Cassazione Civile, Sentenza n. 3592/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la conversione in euro di lire in suo possesso (110.300 lire). La legge n.97/1996 fissava il termine per il cambio al 28/02/2012; il d.l. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 aveva anticipato il termine al 06/12/2011. Monni sostiene di aver chiesto il cambio pochi giorni dopo il 6/12/2011 ma gli fu rifiutato per scadenza del termine. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.216/2015 che ha dichiarato incostituzionale l'abbreviazione del termine, Monni ha chiesto l'accertamento del diritto al cambio. Le questioni giuridiche principali sono: se la dichiarazione di incostituzionalità abbia fatto rivivere il termine precedente oppure no; quale termine/termine di prescrizione si applichi in assenza di reviviscenza; se l'inerzia del ricorrente e la vigenza della norma incostituzionale abbiano interrotto o sospeso la prescrizione; se lo Stato sia responsabile per la legge poi dichiarata incostituzionale; eventuali profili di violazione del diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la reviviscenza automatica della norma precedente opera solo quando la disposizione impugnata sia stata una mera abrogazione della precedente; invece la norma del 2011 aveva natura modificativa/sostitutiva (effetto in deroga ed estinzione immediata del valore di scambio) e dunque la precedente disciplina non è tornata automaticamente in vigore. Di conseguenza né il termine introdotto dalla legge incostituzionale né quello precedente risultano applicabili: si è creato un vuoto normativo che deve essere colmato dalla disciplina generale della prescrizione; rileva pertanto la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.). La Corte ha inoltre confermato che la vigenza di una norma illegittima è, ai fini della prescrizione, un impedimento di fatto e non di diritto, quindi non sospende il decorso della prescrizione: il soggetto che non agisce per ottenere la rimozione dell'ostacolo lo fa a proprio rischio. È stato anche ritenuto non provato che il ricorrente abbia effettivamente presentato la richiesta di cambio nel dicembre 2011, così da interrompere la prescrizione. Sul fronte della responsabilità dello Stato la Corte ha escluso l'illecito risarcitorio, attribuendo il danno all'inerzia del ricorrente. Non sono emerse violazioni del diritto dell'Unione. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge n.97 del 1996, art. 3
termine per il cambio delle lire in euro fissato al 28 febbraio 2012
Era la disciplina originaria che riconosceva il diritto di cambio fino al 28/02/2012; è stato valutato come termine legislativamente previsto soggetto a modifica
D.L. n.201 del 2011, conv. in L. n.214 del 2011 (art. 26)
In deroga ... le banconote, i biglietti e le monete in lire ... si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata
La norma ha introdotto un termine/effetto immediato che ha modificato/sostituito la disciplina precedente; per la Corte non costituisce mera abrogazione ma modifica sostitutiva
Sentenza Corte Costituzionale n.216 del 2015
dichiarata costituzionalmente illegittima l'abbreviazione del termine
Ha dichiarato l'illegittimità della disciplina che aveva anticipato il termine, con efficacia retroattiva sull'illegittima norma, ma senza automatica reviviscenza della norma anteriore (salvo il caso di mera abrogazione)
Regolamento (CE) n. 974 del 1998
Stabilisce il quadro UE sul passaggio all'euro ma lascia agli Stati membri la determinazione delle modalità e dei termini per il mantenimento del valore di scambio delle monete nazionali; la Corte ha escluso un'interferenza del diritto UE sulla scelta del termine
prescrizione ordinaria decennale
Applicabile quando la legge non ha diversamente previsto: in mancanza di una norma vigente che fissi il termine per il cambio si applica la prescrizione decennale per l'esercizio del relativo diritto
La vigenza di una disposizione illegittima che ostacola l'esercizio del diritto costituisce un impedimento di fatto e non giuridico; pertanto non sospende il decorso della prescrizione
Codice Civile, art. 2947, comma 1
Il termine di prescrizione inizia a decorrere anche se una norma illegittima impedisca di fatto l'esercizio del diritto; il decorso non è fermato dalla mera esistenza della norma illegittima
Codice Civile, art. 2934; art. 2943; art. 1219
Richiamati nei motivi relativi alla prescrizione e all'interruzione: l'interruzione o l'atto interruttivo richiedono prova dell'effettivo compimento dell'atto (ad es. richiesta di cambio) e non possono essere desunti da mere affermazioni non provate
Richiamato in relazione alla domanda di responsabilità dello Stato per danno da atto legislativo illegittimo: la Corte ha escluso l'illecito quando il danno è imputabile all'inerzia del soggetto che non ha agito per tempo
D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione alla decisione di compensare le spese; la sentenza dispone la compensazione dei costi ai sensi di quella disposizione
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità ha efficacia retroattiva sulla norma dichiarata illegittima ma non comporta automaticamente la riviviscenza della norma precedente: la reviviscenza opera automaticamente solo se la norma impugnata era una mera abrogazione della precedente; se aveva contenuto modificativo o sostitutivo, la precedente disciplina non torna automaticamente in vigore
- Se dopo una sentenza di illegittimità resta un vuoto normativo (nessuna norma vigente che fissi il termine), si applica la disciplina generale della prescrizione (di regola la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.)
- La vigenza di una norma illegittima che impedisca di fatto l'esercizio di un diritto non costituisce un impedimento giuridico alla decorrenza della prescrizione: chi subisce tale ostacolo deve agire (anche mediante questione di legittimità costituzionale) per tempo, oppure rischia la prescrizione
- Per interrompere la prescrizione occorre un atto idoneo e provato (es. istanza formale, ricorso giudiziario); dichiarazioni orali o atti non provati non sono sufficienti ai fini dell'interruzione
- La responsabilità dello Stato per danno derivante da una legge poi dichiarata incostituzionale non è automatica: se il danno deriva dall'inerzia del privato che non ha fatto valere il proprio diritto prima che esso si prescrivesse, la responsabilità statale può essere esclusa
- Il diritto dell'Unione non impone termini uniformi per il mantenimento del valore di scambio delle monete nazionali; la fissazione del termine è discrezionale degli Stati membri, per cui difficilmente si fonda un rimedio comunitario su questa materia
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