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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15003/2020 del 15/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e ILOR per l'anno d'imposta 1996, emesso in seguito a indagini bancarie. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'avviso, ritenendo che l'Ufficio non avesse prodotto il processo verbale di constatazione; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento, fondandosi sulla lesione del diritto di difesa derivante dall'impossibilità di reperire le scritture contabili sequestrate, circostanza rilevata anche dal giudice penale. L'Agenzia ha proposto dieci motivi di ricorso. I primi cinque denunciavano, sotto diverse qualificazioni, l'omesso esame del motivo d'appello relativo alla produzione del processo verbale di constatazione e vizi della motivazione; il sesto deduceva ultrapetizione, sostenendo che il contribuente non avesse riproposto in appello le questioni ritenute assorbite in primo grado; il settimo denunciava violazione dell'art. 654 c.p.p. per avere la CTR valorizzato l'accertamento penale senza verificare se, al momento dell'accertamento tributario, l'indisponibilità delle scritture fosse incolpevole; l'ottavo lamentava insufficiente motivazione sulla rilevanza della data del sequestro e sull'effettiva impossibilità di consultare le scritture; il nono, in subordine, denunciava l'omesso esame del medesimo fatto; il decimo deduceva violazione delle norme sulle indagini bancarie e degli artt. 2697 e 2729 c.c., contestando che l'impossibilità di produrre la documentazione potesse rendere illegittimo l'accertamento presuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi per difetto di specificità, poiché l'Agenzia aveva riprodotto solo sinteticamente o per stralci la sentenza di primo grado e l'atto d'appello, impedendo il controllo preliminare sull'ammissibilità delle censure; ha inoltre rilevato, quanto alla prima questione, l'assenza di interesse, essendo la CTR passata a una diversa ratio di merito. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime carenze e perché la stessa sentenza regionale dava atto che l'appello investiva anche le disposizioni sulle indagini bancarie. Il settimo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il riferimento alla pronuncia penale costituiva solo un argomento ulteriore. L'ottavo e il decimo motivo sono stati accolti; il nono, proposto in subordine sulla medesima questione, è rimasto assorbito. La Corte ha affermato che l'impossibilità incolpevole di produrre la documentazione contabile non esonera il contribuente dalla prova contraria alla presunzione legale derivante dai movimenti bancari e non trasferisce l'onere all'Ufficio; la prova può tuttavia essere fornita anche mediante presunzioni semplici, comprese dichiarazioni di terzi corroborate da altri elementi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    in tema di accertamento delle imposte sui redditi, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente esercente attività di impresa, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato l’onere di superare la presunzione legale fornendo la prova contraria, analitica, e che può essere costituita anche da presunzioni semplici, che dei singoli movimenti egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che essi non si riferiscono ad operazioni imponibili

    Per il contribuente che esercita attività d'impresa, accrediti e addebiti bancari sono presuntivamente riferibili all'attività economica; spetta al contribuente fornire una prova contraria analitica, anche mediante presunzioni semplici, che dimostri che i movimenti sono stati dichiarati o non riguardano operazioni imponibili.

  • art. 2697 c.c.

    Pertanto, anche nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre la documentazione necessaria a fornire la prova, tale circostanza non costituisce motivo di esenzione dal relativo onere, nè trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, permanendo la possibilità per il contribuente che tale prova possa essere fornita attraverso presunzioni, ivi comprese, per esempio e a titolo esemplificativo, le dichiarazioni di terzo le quali, ove confortate da altri elementi di prova, concorrono a formare il convincimento del giudice e danno luogo a presunzioni semplici, generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale

    L'impossibilità incolpevole di produrre i documenti non esonera il contribuente dall'onere della prova contraria né lo trasferisce all'Amministrazione finanziaria. La prova può essere fornita anche per presunzioni, comprese dichiarazioni di terzi corroborate da altri elementi.

  • art. 2729 c.c.

    le dichiarazioni di terzo le quali, ove confortate da altri elementi di prova, concorrono a formare il convincimento del giudice e danno luogo a presunzioni semplici, generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale

    Le dichiarazioni di terzi, se corroborate da altri elementi, possono concorrere alla formazione di presunzioni semplici utilizzabili nel contenzioso tributario.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    I motivi, vertenti, come detto, su identica questione, possono esaminarsi congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non avendo la ricorrente assolto all’onere sulla stessa incombente, essendosi limitata a riprodurre in ricorso, solo per sintesi o meri stralci, inidonei allo scopo, sia la sentenza della Commissione tributaria provinciale che l’atto di appello, impedendo, cosi, a questa Corte il preliminare controllo sulla stessa ammissibilità delle censure.

    Le censure per cassazione che richiedono il controllo del contenuto degli atti processuali sono inammissibili se il ricorrente ne riporta soltanto sintesi o estratti inidonei a consentire alla Corte il preliminare controllo di ammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    In particolare, non solo non vengono riportati, nella loro integrità, la sentenza della Commissione tributaria provinciale e l’atto di impugnazione ma, per un verso e ancor prima, l’assunto viene smentito, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna censura, dallo stesso tenore della sentenza impugnata nella quale la C.T.R. dà atto (v. pag. 2) che con il gravame l’Agenzia delle entrate aveva dedotto, anche, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2.

    La censura di ultrapetizione non può essere accolta quando il contenuto della sentenza impugnata attesta che la questione sulla quale il giudice ha deciso era stata dedotta nell'atto di appello.

  • art. 654 c.p.p.

    Il motivo è inammissibile non attingendo l’effettiva ratio decidendi, sulla quale è fondata la decisione impugnata, apparendo evidente dal tenore complessivo della motivazione che la C.T.R. ha meramente valutato, a ulteriore supporto, l’affermazione del Giudice penale.

    Una censura relativa agli effetti dell'accertamento penale è inammissibile se non investe la ratio decidendi e riguarda soltanto un argomento aggiuntivo utilizzato dal giudice tributario.

Massime di principio

  • In materia di accertamento delle imposte sui redditi, i movimenti bancari del contribuente che esercita attività d'impresa si presumono riferibili all'attività economica: gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi per acquisti di beni e servizi reimpiegati nella produzione. Per superare la presunzione, il contribuente deve offrire una prova contraria analitica, anche presuntiva, riferita ai singoli movimenti.
  • L'impossibilità, anche incolpevole, di produrre la documentazione contabile non esonera il contribuente dall'onere di contrastare la presunzione bancaria e non trasferisce tale onere all'Amministrazione finanziaria. La prova contraria può essere fornita mediante presunzioni semplici; le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili se corroborate da altri elementi di prova.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando il ricorrente riproduce soltanto sintesi o stralci degli atti processuali necessari a verificare la censura, senza consentire alla Corte il controllo preliminare sulla sua ammissibilità.
  • La censura di ultrapetizione presuppone che il giudice abbia deciso oltre la domanda o le questioni devolute; essa è infondata quando dalla sentenza impugnata risulta che la questione decisa era stata effettivamente dedotta con l'appello.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi: non è idonea a determinare la cassazione una contestazione rivolta a un argomento meramente ulteriore o di supporto della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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