Sentenza n. 75/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Monza - Sez. Lavoro n. 63/2024 pubbl. il 26/01/2024 emessa a definizione del giudizio RG 1408/2023, notificata in data 21.06.2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 63/2024, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 giugno 2024. Il titolo aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 e spese legali. L'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il giudice ha verificato la sussistenza del giudicato, l'inadempimento e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che i conteggi della creditrice, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo deve essere ricalcolato secondo il giudicato e la disciplina applicabile, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere nei successivi 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo per obbligazioni pecuniarie.
Rileva per la determinazione degli interessi sulle somme dovute, secondo i presupposti e la decorrenza applicabili al credito riconosciuto dal titolo.
È richiamato, insieme alle disposizioni successive del codice civile, quale parametro per la verifica della misura degli interessi dovuti in sede di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Costituisce, secondo il titolo da eseguire, il riferimento per interessi o rivalutazione dovuti sulle somme riconosciute alla creditrice.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
Costituiscono i riferimenti processuali per la disciplina delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosce un credito pecuniario nei suoi confronti, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto per le amministrazioni statali.
- Il giudizio di ottemperanza, con riferimento a un credito pecuniario già riconosciuto da un titolo giudiziale, non ha natura costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi prodotti dal creditore in sede di ottemperanza non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto alla quantificazione del capitale residuo e degli interessi; l'importo deve essere verificato secondo il titolo esecutivo, le norme applicabili e la corretta decorrenza degli accessori.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto un compenso autonomo per l'attività di commissario ad acta.
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