Cassazione Penale, Sentenza n. 37993/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi deducono vizi di diritto e di motivazione rispetto alla conferma delle condanne per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Renzi lamenta errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della particolare tenuità), mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., mancata conversione della pena in sanzione pecuniaria, diniego del beneficio della non menzione e revoca ingiustificata della sospensione condizionale. Prioriello deduce violazione dell'art. 73 comma 7 d.P.R. 309/1990 (rilevanza delle dichiarazioni e utilità nel prevenire ulteriori conseguenze) e vizio nella determinazione della pena. Fekkar contesta la mancata qualificazione dell'attività come uso personale (anche di gruppo) anziché traffico, richiamando elementi probatori testimoniali e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato solo il ricorso di Renzi: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno con riferimento alla posizione di Renzi, rilevando difetto motivazionale nella valutazione dell'art. 131-bis e nella mancata adeguata motivazione sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e sugli altri benefici. I ricorsi di Prioriello e Fekkar sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e per illegittimi tentativi di rinnovare la valutazione di merito; per questi due ricorrenti sono state condannate le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: la Corte territoriale aveva inquadrato i fatti come delitti di spaccio/traffico; le censure riguardavano la qualificazione della condotta e la distinzione rispetto all'uso personale
La Cassazione precisa che la causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata con riferimento alla connotazione storica e alle concrete modalità della condotta (entità del danno o del pericolo, esiguità), non tramite la mera conformità al tipo o il richiamo ai precedenti penali; la Corte d'appello ha erroneamente fondato il diniego sull'esistenza di precedenti
Richiamato per chiarire che, ai fini del giudizio sulla particolare tenuità, la valutazione deve riferirsi ai criteri del primo comma e non al secondo comma premesso dall'art. 131-bis
Circostanza attenuante dedotta da Renzi: la sentenza d'appello non ha adeguatamente motivato l'esclusione di tale attenuante, motivazione che la Cassazione ha ritenuto carente
Riferito nel contestare l'aumento della pena operato dalla Corte territoriale (esame della commisurazione della pena e del passaggio dal minimo edittale)
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato dalla Cassazione per dichiarare inammissibili censure che costituiscono, in realtà, doglianze di fatto o rivalutazioni probatorie non ammesse in sede di legittimità
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati a supporto del principio secondo cui il motivo deve indicare specificamente le ragioni di diritto e i fatti a sostegno della critica alla motivazione impugnata; la mancanza di confronto puntuale con le argomentazioni della decisione di merito determina inammissibilità
Norma che autorizza la condanna alla cassa delle ammende: la Corte ha imposto a Prioriello e Fekkar il pagamento di euro 3.000 ciascuno per i profili di colpa nella presentazione di ricorso inammissibile
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per limitare l'enunciazione dei motivi in motivazione nel ricorso, come fatto nella trattazione della vicenda
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente e criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze d'appello senza specifico e analitico esame delle ragioni della decisione porta all'inammissibilità
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione delle concrete modalità della condotta e del suo disvalore storico e non può essere esclusa sulla base di precedenti penali senza motivazione circostanziata
- L'esclusione di attenuanti (es. art. 62 n. 4) deve essere adeguatamente motivata dalla corte di merito; la carenza motivazionale costituisce motivo idoneo a fondare annullamento parziale
- Le questioni che implicano rivalutazioni del compendio probatorio o nuove valutazioni di fatto sono in generale inammissibili in Cassazione e devono essere sollevate e sviluppate nel giudizio di merito
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per carenza formale o per mancato confronto con la motivazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende; ciò funge anche da disincentivo a impugnazioni manifestamente strumentali o non argomentate
- Se la Corte di appello revoca benefici (es. sospensione condizionale) deve farlo con motivazione precisa e rispettando le regole procedurali: la revoca senza adeguata base può costituire motivo di annullamento
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