Cassazione Civile, Sentenza n. 14997/2020 del 15/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente commerciale)
La controversia
La società utente aveva ottenuto dal Giudice di pace di Venezia, con sentenza del 18 luglio 2012, la condanna della società affidataria del servizio rifiuti alla restituzione di 3.136,25 euro, oltre interessi e spese, per IVA applicata alla Tariffa di igiene ambientale istituita dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (TIA1). Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2447 del 4 agosto 2015, aveva confermato la condanna, modificando soltanto la decorrenza degli interessi. La società affidataria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Ha poi rinunciato al secondo, al terzo e al quarto, relativi alla non assoggettabilità della TIA1 a IVA, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5078/2016 che ne aveva riconosciuto la natura tributaria e aveva escluso l’applicazione dell’IVA. Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’utente, esercitando attività commerciale di ristorazione, aveva detratto l’IVA addebitata e non aveva quindi subito un effettivo pregiudizio né poteva chiedere la restituzione. La Corte ha esaminato tale questione alla luce dei principi già affermati in materia di detrazione dell’IVA erroneamente applicata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I motivi secondo, terzo e quarto erano stati rinunciati e non sono stati esaminati nel merito; la questione cui si riferivano era comunque coerente con il principio delle Sezioni Unite secondo cui la TIA1, avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la detrazione non è ammessa per il solo fatto che l’operazione sia inerente all’attività d’impresa e fatturata, essendo necessario che l’operazione sia effettivamente soggetta a IVA. Poiché l’IVA sulla TIA1 era stata applicata indebitamente, l’eventuale detrazione effettuata dall’utente non elimina il suo diritto di chiedere al gestore la restituzione dell’importo versato in rivalsa. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.785 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa.
Il pagamento dell’IVA indebitamente addebitata può essere ripetuto dal cessionario nei confronti del cedente; l’eventuale detrazione operata dal cessionario non esclude, di per sé, il diritto alla restituzione.
art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
In tema di IVA, ai sensi del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, art. 19, ed in conformità con la Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, nonchè con la successiva Dir. del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, artt. 167 e 63, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, poichè è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta, sicchè, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.
La detrazione dell’IVA presuppone che l’operazione sia effettivamente assoggettabile all’imposta nella misura dovuta. Se l’IVA è stata applicata erroneamente, la detrazione è priva di fondamento e il cessionario conserva il diritto di chiedere al cedente la restituzione di quanto pagato in rivalsa.
D.Lgs. n. 22/1997, art. 49
La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente.
La tariffa di igiene ambientale prevista da questa disposizione ha natura tributaria e non costituisce un corrispettivo per una prestazione soggetta a IVA; non è quindi assoggettabile all’imposta.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l’impugnazione, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato nella misura prevista per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La detrazione dell’IVA sugli acquisti non è ammessa per il solo fatto che l’operazione sia inerente all’attività d’impresa e sia stata fatturata: occorre che l’operazione sia effettivamente assoggettabile all’imposta nella misura dovuta.
- Quando l’IVA è stata applicata indebitamente, l’eventuale detrazione effettuata dal cessionario non elimina il suo diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’importo versato in rivalsa; resta inoltre all’Amministrazione il potere-dovere di escludere tale detrazione.
- La tariffa di igiene ambientale istituita dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, avendo natura tributaria e non essendo un corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi, non è assoggettabile a IVA.
Come è indicizzato
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