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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3591/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vittima di reato)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da una cittadina italiana contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla tardiva trasposizione della Direttiva 2004/80/CE, dopo essere rimasta vittima di un tentato omicidio commesso in Italia da una persona a lei sconosciuta, poi condannata con sentenza penale definitiva. La vittima aveva inutilmente chiesto il risarcimento all’autore del reato, risultato incapiente. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2581/2015, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1805/2019 depositata il 15 marzo 2019, aveva parzialmente accolto l’appello dello Stato e confermato la condanna sulla base di diversa motivazione. La Presidenza del Consiglio ha proposto quattro motivi: (1) violazione della L. n. 122/2016 e della L. n. 167/2017, sostenendo che l’estensione legislativa dell’indennizzo alle vittime residenti avrebbe determinato sopravvenuta carenza d’interesse e cessazione della materia del contendere; (2) violazione delle norme civilistiche sul danno e falsa applicazione della disciplina sopravvenuta, contestando i criteri di liquidazione e il rapporto tra indennizzo e risarcimento; (3) violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c. e della L. n. 145/2018, sostenendo che la Direttiva 2004/80/CE riguardasse soltanto le situazioni transfrontaliere e che l’inadempimento europeo non fondasse un diritto delle vittime residenti nello Stato del reato; (4) violazione delle norme sul danno e della disciplina dell’indennizzo, contestando l’eccessività del quantum liquidato. La Corte ha inoltre respinto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che era stato proposto entro il termine semestrale, computato secondo il criterio civilistico e con l’aggiunta della sospensione feriale.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha confermato che l’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE imponeva di prevedere un indennizzo equo e adeguato anche per le vittime di reati intenzionali violenti commessi nello Stato membro in cui esse risiedono; il danno da tardiva trasposizione va ricondotto alla responsabilità contrattuale dello Stato per inadempimento di un’obbligazione ex lege e il parametro base di liquidazione è l’indennizzo che la vittima avrebbe ricevuto se la direttiva fosse stata tempestivamente attuata. La successiva possibilità di accedere all’indennizzo previsto dalla L. n. 122/2016, come modificata dalla L. n. 167/2017, non estingue né rende improcedibile la distinta domanda risarcitoria per tardiva attuazione; tuttavia, quanto eventualmente corrisposto come indennizzo deve essere detratto dal risarcimento in applicazione della compensatio lucri cum damno. La Corte ha ritenuto corretta la decisione d’appello sia quanto alla permanenza dell’interesse alla domanda, sia quanto al riconoscimento del diritto e alla valutazione del quantum, per il quale la disciplina legislativa dell’indennizzo poteva fungere da parametro. Ha respinto anche la questione preliminare di tardività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.200, di cui euro 3.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, risultando l’impugnata sentenza tempestivamente impugnata entro il termine ex art. 327 c.p.c., nella specie scadente il 16/10/2019, in applicazione del principio in base al quale per i termini mensili o annuali (tra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.) a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4 si osserva il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, e analogamente deve procedersi quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, in tal caso al termine semestrale di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1 dovendo aggiungersi 31 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1

    Il termine semestrale per impugnare si computa secondo il criterio ex nominatione dierum; quando interferisce con la sospensione feriale, si aggiungono i giorni di sospensione computati ex numeratione dierum.

  • art. 155 c.p.c.

    Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, risultando l’impugnata sentenza tempestivamente impugnata entro il termine ex art. 327 c.p.c., nella specie scadente il 16/10/2019, in applicazione del principio in base al quale per i termini mensili o annuali (tra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.) a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4 si osserva il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, e analogamente deve procedersi quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, in tal caso al termine semestrale di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1 dovendo aggiungersi 31 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1

    Per i termini mensili o annuali vale il computo ex nominatione dierum; i giorni di sospensione feriale da aggiungere al termine sono invece computati ex numeratione dierum.

  • art. 2963 c.c.

    Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, risultando l’impugnata sentenza tempestivamente impugnata entro il termine ex art. 327 c.p.c., nella specie scadente il 16/10/2019, in applicazione del principio in base al quale per i termini mensili o annuali (tra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.) a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4 si osserva il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, e analogamente deve procedersi quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, in tal caso al termine semestrale di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1 dovendo aggiungersi 31 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1

    Il computo civile dei termini mensili e annuali avviene ex nominatione dierum, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale.

  • L. n. 742/1969, art. 1, comma 1

    Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, risultando l’impugnata sentenza tempestivamente impugnata entro il termine ex art. 327 c.p.c., nella specie scadente il 16/10/2019, in applicazione del principio in base al quale per i termini mensili o annuali (tra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.) a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4 si osserva il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, e analogamente deve procedersi quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, in tal caso al termine semestrale di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1 dovendo aggiungersi 31 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1

    La sospensione feriale interferente con il termine d’impugnazione comporta l’aggiunta dei giorni di sospensione, qui indicati in 31, computati ex numeratione dierum.

  • art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE

    Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di illecito Eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell’art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo “equo ed adeguato”.

    L’obbligo di predisporre un indennizzo equo e adeguato riguarda anche le vittime di reati intenzionali violenti commessi nello Stato membro in cui esse risiedono; la tardiva trasposizione può fondare il risarcimento del danno da inadempimento dello Stato.

  • artt. 1173, 1223, 2043 e 2056 c.c.

    Tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale da inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, e al di là dell’eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale il parametro base di relativa valutazione e liquidazione è costituito dall’ammontare dell’indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall’obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata, laddove l’indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell’attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all’UE e prescindere dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito, che nel sistema della responsabilità civile (contrattuale e aquiliana) si pone invece come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno.

    La responsabilità per tardiva trasposizione è ricondotta all’inadempimento di un’obbligazione ex lege dello Stato. Il parametro base del danno è l’indennizzo che sarebbe spettato con l’attuazione tempestiva, ferma la possibilità di provare un pregiudizio ulteriore.

  • L. n. 122/2016, artt. 11, 12, 13 e 14

    Dall’ammontare riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell’art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE deve d’altro canto essere detratta la somma che sia stata corrisposta quale indennizzo ex L. n. 122 del 2016 (e successive modifiche), in ragione del disposto della L. n. 122 del 2016, art. 12, comma 1, lett. e) e lett. e bis), trovando al riguardo applicazione l’istituto della compensatio lucri cum damno.

    L’indennizzo corrisposto secondo la disciplina nazionale deve essere detratto dal risarcimento dovuto per tardiva trasposizione, per evitare che la vittima ottenga duplicazioni rispetto al pregiudizio effettivamente patito.

  • L. n. 167/2017, art. 6

    Si è ulteriormente posto in rilievo che, pur trattandosi di domande aventi ad oggetto distinti petita e distinte causae petendi, la (sopravvenuta) possibilità di fruire della prestazione indennitaria in forza del combinato disposto delle L. n. 122 del 2016 e L. n. 167 del 2017 non determina alcuna cessazione della materia del contendere in relazione alla (già proposta) domanda risarcitoria relativa alla tardiva attuazione della suddetta direttiva unionale, in quanto i beneficiari della prestazione indennitaria possono dimostrare l’esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva, le quali andrebbero, dunque, parimenti risarcite.

    La sopravvenuta possibilità di chiedere l’indennizzo legislativo non elimina la domanda risarcitoria già proposta per tardiva attuazione, poiché essa ha petitum e causa petendi distinti e possono residuare perdite supplementari risarcibili.

  • compensatio lucri cum damno

    Dall’ammontare riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell’art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE deve d’altro canto essere detratta la somma che sia stata corrisposta quale indennizzo ex L. n. 122 del 2016 (e successive modifiche), in ragione del disposto della L. n. 122 del 2016, art. 12, comma 1, lett. e) e lett. e bis), trovando al riguardo applicazione l’istituto della compensatio lucri cum damno (che integrando un’eccezione in senso lato (vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, stante il principio di acquisizione della prova, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile può fare riferimento a tutte le risultanze del giudizio).

    La detrazione dell’indennizzo già percepito è una questione relativa alla misura effettiva del pregiudizio, rilevabile d’ufficio sulla base delle risultanze del giudizio.

Massime di principio

  • La tardiva trasposizione dell’obbligo europeo di istituire un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti può generare responsabilità dello Stato per inadempimento di un’obbligazione ex lege; la tutela riguarda anche la vittima residente nello Stato membro in cui il reato è stato commesso.
  • Il danno da tardiva trasposizione ha come parametro base l’indennizzo che la vittima avrebbe ricevuto se l’obbligo europeo fosse stato attuato tempestivamente; resta possibile provare un ulteriore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.
  • La prestazione prevista a favore delle vittime è un indennizzo equo e adeguato, non necessariamente coincidente con l’integrale risarcimento del danno causato dal reato; la sua determinazione deve considerare le peculiarità e la gravità del crimine e delle sue conseguenze, senza ridursi a un importo meramente simbolico.
  • La sopravvenuta possibilità di accedere all’indennizzo previsto dalla legge nazionale non determina cessazione della materia del contendere né improcedibilità della distinta domanda risarcitoria per tardiva attuazione, poiché possono residuare perdite ulteriori, anche per il ritardo nel conseguimento dei vantaggi pecuniari.
  • L’indennizzo nazionale già corrisposto va detratto dal risarcimento dovuto per tardiva trasposizione. La compensatio lucri cum damno concerne la quantificazione del pregiudizio effettivo ed è rilevabile d’ufficio in base alle risultanze acquisite al giudizio.
  • Il termine semestrale di impugnazione è computato ex nominatione dierum; se interferisce con la sospensione feriale, i giorni di sospensione si aggiungono e sono computati ex numeratione dierum.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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