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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37992/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della sentenza contumaciale di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi (3/7/2006) per partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo O) e reati connessi (art. 81 c.p., art. 73 d.P.R. 309/1990, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80). I motivi di impugnazione contestavano: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione della "vocatio in iudicium" e del diritto di difesa (notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore errato: difensore nominato per il riesame anziché il difensore d'ufficio); 2) mancata ammissione al rito abbreviato dopo la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p.; 3) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato continuato (capo P); 4) inutilizzabilità delle intercettazioni per inesistenza dei decreti autorizzativi n. 97/00 e 98/00; 5) mancata applicazione dell'indulto (L. n. 241/2006); 6)-7) vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato continuato e sulla partecipazione al sodalizio; 8) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (giovane età e condizioni personali/familiari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (nullità per vocatio in iudicium e richiesta di rito abbreviato), ritenendo che la nomina del difensore di fiducia da parte del latitante era estesa al procedimento principale e che l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del processo. Ha invece accolto il quarto motivo: la Corte territoriale non ha accertato in termini di oggettiva certezza l'esistenza dei decreti autorizzativi 97/00 e 98/00 nonostante fosse stata dedotta la loro inesistenza; la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui l'esistenza/validità dei decreti autorizzativi è questione rilevabile d'ufficio e va verificata dal giudice se contestata. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al quarto motivo (con assorbimento dei motivi terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo, la cui trattazione dipende dall'eventuale esclusione o meno delle intercettazioni) e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che disciplina la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è il capo di imputazione principale (capo O) contro il ricorrente.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma che punisce il traffico di stupefacenti, contestata come reato fine nel procedimento.

  • Codice penale, art. 81

    Riferimento alla continuazione o concorso formale tra reati, richiamato tra le imputazioni.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80

    Circostanza aggravante riferita al delitto di cui al DPR 309/1990, qui espressamente esclusa nel giudizio di primo grado.

  • Codice di procedura penale, art. 175, comma 2

    Regola la restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale; la giurisprudenza richiamata interpreta che, se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento, la restituzione può consentire la richiesta di un rito alternativo in appello. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'imputato avesse invece avuto effettiva conoscenza.

  • Codice di procedura penale, art. 165

    Norma sulla notificazione degli atti al difensore dell'imputato latitante; rilevante nella censura sulla corretta vocatio in iudicium.

  • Codice di procedura penale, art. 179

    Prevede la nullità degli atti per violazione di norme a tutela del diritto di difesa; invocata dal ricorrente ma non ritenuta applicabile dalla Corte di Cassazione alla luce della regolarità della nomina del difensore di fiducia.

  • Codice di procedura penale, art. 431, comma 1

    Disciplina il fascicolo per il dibattimento; la Corte ha ribadito che i decreti autorizzativi delle intercettazioni non sono obbligatoriamente inseriti in quel fascicolo, ma la loro esistenza deve essere accertata se messa in discussione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sez. 4, n. 2068 del 28/01/2000, Maniscalco; Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi; Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D.)

    Riferimenti giurisprudenziali citati nella sentenza

    Principi richiamati: la ritualità delle intercettazioni sotto il profilo dell'esistenza dei decreti autorizzativi è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, se contestata, il giudice deve verificarne l'esistenza in termini di oggettiva certezza; la restituzione del termine ex art. 175 consente talora la richiesta di riti alternativi se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo.

Massime di principio

  • Se la difesa contesta l'esistenza o la validità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, il giudice deve accertarne l'esistenza in termini di oggettiva certezza: la questione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e la mancata verifica può portare all'annullamento della sentenza.
  • I decreti autorizzativi delle intercettazioni non sono obbligatoriamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.); tuttavia, la mancanza della loro prova documentale non esime il giudice dall'accertare la regolarità delle intercettazioni quando tale regolarità è specificamente messa in discussione.
  • La nomina di un difensore da parte di un imputato latitante può produrre efficacia per l'intero procedimento se la nomina non è espressamente limitata a un procedimento incidentale (es. riesame); sicché l'assenza di contestazione tempestiva non sempre determina nullità automatica per violazione della "vocatio in iudicium".
  • La restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. può consentire la richiesta di essere ammessi a un rito alternativo in appello solo se è dimostrabile che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento; l'effettiva conoscenza esclude tale facoltà.
  • Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza per vizi che incidono sull'utilizzabilità di prove decisive (es. intercettazioni), le ulteriori censure relative a responsabilità di merito possono essere assorbite e riordinate nel nuovo giudizio di merito a seguito della rimessione.
  • Nel valutare questioni processuali complesse (notifiche, nomine difensive, intercettazioni), è fondamentale documentare con precisione le omissioni contestate e produrre gli atti necessari già in sede di gravame per evitare la declaratoria di inammissibilità o il rigetto per carenza probatoria.

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