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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15020/2020 del 15/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La società e i soci illimitatamente responsabili hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, con i quali erano state rettificate le dichiarazioni per l’omessa contabilizzazione di acquisti di caffè e dei conseguenti ricavi di vendita. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 4 luglio 2013, aveva respinto l’appello. La decisione d’appello seguiva una precedente sentenza favorevole ai contribuenti, cassata dalla Cassazione per insufficienza della motivazione sull’idoneità degli indizi raccolti dall’Ufficio a dimostrare maggiori ricavi non dichiarati. Nel nuovo giudizio d’appello erano stati ritenuti significativi il rinvenimento di documentazione extracontabile presso un’altra società e i riferimenti in essa contenuti a cessioni a una persona collegata alla società contribuente. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, ma il testo non ne espone il contenuto. Con nota del 30 gennaio 2020 hanno comunicato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016 e di aver versato le somme dovute, chiedendo l’estinzione del giudizio e rinunciando al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario, sulla base dell’istanza e della documentazione attestante la definizione della lite. Non ha esaminato nel merito i sette motivi di ricorso. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, rilevando che, in caso di adesione alla definizione agevolata e rinuncia al ricorso durante il giudizio di legittimità, la condanna alle spese secondo la regola generale dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. introdurrebbe oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dissuaderebbe dall’adesione; la compensazione è disposta anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia. Ha inoltre escluso il presupposto per il pagamento del doppio contributo unificato, poiché la causa d’inammissibilità collegata alla rinuncia deriva dall’adesione sopravvenuta allo strumento di definizione del carico pendente.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

    in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese

    Quando il contribuente rinuncia al ricorso per aver aderito alla definizione agevolata durante il giudizio di legittimità, le spese vanno compensate, anche se l’Amministrazione non accetta la rinuncia, perché una condanna ulteriore sarebbe contraria alla finalità della definizione agevolata.

  • art. 46, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sulla base del contenuto dell’istanza dei ricorrenti e della documentazione alla stessa allegata, attestante l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso.

    La definizione documentata della lite tributaria comporta l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese

    La regola generale sulle spese in caso di rinuncia al ricorso non si applica quando la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie; in tale ipotesi le spese sono compensate anche senza accettazione dell’Amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo

    Non è dovuto il doppio contributo unificato quando l’inammissibilità conseguente alla rinuncia deriva dall’adesione, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, alla definizione agevolata del carico pendente.

Massime di principio

  • La definizione documentata della lite tributaria tramite adesione alla procedura agevolata determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Se il contribuente rinuncia al ricorso per cassazione in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata, le spese del giudizio di legittimità sono compensate anche quando l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, poiché una condanna introdurrebbe oneri ulteriori incompatibili con la ratio dell’istituto.
  • Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la causa d’inammissibilità conseguente alla rinuncia dipende dall’adesione alla definizione agevolata, sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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