Cassazione Civile, Sentenza n. 3546/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore del minore)
La controversia
Il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore; la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 22 gennaio 2021, aveva respinto gli appelli separati dei genitori, poi riuniti. La decisione di merito aveva ravvisato in entrambi un comportamento abbandonico: il padre aveva reiteratamente maltrattato la madre anche in presenza del figlio, continuando a fare uso di alcolici e sottraendosi ai percorsi di sostegno; la madre aveva riportato più volte il bambino a vivere con il compagno violento e non aveva dimostrato adeguata consapevolezza del pregiudizio arrecato né capacità genitoriale stabile. Il minore aveva manifestato un grave disagio e la necessità di un contesto sicuro e stabile. La madre, con tre motivi, ha denunciato la violazione della L. n. 184/1983, artt. 8 e 21 e dell’art. 111 Cost., nonché il difetto di motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi: a suo avviso, la Corte territoriale non aveva valutato interventi conservativi, la sua disponibilità a vivere con il figlio in casa-famiglia e l’esigenza del minore di mantenere il legame materno, né aveva adeguatamente escluso rimedi diversi dall’adozione piena, compresa l’adozione mite. Il padre, con ricorso incidentale, ha lamentato genericamente violazioni di legge, l’assenza negli ultimi mesi di verifiche sul rapporto genitori-figlio e l’insufficienza delle indagini sui familiari che avrebbero potuto occuparsi del minore.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi della madre: la Corte d’appello aveva valutato in modo compiuto e motivato le capacità genitoriali, il pregiudizio subito dal minore e il suo interesse alla stabilità, spiegando perché l’affidamento temporaneo e l’adozione mite, con mantenimento dei contatti con i genitori, fossero in concreto disfunzionali. La prospettata disponibilità della madre a vivere in casa-famiglia non risultava inoltre allegata come specifica istanza formulata nei gradi di merito; la decisione aveva comunque escluso motivatamente soluzioni alternative. Il ricorso incidentale del padre è stato dichiarato inammissibile per genericità: non confrontava le norme invocate con le affermazioni della sentenza e non indicava specificamente familiari con rapporti significativi, interessati e capaci di accudire il minore; quanto allo zio paterno, la sentenza impugnata ne aveva già valutato l’assenza di rapporti significativi e di capacità protettiva. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, compensando integralmente le spese per l’esito e la delicatezza e complessità delle questioni. Non ha applicato l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di processo riguardante minori ed esente dal contributo.
Norme richiamate
art. 8 CEDU
Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 315 bis c.c., comma 2, deve accertare l’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse, spettando pertanto al giudice di considerare il modello di adozione di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), che può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di adozione mite, idonea a non recidere del tutto, nell’interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine.
Nel giudizio di adottabilità occorre accertare l’interesse concreto del minore a conservare i legami biologici; l’adozione legittimante è una soluzione estrema e il giudice deve considerare, se ne ricorrono i presupposti, forme di adozione che non recidano il rapporto con la famiglia d’origine.
art. 30 Cost.
Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 315 bis c.c., comma 2, deve accertare l’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse, spettando pertanto al giudice di considerare il modello di adozione di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), che può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di adozione mite, idonea a non recidere del tutto, nell’interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine.
Il diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine comporta che il giudice valuti l’interesse alla conservazione dei legami biologici e le alternative all’adozione legittimante, sempre in funzione dell’interesse concreto del minore.
La valutazione coinvolge anche i familiari che abbiano rapporti significativi con il minore, perché il giudizio che conduce alla dichiarazione di adattabilità deve conseguire ad un’indagine rigorosa ed attuale dei genitori e dei familiari disponibili entro il grado previsto dalla legge, ponendo al centro dell’esame la relazione con il minore nel suo sviluppo diacronico, tenuto conto che il legislatore, nella L. n. 184 del 1983, art. 1 ha stabilito in via predeterminata il prioritario diritto del minore stesso di rimanere nel nucleo familiare – anche allargato di origine, in quanto tessuto connettivo della sua identità.
Il prioritario diritto del minore a rimanere nella famiglia d’origine, anche allargata, richiede un’indagine rigorosa e attuale sui genitori e sui familiari disponibili, incentrata sulla relazione effettiva con il minore e sulle capacità di recupero.
Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 315 bis c.c., comma 2, deve accertare l’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse, spettando pertanto al giudice di considerare il modello di adozione di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), che può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di adozione mite, idonea a non recidere del tutto, nell’interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine.
La valutazione dell’adottabilità deve considerare l’interesse del minore a mantenere i legami con i genitori biologici, anche quando le capacità genitoriali siano carenti ma non del tutto assenti.
L. n. 184/1983, art. 44, lett. d)
Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 315 bis c.c., comma 2, deve accertare l’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse, spettando pertanto al giudice di considerare il modello di adozione di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), che può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di adozione mite, idonea a non recidere del tutto, nell’interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine.
Il giudice deve considerare l’adozione prevista dall’art. 44, lett. d), come possibile forma di adozione mite quando, nel caso concreto, ricorrano i presupposti e ciò sia conforme all’interesse del minore.
In conclusione, con riferimento alla figura materna, la decisione risulta essere stata adottata in conformità alle norme che individuano i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, con una motivazione esauriente circa la impossibilità di seguire una strada diversa dall’adozione piena nell’esclusivo interesse del minore.
La dichiarazione di adottabilità è conforme alla disciplina quando, sulla base di una valutazione motivata delle condizioni genitoriali e dell’interesse del minore, risulta impossibile perseguire una soluzione alternativa all’adozione piena.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che devono essere espressamente richiamate, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare al giudice di legittimità compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve indicare la norma, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; la genericità comporta l’inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che devono essere espressamente richiamate, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare al giudice di legittimità compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
La censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non specifica la norma asseritamente violata e non dimostra il contrasto con le statuizioni giuridiche della decisione impugnata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Rilevato che il processo, riguardante minori, è esente dal contributo unificato, non si deve dare applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Nel processo riguardante minori, esente dal contributo unificato, non si applica l’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
In caso di diffusione della decisione, devono essere omesse le generalità delle parti e degli altri soggetti menzionati.
Massime di principio
- Nel giudizio sullo stato di adottabilità, l’adozione legittimante è extrema ratio: il giudice deve accertare l’interesse concreto del minore a conservare il legame con uno o entrambi i genitori biologici e considerare, se ne ricorrono i presupposti, forme di adozione che preservino almeno in parte i rapporti con la famiglia d’origine.
- Il diritto prioritario del minore a rimanere nella famiglia d’origine, anche allargata, non impedisce la dichiarazione di adottabilità quando persista l’incapacità genitoriale e non sia prevedibile con certezza un recupero in tempi compatibili con la crescita equilibrata del minore; la valutazione deve porre al centro il suo interesse alla stabilità e alla sicurezza.
- La verifica ai fini dell’adottabilità deve essere rigorosa e attuale e comprendere i familiari disponibili entro il grado previsto dalla legge, ma la loro mera esistenza non è sufficiente: rilevano rapporti significativi con il minore, disponibilità effettiva e capacità di prendersene cura e proteggerlo.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve indicare la norma, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo specificamente con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; una censura generica è inammissibile.
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