di diritto e i fatti a sostegno della critica alla motivazione impugnata; la mancanza di confronto puntuale con le argomentazioni della decisione di merito determina inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alla cassa delle ammende: la Corte ha imposto a Prioriello e Fekkar il pagamento di euro 3.000 ciascuno per i profili di colpa nella presentazione di ricorso inammissibile

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per limitare l'enunciazione dei motivi in motivazione nel ricorso, come fatto nella trattazione della vicenda

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente e criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze d'appello senza specifico e analitico esame delle ragioni della decisione porta all'inammissibilità
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione delle concrete modalità della condotta e del suo disvalore storico e non può essere esclusa sulla base di precedenti penali senza motivazione circostanziata
  • L'esclusione di attenuanti (es. art. 62 n. 4) deve essere adeguatamente motivata dalla corte di merito; la carenza motivazionale costituisce motivo idoneo a fondare annullamento parziale
  • Le questioni che implicano rivalutazioni del compendio probatorio o nuove valutazioni di fatto sono in generale inammissibili in Cassazione e devono essere sollevate e sviluppate nel giudizio di merito
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per carenza formale o per mancato confronto con la motivazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende; ciò funge anche da disincentivo a impugnazioni manifestamente strumentali o non argomentate
  • Se la Corte di appello revoca benefici (es. sospensione condizionale) deve farlo con motivazione precisa e rispettando le regole procedurali: la revoca senza adeguata base può costituire motivo di annullamento

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