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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sull'atto di invito al rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo all'istanza di condono, ex L. n. 47/1985, prot. 7/26.10.1985 n. progressivo 008440902, notificato al Comune di Ascea il 27.5.2025, nonché per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Ascea di provvedere sul citato invito con atto espresso e motivato, nonché per la nomina, fin da ora, di un Commissario ad Acta che - nel caso in cui il Comune di Ascea rimanga ancora inadempiente oltre il termine che l'Ecc.mo T.A.R. vorrà indicare - provveda in sua sostituzione.

Giustizia amministrativa202501740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Ascea sull'invito a definire l'istanza di condono edilizio mediante rilascio del permesso di costruire in sanatoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Ascea sull'invito, notificato il 27 maggio 2025, a provvedere sull'istanza di condono edilizio presentata il 26 ottobre 1985 ai sensi della legge n. 47/1985. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche in assenza del parere della Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici di Salerno e Avellino, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il ricorso non è stato notificato alla Soprintendenza, che, secondo quanto esposto dalla ricorrente, aveva comunicato nel 2013 un preavviso di rigetto senza rendere il prescritto parere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto necessaria la notifica del ricorso all'autorità tutoria preposta alla tutela paesaggistica, poiché la controversia concerneva il mancato rilascio del parere previsto per opere abusive realizzate in area vincolata. Applicando l'art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, il giudice ha affermato che il rilascio della concessione in sanatoria presuppone comunque il parere favorevole espresso dell'autorità paesaggistica. Il decorso del termine di centottanta giorni dalla richiesta di parere non produce un silenzio devolutivo idoneo a consentire al Comune di provvedere autonomamente, ma integra un silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice amministrativo. La Soprintendenza era pertanto parte necessaria del giudizio e la sua mancata evocazione ha determinato l'inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, l. 47/1985

    qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto

    Per le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo è presupposto necessario per il rilascio della concessione in sanatoria. Il decorso di centottanta giorni senza parere determina un silenzio-rifiuto impugnabile, non un silenzio devolutivo.

  • L. 47/1985

    Disciplina il condono edilizio e, in particolare, il regime del parere dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica per le opere abusive in area vincolata.

Massime di principio

  • Nelle procedure di condono edilizio relative a opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il rilascio della concessione o del permesso di costruire in sanatoria presuppone il parere favorevole espresso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Il mancato rilascio del parere paesaggistico entro centottanta giorni dalla ricezione della richiesta non determina un silenzio devolutivo in favore del Comune, ma integra un silenzio-rifiuto impugnabile dal richiedente davanti al giudice amministrativo.
  • Quando il giudizio sul silenzio riguarda anche la mancata acquisizione o formazione del parere paesaggistico presupposto, l'autorità tutoria preposta alla tutela del vincolo deve essere evocata in giudizio; la mancata notifica del ricorso a tale autorità rende il ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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