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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35203/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto del 19/01/2021 che aveva rigettato l'istanza di ammissione di Faddoul al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di merito aveva motivato l'inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l'opposizione. Il difensore ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, 79, 82, 94, 96 e 99 del D.P.R. n.115/2002 e vizio di motivazione, sostenendo la propria titolarità autonoma di impugnazione in coerenza con la giurisprudenza delle Sezioni Unite e con la natura accessoria del sub-processo di ammissione al patrocinio rispetto al processo penale principale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che per il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove il provvedimento impugnato sia emesso nell'ambito di un processo penale, il difensore dell'imputato ha una titolarità autonoma e parallela ad impugnare l'ordinanza di rigetto o inammissibilità dell'istanza. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art. 99 e artt. vari)

    L'art. 99 regola il reclamo avverso il provvedimento che rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio; la Corte interpreta il richiamo alla procedura "speciale" come compatibile con l'applicazione, nei limiti dell'accessorialità, delle regole del processo penale che riconoscono al difensore titolarità autonoma di impugnazione.

  • Codice di procedura penale (art. 122, art. 571 comma 3, art. 613)

    L'art. 122 (procura) è richiamato nella discussione sulla necessità o meno di procura speciale; gli artt. 571 e 613 sono evocati per ricavare il principio di titolarità autonoma del difensore in sede impugnatoria quando la controversia è accessoria al processo penale principale.

  • Codice di procedura civile (artt. 702-bis e ss.)

    La disciplina dei procedimenti speciali per onorari (artt. 702-bis e ss.) è quella richiamata dalla normativa più recente; tuttavia la Corte osserva che, quando la controversia sull'ammissione al patrocinio è accessoria al processo penale, occorre coordinare la disciplina con i principi processualpenalistici rilevanti.

  • D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (art. 15)

    L'art. 15 rinvia agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. per la liquidazione onorari; la Corte spiega che il mutato quadro normativo non esclude l'applicazione dei principi di accessorialità al processo penale che giustificano la legittimazione autonoma del difensore.

  • Legge 13 giugno 1942 n. 794 (artt. 28 e ss.)

    Riferimento storico alla precedente disciplina del processo speciale per onorari: la giurisprudenza di merito e di legittimità ha storicamente utilizzato tale quadro per argomentare la regolazione procedurale del sub-processo di ammissione al patrocinio.

  • Giurisprudenza: Sez. U., 12 luglio 2004, n. 30181

    Sentenza delle Sezioni Unite che ha riconosciuto la titolarità autonoma del difensore ad impugnare nel sub-procedimento per l'ammissione al patrocinio quando collegato al processo penale, principio rilanciato e richiamato dalla Corte nel caso in esame.

  • Giurisprudenza: Sez.4, n. 13230 del 27/01/2022

    Decisione recente che conferma che il difensore è legittimato in via autonoma a proporre opposizione contro il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio, sostenendo la necessità di coordinare il sub-procedimento con le regole del processo penale.

  • Giurisprudenza: Sez.6 civ., Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018

    Ordinanza che sostiene un diverso orientamento con riferimento a controversie nel giudizio civile; la Corte qui ritiene detta pronuncia non pertinente perché riguarda il patrocinio in ambito civile, non penalistico.

Massime di principio

  • Se il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di patrocinio a spese dello Stato è emesso nell'ambito di un processo penale, il sub-procedimento è accessorio rispetto al processo principale e va coordinato con le regole del rito penale; ciò può conferire al difensore una titolarità autonoma di impugnazione.
  • La nomina e la dichiarazione di assistenza da parte del difensore sono, nelle situazioni in cui il procedimento è accessorio al penale, generalmente considerate sufficienti per legittimare l'impugnazione senza richiedere una procura speciale distinta ex art. 122 c.p.p., salvo diversa indicazione normativa o giurisprudenziale.
  • La distinzione tra controversie sui compensi (di natura civilistica/patrimoniale) e controversie sull'ammissione al gratuito patrocinio (con effetti sull'effettivo esercizio del diritto di difesa) è centrale: le prime seguono la disciplina civilistica; le seconde possono assorbire principi processualpenalistici.
  • In casi simili è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e sezioni penali della Corte di Cassazione) per sostenere la legittimazione autonoma del difensore; se il giudice di merito dichiara il difetto di legittimazione, è possibile ottenere l'annullamento se sussistono gli elementi di accessorialità al processo penale.

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