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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37995/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la Corte non avrebbe valutato l'assenza di precedenti, il comportamento processuale (rito abbreviato), la rinuncia ai motivi di merito in appello e le dichiarazioni di ravvedimento, nonché una presunta disparità di trattamento rispetto ai coimputati; 2) errata quantificazione della pena: il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe escluso l'aumento previsto dall'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e che, di conseguenza, la riduzione per il rito abbreviato non sarebbe stata applicata correttamente sulla pena complessiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la valutazione sulle attenuanti generiche sia un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti decisivi; ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che ha negato le attenuanti per mancanza di segni di resipiscenza e per l'assenza di contributi investigativi significativi, ritenendo irrilevante la censurata disparità con i complici. Sul secondo motivo la Suprema Corte ha esaminato il calcolo operato dai giudici di merito, rilevando che la Corte d'appello non ha escluso la circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990 ma l'ha inclusa implicitamente nella pena base e ha correttamente computato gli aumenti per i reati in continuazione e la riduzione per il rito abbreviato; non è emerso l'errore aritmetico o logico denunciato dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La pena confermata in cassazione è quella fissata dalla Corte d'appello: anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 20.600 di multa.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti; reato principale contestato (capo 1) e rilevante ai fini della determinazione della pena.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Circostanza aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti; la Corte territoriale l'ha considerata implicitamente nella determinazione della pena base anziché escluderla.

  • art. 2 e art. 7 L. n. 895/1967

    Norme richiamate per la qualificazione di ulteriori illeciti contestati (capo 2 e capo 3); rilevanti nel conteggio complessivo della pena per i reati satelliti.

  • art. 648 cod. pen.

    Fattispecie di ricettazione contestata come capo accessorio; iscritta nel quadro delle condotte poste in continuazione con il reato principale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti; la Corte di Cassazione ha precisato che le questioni attinenti all'apprezzamento delle attenuanti sono di fatto e non rivedibili se adeguatamente motivate.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice del merito può basarsi sull'elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Cassazione.

Massime di principio

  • La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è, in primo luogo, un giudizio di fatto del giudice del merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente carente.
  • Una mera dichiarazione di scuse o ravvedimento formale, senza concreti atti di collaborazione o segni di resipiscenza, difficilmente giustifica il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Differenze di trattamento rispetto ai coimputati sono legittime se fondate su elementi oggettivi diversi (precedenti, maggior gravità della condotta, contributo alle indagini); la semplice disparità formale non è sufficiente a ritenere viziata la motivazione.
  • In materia di quantificazione della pena la Cassazione verifica sia la correttezza aritmetica sia la logica del calcolo: l'inclusione implicita di aggravanti nella pena base è ammissibile se risulta dalla motivazione e dal computo complessivo.
  • Per contestare con successo la fissazione della pena è necessario dimostrare errori concreti nel calcolo o vizi di motivazione tali da rendere incomprensibile la determinazione della pena finale.

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