Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15008/2020 del 15/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per il 2003, con il quale era stata contestata, per quanto ancora rilevante in Cassazione, la variazione in diminuzione del 95% dei dividendi distribuiti dalla controllata lussemburghese. L’accertamento assumeva che la controllata avesse la sede effettiva in Italia. La CTP di Prato aveva respinto il ricorso e la CTR della Toscana, con sentenza del 12 settembre 2011, aveva respinto l’appello. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso e sul contraddittorio preventivo, perché l’atto non avrebbe dato conto delle osservazioni presentate; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla localizzazione in Italia della residenza fiscale della controllata; (3) omessa motivazione su tale fatto controverso e decisivo; (4) violazione della disciplina TUIR e della convenzione Italia-Lussemburgo, per erronea determinazione della sede dell’amministrazione della controllata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la validità dell’avviso non richiede che esso menzioni o espliciti la valutazione delle osservazioni formulate in contraddittorio, purché siano indicate le ragioni di fatto e di diritto della pretesa; l’Amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni, ma non a darne conto nell’atto. Ha accolto il secondo motivo perché la CTR si era limitata ad affermare che le prove dimostravano la residenza fiscale in Italia e che la normativa era stata rispettata, senza indicare quali elementi probatori avesse esaminato né spiegare il ragionamento seguito. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente della L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo

    Il contraddittorio impone all’Amministrazione di valutare le osservazioni del contribuente, ma non di esplicitare nell’avviso l’esito di tale valutazione. La loro mancata menzione non determina di per sé la nullità dell’atto.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    il necessario requisito della motivazione dell’atto impositivo – con l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che supportano la pretesa impositiva – è stato rispettato

    La motivazione dell’atto impositivo è sufficiente quando espone le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa; la norma non impone, per quanto deciso, di riportare anche la valutazione delle osservazioni presentate in contraddittorio.

  • art. 42, commi 2 e 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il necessario requisito della motivazione dell’atto impositivo – con l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che supportano la pretesa impositiva – è stato rispettato

    La Corte ha ritenuto rispettato il requisito motivazionale dell’accertamento, in quanto risultavano indicate le ragioni di fatto e di diritto della pretesa; la mancata esposizione della valutazione delle osservazioni non comporta, da sola, invalidità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

    La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice. Non può essere integrata dall’interprete mediante congetture.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

    La sentenza deve rendere riconoscibile il percorso argomentativo che sorregge la decisione; una motivazione soltanto formale o assertiva, che non consenta tale comprensione, è nulla.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

    L’obbligo costituzionale di motivazione esige che dalla sentenza sia percepibile il fondamento della decisione e il ragionamento che ha condotto il giudice al convincimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

    La nullità della sentenza per motivazione apparente integra un error in procedendo deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi del n. 4.

Massime di principio

  • La mancata menzione, nell’avviso di accertamento, delle osservazioni presentate dal contribuente in contraddittorio non determina di per sé la nullità dell’atto: l’Amministrazione deve valutarle, ma non è tenuta a esplicitare nell’atto impositivo tale valutazione, ferma la necessità di indicare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa.
  • La motivazione di una sentenza è apparente quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice; non spetta all’interprete colmare tale carenza mediante congetture.
  • Quando la residenza fiscale di una società estera è controversa, la decisione che la colloca in Italia deve indicare gli elementi probatori esaminati e spiegare perché essi sostengano tale conclusione, non essendo sufficiente un generico richiamo alle prove acquisite o alla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.