Cassazione Penale, Sentenza n. 35024/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di falso in dichiarazione finalizzata a ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore ha proposto tre motivi: 1) nullità/inesistenza della valida dichiarazione sostitutiva perché l'istanza era priva della copia del documento di identità allegata all'autocertificazione (richiamando artt. 95 DPR 115/2002, 38 e 46 DPR 445/2000 e norme processuali sugli accertamenti); 2) vizio di motivazione nel ritenere che la ricorrente avesse superato la soglia reddituale per il beneficio, poiché la Corte territoriale avrebbe esclusivamente fatto affidamento su dati dell'anagrafe tributaria (nucleo familiare e redditi della figlia) senza verificarne l'aggiornamento; 3) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), essendo la decisione fondata su valutazioni non pertinenti dell'entità del divario tra reddito dichiarato e reddito effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti e tre i motivi come manifestamente infondati. Motivazioni principali: 1) l'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 ammette che il richiedente presenti l'istanza al Consiglio dell'Ordine senza produrre copia del documento identificativo insieme alla dichiarazione sostitutiva, per cui l'assenza della copia non invalida la dichiarazione; le censure sulla presunta apoditticità della Corte territoriale sono generiche e prive di elementi concreti; inoltre in cassazione non è consentito superare i limiti dell'art. 606 c.p.p. basando il motivo su art. 192 c.p.p.; 2) la Corte di merito ha correttamente ritenuto la responsabilità penale sulla base della dichiarazione della ricorrente relativa al proprio reddito per il 2017, indipendentemente dalla valorizzazione dei redditi dei familiari: la falsità anche parziale della dichiarazione personale integra il reato ex art. 95 DPR 115/2002; 3) l'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis è motivata e coerente: l'ampio scostamento tra reddito dichiarato e reddito effettivo esclude la lieve offensività necessaria per la tenuità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; obbligo di versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Integra il reato la condotta di false dichiarazioni od omissioni dei dati di fatto nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se le condizioni di reddito per il beneficio non risultano effettivamente inesistenti: la mendacità della dichiarazione personale rileva di per sé.
art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000
Consente al richiedente l'ammissione al patrocinio di presentare l'istanza al Consiglio dell'Ordine senza produrre la copia del documento identificativo insieme alla dichiarazione sostitutiva; l'assenza della copia non invalida automaticamente la dichiarazione.
art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000
Disciplina la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/autocertificazione; richiamata come norma quadro per le autocertificazioni allegate all'istanza.
art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamata nel ragionamento sulla documentazione richiesta per l'ammissione al patrocinio; il vizio invocato (mancanza del documento) è stato escluso alla luce dell'art. 38 DPR 445/2000.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Regola i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità delle censure, in particolare che non è possibile eludere i limiti di valutazione della motivazione richiamando art.192 c.p.p.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in contestazioni sul rispetto delle formalità istruttorie; la Corte ritiene le doglianze generiche e non fondate su concrete violazioni.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione della prova; la Cassazione ricorda che non è ammesso, con il motivo di cui alla lett. c) dell'art.606, aggirare i limiti alle censure sulla motivazione.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicabilità richiede la lieve offensività dell'azione; la Corte territoriale ha escluso tale causa perché l'ampio divario tra reddito dichiarato ed effettivo esclude la lieve offensività.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere di liquidare le spese processuali in favore della parte resistente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di sintesi dei motivi di ricorso conforme al disposto; citata in relazione alla forma della esposizione dei motivi.
Massime di principio
- La mancata produzione della copia del documento di identità non invalida automaticamente una dichiarazione sostitutiva quando la normativa specifica (es. art. 38 DPR 445/2000) consente la presentazione dell'istanza al Consiglio dell'Ordine senza quella copia.
- La falsità di una dichiarazione sostitutiva relativa al proprio reddito integra il reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002 anche se la verifica dei redditi dei componenti il nucleo familiare non sia decisiva: la menzogna sulla situazione reddituale personale è di per sé rilevante.
- In cassazione i rilievi relativi alla valutazione della prova sono soggetti a limiti di ammissibilità; non è possibile trasformare un normale motivo sulla motivazione in un motivo basato sull'inosservanza di norme processuali (art.192 c.p.p.) per eludere i limiti dell'art. 606 c.p.p.
- L'applicazione dell'esimente per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una reale lieve offensività del fatto; un consistente scostamento tra reddito dichiarato ed effettivo può giustificare il rifiuto della causa di non punibilità.
- Per contestare la valutazione sulla composizione del nucleo familiare o sul contenuto dell'anagrafe tributaria è necessario proporre elementi probatori concreti e aggiornati; argomentazioni basate su mere congetture o sull'assenza di verifiche non superano il vaglio di merito né della cassazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di somme alla Cassa delle ammende, salvo che non sia provata la mancata colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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