Sentenza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS-, successivamente notificata, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cafasse, assumendo a presupposto l’avvenuta realizzazione di una pista trasversale al versante con alterazione dello scorrimento delle acque superficiali, ha ordinato a -OMISSIS- la rimessa in pristino a sua cura e spese dello stato dei luoghi come antecedente all’esecuzione delle opere sopra citate sull’area in mappa distinta al -OMISSIS-, realizzate in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 entro il termine di 90 giorni ...; - dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Commissario Prefettizio ha nuovamente ordinato il ripristino, da eseguire entro 5 giorni dalla notifica; - di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso, incluso il silenzio serbato sull’istanza di autotutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino ex art. 31 d.P.R. 380/2001 e ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per il ripristino e la messa in sicurezza di un versante interessato da una pista di accesso e dall'alterazione dello scorrimento delle acque
Esito
Favorevole al ricorrente (società concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato due ordinanze comunali adottate dopo allagamenti verificatisi a valle di un pendio: la prima, emessa dal Responsabile del Servizio tecnico, ordinava la rimessione in pristino di una pista realizzata asseritamente senza permesso di costruire e senza autorizzazioni paesaggistica e idrogeologica; la seconda, adottata dal Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000, imponeva il ripristino degli impluvi e la messa in sicurezza dei luoghi entro cinque giorni. La ricorrente ha dedotto: incompatibilità e contraddittorietà tra le due ordinanze, aventi oggetto sostanzialmente coincidente; difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria né titolare della disponibilità delle aree; difetto dei presupposti e dell'istruttoria quanto alla propria responsabilità nella realizzazione della pista; insufficienza dell'accertamento del nesso causale tra la pista e gli allagamenti; violazione dei principi di collaborazione, buona fede e buon andamento per l'omessa risposta all'istanza di autotutela. La società ha inoltre sostenuto che i lavori di rimozione della linea elettrica erano stati eseguiti utilizzando un passaggio preesistente e che la pista non era stata realizzata né autorizzata da essa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambe le ordinanze. Ha escluso l'incompatibilità tra i provvedimenti, rilevando che essi si fondavano su presupposti giuridici e finalità differenti: l'ordinanza ex art. 31 d.P.R. 380/2001 aveva natura ripristinatoria edilizia, mentre quella ex art. 54 d.lgs. 267/2000 perseguiva la tutela dell'incolumità pubblica e privata mediante la messa in sicurezza del versante. Quanto all'ordinanza edilizia, il Collegio ha precisato che la sanzione demolitoria può essere indirizzata sia al proprietario sia al responsabile dell'abuso e che la mancanza di disponibilità dell'area non esclude, di per sé, la legittimazione passiva del responsabile dell'abuso. Tuttavia, l'ordinanza è stata annullata per difetto di istruttoria e di prova dell'imputabilità della pista alla società: le dichiarazioni dei gestori della pizzeria e le immagini satellitari non dimostravano né il momento di realizzazione della pista né il suo autore, anche perché le immagini erano condizionate dal diverso periodo vegetativo e non consentivano di escludere la preesistenza del tracciato. Le relazioni e gli accertamenti formati dopo l'adozione degli atti non potevano integrare retroattivamente l'istruttoria e, comunque, mantenevano un carattere meramente ipotetico quanto alla responsabilità. L'ordinanza contingibile e urgente è stata ritenuta illegittima perché il Comune non aveva accertato né provato che la società avesse la materiale disponibilità delle aree dissestate al momento dell'adozione dell'ordinanza, presupposto necessario per imporre a un soggetto non proprietario gli interventi di messa in sicurezza. Le ulteriori censure sul nesso causale e sull'omessa risposta all'istanza di autotutela sono state assorbite. Il Comune di Cafasse è stato condannato al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione
La sanzione edilizia ripristinatoria può essere rivolta indifferentemente al proprietario e al responsabile dell'abuso; la mancata disponibilità dell'area non è, da sola, ostativa all'individuazione del responsabile dell'abuso quale destinatario.
art. 54 d.lgs. 267/2000
L'ordinanza contingibile e urgente diretta alla messa in sicurezza dei luoghi può essere rivolta anche a un soggetto diverso dal proprietario, purché ne abbia la materiale disponibilità; tale presupposto deve essere individuato e provato dall'amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è richiamata nell'ambito della censura relativa ai doveri di collaborazione, buona fede e buon andamento, ma il giudice non la esamina nel merito perché assorbe il motivo.
art. 1, commi 1 e 1-bis, l. 241/1990
La disposizione è richiamata nell'ambito della censura relativa ai doveri di collaborazione, buona fede e buon andamento, ma il giudice non la esamina nel merito perché assorbe il motivo.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione o rimessione in pristino prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 può essere notificata sia al proprietario sia al responsabile dell'abuso; la mancata proprietà, possesso o detenzione dell'area non esclude di per sé la responsabilità del soggetto cui sia effettivamente imputabile la realizzazione dell'abuso.
- L'ordinanza contingibile e urgente diretta alla messa in sicurezza di un'area può essere adottata nei confronti di un soggetto diverso dal proprietario solo quando l'amministrazione accerti e motivi la sua materiale disponibilità del bene al momento dell'adozione, quale presupposto necessario e sufficiente per l'esecuzione degli interventi, ferma la possibile rivalsa verso il proprietario.
- L'amministrazione non può imputare la realizzazione di un'opera e adottare un'ordinanza ripristinatoria sulla base di meri indizi non univoci, quali dichiarazioni informali e immagini satellitari non idonee a stabilire il momento di realizzazione e l'autore dell'intervento; occorre un'istruttoria sufficiente a dimostrare la riferibilità dell'opera al destinatario.
- Le relazioni e gli accertamenti formati dopo l'adozione del provvedimento non possono integrare retroattivamente un'istruttoria originariamente insufficiente e non superano il vizio quando mantengono un contenuto meramente ipotetico sull'autore dell'opera e sulla responsabilità del dissesto.
- Un'ordinanza edilizia ripristinatoria e un'ordinanza contingibile e urgente possono coesistere anche se incidono sul medesimo bene e utilizzano la medesima base fattuale, quando perseguono finalità diverse e si fondano su distinti presupposti giuridici: rispettivamente, la repressione dell'abuso edilizio e la tutela dell'incolumità pubblica e privata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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