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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22262/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto serbato sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2004 da un professionista. Dopo un primo giudizio sfociato in cassazione con rinvio, nel giudizio di rinvio la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente e ha ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso sollevata per la prima volta dall’Amministrazione finanziaria in quella sede. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che nel processo tributario il giudizio di rinvio non sarebbe un processo chiuso e che, comunque, la decadenza dal diritto al rimborso sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, sicché poteva essere eccepita anche in rinvio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile, perché nuova e proposta solo nel giudizio di rinvio, l’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso. La Corte ha ribadito che anche nel contenzioso tributario il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel quale non possono essere introdotte difese nuove che alterino il thema decidendum o contrastino con il giudicato interno formatosi sulla sentenza cassata. Ha aggiunto che la rilevabilità d’ufficio della decadenza non consente comunque di proporla per la prima volta in rinvio quando ciò richieda nuovi accertamenti di fatto. L’Agenzia è stata condannata alle spese di lite; non si è applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione della CTR.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    disciplinando il giudizio di cassazione nel processo tributario, è stato richiamato dall’Agenzia per sostenere l’ammissibilità delle nuove difese in rinvio.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    è stato richiamato come norma sulla decadenza dal diritto al rimborso, la cui eccezione è stata ritenuta non proponibile per la prima volta in rinvio.

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte lo richiama per confermare che nel rinvio tributario sono vietate nuove richieste/difese incompatibili con il giudicato implicito e interno.

  • art. 394 c.p.c.

    viene citato come termine di raffronto: nel processo ordinario vieta conclusioni nuove nel giudizio di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione nel caso di specie per la qualità della parte soccombente, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, anche nel processo tributario, il tema della decisione resta delimitato dai confini tracciati dalla sentenza di cassazione e dal giudicato interno formatosi: non possono essere introdotte difese nuove idonee a sovvertire tali confini.
  • L’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, pur essendo in astratto rilevabile d’ufficio, non può essere proposta per la prima volta in giudizio di rinvio se la sua verifica richiede nuovi accertamenti di fatto non compiuti nei precedenti gradi di merito.
  • La rilevabilità officiosa di una decadenza non consente di superare il divieto di novità nel giudizio di rinvio quando l’eccezione comporti un ampliamento del thema decidendum incompatibile con la sentenza rescindente.
  • Nel processo tributario il giudizio di rinvio ha natura di processo chiuso: sono precluse non solo domande nuove, ma anche difese nuove che contrastino con il giudicato implicito o interno formatosi sulla decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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