Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35023/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Marini Amedeo tramite difensore Avv. Alessandro Pasta articolato su tre motivi principali: (1) violazione delle norme processuali (artt. 178, comma 1, lett. c) e 603 c.p.p., in relazione agli artt. 24, 111 e 117 Cost.) perché la Corte d'appello, riformando l'assoluzione pronunciata in primo grado (giudizio abbreviato), non ha disposto la rinnovazione dell'esame dell'imputato pur essendo le sue dichiarazioni state determinanti nella sentenza assolutoria, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova per invenzione e soppressione: la Corte d'appello avrebbe dato per scontato lo stato di bisogno dei lavoratori (argomentazione apodittica collegata al loro status di immigrati) e omesso di considerare che ai lavoratori erano state date retribuzioni superiori al CCNL; contestata inoltre la mancanza della "motivazione rafforzata" richiesta quando l'appello del PM ribalta un'assoluzione; (3) carenza della motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante del numero (più di tre lavoratori sfruttati), senza adeguata argomentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto i primi due motivi (esaminati congiuntamente), ritenendo che la Corte d'appello abbia violato l'art. 603, comma 3-bis c.p.p. non rinnovando l'esame dell'imputato le cui dichiarazioni erano state determinanti nell'assoluzione di primo grado, e non avendo fornito la motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento di una assoluzione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame. Il terzo motivo non è risultato decisivo nella motivazione dell'annullamento (la decisione si è fondata soprattutto sulle violazioni procedurali e sulla mancanza di motivazione rafforzata).

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.

    La Suprema Corte interpreta il sintagma "prove dichiarative" in senso ampio, ricomprendendo anche l'esame dell'imputato in "causa propria" effettuato nel giudizio abbreviato: se tali dichiarazioni sono state decisive per l'assoluzione di primo grado, la loro rinnovazione è obbligatoria se l'appello del PM ribalta l'assoluzione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai doveri di motivazione e alla regolarità dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto che non sia stata rispettata la disciplina relativa all'assunzione e valutazione delle prove dichiarative.

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata a titolo di connessione con le integrazioni probatorie disposte nel giudizio abbreviato; utile per stabilire quando le dichiarazioni assunte in prima fase debbano essere rinnovate in appello.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 438, citato per rimarcare i limiti e le condizioni di integrazione probatoria nel rito abbreviato che rilevano ai fini della rinnovazione in appello.

  • artt. 24, 111 e 117 Cost.

    Richiamati in relazione ai principi costituzionali del giusto processo, del diritto di difesa e del divieto di ingerenza normativa straniera: la violazione degli artt. di procedura e la mancata rinnovazione delle dichiarazioni hanno rilevanza costituzionale in termini di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione).

Massime di principio

  • Se in primo grado (anche in rito abbreviato) l'assoluzione si è basata su dichiarazioni rese dall'imputato in causa propria, l'appello del pubblico ministero che ribalta l'assoluzione richiede la rinnovazione di quelle prove dichiarative (compreso l'esame dell'imputato) ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
  • Quando l'appello del PM conduce a una condanna che ribalta un'assoluzione, il giudice d'appello deve fornire una motivazione rafforzata, con argomentazioni persuasive e specifiche che giustifichino il diverso apprezzamento probatorio e fughino i dubbi derivanti dalla decisione prima assolutoria.
  • Non è ammissibile un ragionamento apodittico o pregiudiziale (es. attribuire automaticamente precarietà o stato di bisogno per lo status di immigrato) senza adeguata istruttoria e contraddittorio: le conclusioni sulle condizioni economiche e psicologiche delle vittime devono essere supportate da elementi probatori.
  • Il travisamento della prova può consistere sia in una "invenzione" (argomentazioni non fondate su riscontri processuali) sia in una "soppressione" (omissione di elementi favorevoli); entrambi i profili possono rendere la motivazione insufficiente e costituire motivo di annullamento.
  • Il riconoscimento di circostanze aggravanti numeriche (es. numero dei lavoratori) deve essere esplicitamente e adeguatamente motivato: la mera enunciazione dell'aggravante senza argomentazione è viziata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.