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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37997/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce denunciando carenza e manifesta illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, applicazione di pene (per entrambi i reati) discordanti rispetto ai minimi edittali, inosservanza dello stato di incensuratezza e della minima offensività della condotta. Denuncia inoltre incongruenza tra motivazione e dispositivo (indicato mese 8 e euro 700 nella motivazione, mentre il dispositivo riporta mesi 9 ed euro 500), riferimento a un'aggravante (art. 61 n.2 c.p.) non contestata e irrogazione di una pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 590 c.p. superiore al massimo edittale. Contesta infine l'illogicità della sanzione accessoria della sospensione della patente per l'assenza di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto corretta la valutazione collegata al reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. n.285/1992 (la pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è sufficiente), e ha applicato la regola della prevalenza del dispositivo rispetto al corpo motivazionale per l'errore materiale riscontrato. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 590 c.p., perché la pena irrogata dai giudici di merito era superiore al massimo edittale; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo a detto reato e il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame su quel punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 189, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comma 6

    La Corte conferma che la determinazione della pena per il reato stradale rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che dia conto dell'uso dei criteri dell'art. 133 c.p. con formule quali "pena congrua" salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.

  • art. 590 c.p. (lesioni personali)

    La pena irrogata non può eccedere i limiti massimi edittali previsti dalla norma: se il giudice applica una sanzione pecuniaria superiore al massimo, la statuizione è viziata e va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

  • art. 61, n. 2, c.p. (circostanza aggravante)

    Il riferimento a un'aggravante non contestata costituisce vizio: le aggravanti devono essere contestate e provate; un richiamo ingiustificato a tale aggravante può costituire elemento di criticità nella motivazione.

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte richiama che il giudice deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; quando la pena è entro la gamma edittale e non si discosta notevolmente dalla media, è sufficiente esporre il richiamo ai criteri con formule sintetiche, riservando spiegazioni più dettagliate solo se la pena appare sproporzionata.

Massime di principio

  • Se la pena irrogata è entro i limiti edittali e non eccede significativamente la media, il giudice di merito può motivare anche con formule sintetiche richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; motivazioni molto dettagliate sono richieste solo per pene marcatamente superiori alla media.
  • Errori materiali o incongruenze tra il corpo della motivazione e il dispositivo sono rettificabili applicando la regola della prevalenza del dispositivo; tuttavia se l'errore riguarda il superamento di limiti normativi (es. pena oltre il massimo edittale) la statuizione è invalida e va annullata.
  • L'applicazione di aggravanti non contestate o non provate è un vizio rilevante: aggravanti devono essere formulate in capo all'imputato e adeguatamente motivate.
  • La sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria richiede motivazione specifica sul suo fondamento e proporzionalità rispetto alla condotta; il mero richiamo alle argomentazioni del primo grado può essere insufficiente se non adeguatamente ripreso e valutato dal giudice d'appello.
  • In caso di annullamento parziale per vizi nel trattamento sanzionatorio, il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio è la prassi per garantire un riesame imparziale del solo profilo viziato.
  • Chi impugna per vizio nel calcolo delle pene pecuniarie deve dimostrare che la sanzione eccede il massimo o è manifestamente irragionevole: se ciò è dimostrato, la Cassazione annulla il provvedimento sul punto.

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