Cassazione Civile, Ordinanza n. 30832/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno 2005 con cui l’Ufficio contestava a una società l’acquisto di 104 veicoli da società qualificate come "cartiere", ritenendo utilizzate fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della società; l’Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l’appello. In un precedente giudizio di legittimità questa Corte aveva già cassato con rinvio la decisione di merito, demandando al giudice del rinvio di valutare l’assenza di una struttura operativa adeguata delle società fornitrici e di confrontare tale dato con gli elementi difensivi del contribuente sulla propria diligenza. Riassunto il giudizio, la CTR ha nuovamente rigettato l’appello dell’Ufficio. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 63 d.lgs. 546/1992 e 384 c.p.c., perché la CTR si sarebbe discostata dal principio di diritto già enunciato, avendo omesso di accertare in fatto l’assenza di dotazione personale e strumentale delle società fornitrici e limitandosi a negare connivenza fraudolenta e culpa in vigilando; 2) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dei principi eurounitari in materia di IVA, per avere la CTR svalutato la circostanza dell’acquisto da società cartiere e omesso di considerare che tutti gli acquisti dell’anno 2005 provenivano da tali società, oltre a non esaminare alcune dichiarazioni testimoniali; 3) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendolo fondato perché la CTR non aveva dato esecuzione al principio di diritto fissato nel precedente rinvio: avrebbe dovuto accertare l’effettiva assenza di struttura organizzativa delle società fornitrici e poi valutare la prova della diligenza del contribuente. Poiché tale accertamento non risultava compiuto, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame del fatto. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato per censurare la decisione del giudice di rinvio che non si sarebbe attenuto al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
richiamato come parametro della decisione nel giudizio di rinvio, che deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio denunciato per violazione di legge
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio sulla consapevolezza/diligenza del cessionario
richiamato in tema di presunzioni semplici
richiamato in tema di presunzioni semplici e loro valutazione
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in materia di detrazione IVA, nel contesto delle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in materia di accertamento IVA
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituirlo con una motivazione fondata su accertamenti diversi o incompleti.
- In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, la verifica della buona fede/diligenza del cessionario richiede prima l’accertamento della mancanza di effettiva struttura operativa del fornitore e poi il confronto con gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare la propria ignoranza incolpevole.
- La mera affermazione dell’assenza di connivenza fraudolenta o di culpa in vigilando non basta, se non è stato svolto il necessario accertamento in fatto richiesto dal principio di diritto nel precedente giudizio di legittimità.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto per assorbente violazione del vincolo del giudizio di rinvio, i motivi ulteriori restano assorbiti e non necessitano di esame autonomo.
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