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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15007/2020 del 15/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva notificato ai tre contribuenti sei avvisi di accertamento, relativi agli anni 2004 e 2005, recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini IVA, IRPEF e IRAP sulla base di indagini bancarie e di operazioni ritenute inesistenti, con applicazione delle conseguenti sanzioni. Riunite le impugnazioni, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente i ricorsi rideterminando il maggior imponibile; la decisione era stata confermata in appello. I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito, definito dalla Cassazione con sentenza n. 755 del 13 gennaio 2017, e un distinto ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 32/18/12, depositata il 28 maggio 2012. Contro quest’ultima pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. I primi sei gruppi di censure, con varie deduzioni di nullità, violazione di legge e vizio motivazionale, contestavano l’interpretazione del rapporto tra revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e ricorso per cassazione, nonché la valutazione della CTR circa l’assenza di errori di fatto revocatori: secondo i ricorrenti, la sentenza revocanda avrebbe frainteso fatti e contenuti degli atti, compresa la deduzione relativa alla retrocessione di denaro e agli accertamenti riferiti anche ad anni successivi al 2001. Un ulteriore motivo denunciava una motivazione mancante, contraddittoria o ermetica; le doglianze motivazionali erano riproposte anche ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha rilevato che il ricorso, di 274 pagine, riproduceva estesamente atti processuali e passaggi della sentenza senza selezione o rielaborazione, e che i motivi cumulavano in modo confuso censure processuali, motivazionali e di violazione di legge, senza chiara individuazione dei fatti e degli elementi pertinenti. Ha inoltre considerato che le questioni invocate in revocazione erano già state sottoposte al precedente ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la riproduzione massiva degli atti, la struttura eccessivamente estesa e la mancata sintesi non consentissero di individuare con chiarezza la vicenda processuale e le questioni rilevanti; i singoli motivi erano carenti di chiarezza e specificità e presentavano un cumulo inestricabile di vizi, risultando in parte avulsi dai fatti del giudizio. La Corte ha aggiunto che le questioni oggetto della revocazione erano già state dedotte nel precedente ricorso per cassazione, definito con sentenza n. 755 del 2017, e che il giudicato formatosi precludeva un nuovo esame, costituendo un’ulteriore ragione di inammissibilità. Ha altresì rilevato che, secondo gli orientamenti richiamati, mancavano i presupposti di ammissibilità della revocazione tributaria rispetto a una sentenza di secondo grado impugnabile in cassazione sul punto controverso. I contribuenti sono stati condannati a pagare all’Agenzia delle entrate le spese, liquidate in euro 25.000, oltre alle spese prenotate a debito. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso notificato l’11-16 gennaio 2013.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    i ricorsi per revocazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, (nel testo ratione temporis vigente), “sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra i quali rientra il ricorso per cassazione”

    L’errore di fatto revocatorio può essere fatto valere nei limiti in cui la sentenza, quanto all’accertamento di fatto controverso, non sia ulteriormente impugnabile o non sia stata impugnata nei termini con i mezzi ordinari; tra questi rientra il ricorso per cassazione.

  • art. 64, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, nella parte in cui subordina l’ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell’accertamento in fatto, non si riferisce all’inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l’impugnazione ma a quella derivante dalle preclusioni relative all’oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all’impossibilità di contestare l’accertamento in fatto in sede di legittimità

    La condizione di non ulteriore impugnabilità richiesta per la revocazione ordinaria riguarda, secondo l’orientamento tradizionale riportato dalla Corte, le preclusioni derivanti dall’oggetto del giudizio e l’impossibilità di contestare in cassazione l’accertamento di fatto, non la mera scadenza dei termini per impugnare.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorso e i motivi proposti sono inammissibili.

    La sentenza richiama l’art. 112 c.p.c. soltanto nella descrizione di una censura dei ricorrenti; non ne offre un’interpretazione autonoma né lo applica quale fondamento della decisione.

  • art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

    i singoli motivi sono tutti caratterizzati – per come evidenziato – da carenza di chiarezza e specificità, con reiterata riproduzione, all’interno della trattazione dei singoli motivi, dei medesimi passaggi motivazionali della decisione impugnata

    Le censure di legittimità, anche quando denunciano vizi processuali o motivazionali, devono essere formulate con chiarezza e specificità e riferite agli elementi pertinenti della concreta vicenda; la loro articolazione confusa e non autosufficiente ne determina l’inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Trattandosi di ricorso notificato il 11-16 gennaio 2013 non si applica il raddoppio del contributo ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della data di notificazione del ricorso, anteriore al periodo cui la disposizione è stata applicata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti e le censure in modo selettivo, sintetico, chiaro e specifico, così da rendere immediatamente individuabili la vicenda processuale e le questioni rilevanti; la riproduzione massiva degli atti, senza rielaborazione, può ostacolare la comprensione e risolversi paradossalmente in un difetto di autosufficienza.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a ricercare e selezionare nel materiale riprodotto dal ricorrente gli elementi necessari alla decisione: i motivi devono indicare con precisione i fatti pertinenti e collegare a essi il vizio denunciato.
  • La formulazione cumulativa e non distinguibile di censure eterogenee — errori processuali, vizi motivazionali e violazioni di legge — senza specifica illustrazione delle rispettive ragioni può comportare l’inammissibilità dei motivi per difetto di chiarezza e specificità.
  • La revocazione ordinaria tributaria per errore di fatto non è ammissibile quando il punto dell’accertamento in fatto è ancora contestabile con un mezzo ordinario di impugnazione; tra i mezzi ordinari rientra il ricorso per cassazione. Secondo l’orientamento tradizionale richiamato, la non ulteriore impugnabilità attiene alle preclusioni relative all’oggetto del giudizio, non alla sola scadenza dei termini.
  • Le questioni già decise con sentenza passata in giudicato non possono essere nuovamente esaminate; la preclusione del giudicato costituisce un’autonoma ragione ostativa al riesame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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