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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35018/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi basati su plurime censure: carenza o contraddittorietà della motivazione (in particolare sulla qualificazione e sulla prova della detenzione di un "campione" di stupefacente contestata al capo D)); erronea o difettosa valutazione degli atti intercettati ("droga parlata"); richiesta di riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commi 4 e 5 (ipotesi di lieve entità); mancata trattazione di questioni processuali (riconoscimento del vincolo di continuazione, attenuanti generiche); e, per Andriola, inammissibilità per nuove questioni non prospettate in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto: per Francesco Giovanni Brandi, annullamento della decisione impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce con riferimento al capo D) (detenzione del "campione"); per Giuseppe Gerardi, annullamento limitato al capo D) e rinvio per nuovo giudizio su quel capo; per il resto la Corte ha respinto i ricorsi di Gerardi (confermate molte delle affermazioni di responsabilità e qualificazioni); il ricorso di Mario Andriola è stato dichiarato inammissibile e Andriola è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha motivato che, quanto al capo D), la sentenza di merito presenta carenze e contraddizioni nella spiegazione della fonte della detenzione dei "dieci chili" e nella conclusione circa la conclusione dell'affare; per gli altri capi la valutazione delle intercettazioni e degli indici di lieve entità è stata ritenuta congrua e non sindacabile in Cassazione se non per vizio di motivazione manifesto.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    I commi 4 e 5 disciplinano la possibile qualificazione in termini di "lieve entità"; la Corte ricorda che la valutazione è complessiva e concreta, tenendo conto di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze, e che tali indici possono compensarsi. In questo caso la Corte di merito ha valutato globalmente e per alcuni capi ha ritenuto esclusa la lieve entità, ma la motivazione sul capo D) è stata considerata carente.

  • Codice penale, art. 110 e art. 81

    art. 110; art. 81, comma 2

    Richiamati nella formulazione degli addebiti per concorso di persone e per la continuazione/pena: la Cassazione non ha posto rilievo specifico di diritto nuovo, ma ha valutato correttamente la corrispondenza tra imputazione e sentenza.

  • Decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, art. 7

    citato come circostanza aggravante esclusa in primo grado

    La circostanza aggravante prevista e valutata in precedenza era stata esclusa dal Tribunale e ciò è stato confermato/tenuto in considerazione nella determinazione della pena.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    comma 1, lett. e) e comma 3 (ultima parte)

    Art. 606 disciplina i motivi di cassazione: la Corte ricorda che non è censurabile per Cassazione il silenzio su doglianze quando la motivazione complessiva implicitamente le respinge, e che sono inammissibili le questioni in Cassazione non sollevate in appello (ultima parte del comma 3).

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Riguarda il principio del necessario riscontro delle intercettazioni in alcuni casi: la Corte segnala che le intercettazioni possono costituire prova diretta e non sempre richiedono riscontro ex art. 192, comma 3, purché la valutazione segua criteri di linearità logica.

  • Codice penale, art. 133

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudizio sulle attenuanti è di fatto e insindacabile in Cassazione a meno di vizio motivazionale evidente; nel caso i giudici di merito hanno motivato il rigetto facendo riferimento a precedenti e gravità della condotta.

Massime di principio

  • La qualificazione della condotta come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 va valutata in concreto e globalmente: quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze devono essere pesati insieme e possono compensarsi.
  • Le intercettazioni telefoniche ("droga parlata") possono avere valore probatorio diretto senza ulteriore riscontro, ma richiedono una valutazione logica e completa del loro contenuto; il giudice deve motivare chiaramente come dalle conversazioni si desumono qualità e quantità della droga.
  • Per contestare in Cassazione l'omessa o errata qualificazione di un fatto (es. riclassificazione ai sensi dell'art. 73), la questione deve essere stata previamente sollevata in appello: nuove questioni introdotte direttamente in Cassazione risultano inammissibili.
  • Per ravvisare un "mutamento del fatto" (violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza) occorre una trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'imputazione; la semplice esclusione di un collegamento tra capi (es. associazione e singole detenzioni) non costituisce di per sé mutamento.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: può annullare per motivazione incompleta, contraddittoria o mancante, ma non per semplice diversa valutazione probatoria.
  • Motivi generici di gravame, privi di specificità, sono in genere inammissibili in Cassazione se non adeguatamente sviluppati in appello; la Corte non è obbligata a rispondere a censure generiche se la motivazione di merito le affronta implicitamente.

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