Cassazione Penale, Sentenza n. 35018/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi basati su plurime censure: carenza o contraddittorietà della motivazione (in particolare sulla qualificazione e sulla prova della detenzione di un "campione" di stupefacente contestata al capo D)); erronea o difettosa valutazione degli atti intercettati ("droga parlata"); richiesta di riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commi 4 e 5 (ipotesi di lieve entità); mancata trattazione di questioni processuali (riconoscimento del vincolo di continuazione, attenuanti generiche); e, per Andriola, inammissibilità per nuove questioni non prospettate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto: per Francesco Giovanni Brandi, annullamento della decisione impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce con riferimento al capo D) (detenzione del "campione"); per Giuseppe Gerardi, annullamento limitato al capo D) e rinvio per nuovo giudizio su quel capo; per il resto la Corte ha respinto i ricorsi di Gerardi (confermate molte delle affermazioni di responsabilità e qualificazioni); il ricorso di Mario Andriola è stato dichiarato inammissibile e Andriola è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha motivato che, quanto al capo D), la sentenza di merito presenta carenze e contraddizioni nella spiegazione della fonte della detenzione dei "dieci chili" e nella conclusione circa la conclusione dell'affare; per gli altri capi la valutazione delle intercettazioni e degli indici di lieve entità è stata ritenuta congrua e non sindacabile in Cassazione se non per vizio di motivazione manifesto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
I commi 4 e 5 disciplinano la possibile qualificazione in termini di "lieve entità"; la Corte ricorda che la valutazione è complessiva e concreta, tenendo conto di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze, e che tali indici possono compensarsi. In questo caso la Corte di merito ha valutato globalmente e per alcuni capi ha ritenuto esclusa la lieve entità, ma la motivazione sul capo D) è stata considerata carente.
Codice penale, art. 110 e art. 81
art. 110; art. 81, comma 2
Richiamati nella formulazione degli addebiti per concorso di persone e per la continuazione/pena: la Cassazione non ha posto rilievo specifico di diritto nuovo, ma ha valutato correttamente la corrispondenza tra imputazione e sentenza.
Decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, art. 7
citato come circostanza aggravante esclusa in primo grado
La circostanza aggravante prevista e valutata in precedenza era stata esclusa dal Tribunale e ciò è stato confermato/tenuto in considerazione nella determinazione della pena.
Codice di procedura penale, art. 606
comma 1, lett. e) e comma 3 (ultima parte)
Art. 606 disciplina i motivi di cassazione: la Corte ricorda che non è censurabile per Cassazione il silenzio su doglianze quando la motivazione complessiva implicitamente le respinge, e che sono inammissibili le questioni in Cassazione non sollevate in appello (ultima parte del comma 3).
Codice di procedura penale, art. 192
Riguarda il principio del necessario riscontro delle intercettazioni in alcuni casi: la Corte segnala che le intercettazioni possono costituire prova diretta e non sempre richiedono riscontro ex art. 192, comma 3, purché la valutazione segua criteri di linearità logica.
Codice penale, art. 133
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudizio sulle attenuanti è di fatto e insindacabile in Cassazione a meno di vizio motivazionale evidente; nel caso i giudici di merito hanno motivato il rigetto facendo riferimento a precedenti e gravità della condotta.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 va valutata in concreto e globalmente: quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze devono essere pesati insieme e possono compensarsi.
- Le intercettazioni telefoniche ("droga parlata") possono avere valore probatorio diretto senza ulteriore riscontro, ma richiedono una valutazione logica e completa del loro contenuto; il giudice deve motivare chiaramente come dalle conversazioni si desumono qualità e quantità della droga.
- Per contestare in Cassazione l'omessa o errata qualificazione di un fatto (es. riclassificazione ai sensi dell'art. 73), la questione deve essere stata previamente sollevata in appello: nuove questioni introdotte direttamente in Cassazione risultano inammissibili.
- Per ravvisare un "mutamento del fatto" (violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza) occorre una trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'imputazione; la semplice esclusione di un collegamento tra capi (es. associazione e singole detenzioni) non costituisce di per sé mutamento.
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: può annullare per motivazione incompleta, contraddittoria o mancante, ma non per semplice diversa valutazione probatoria.
- Motivi generici di gravame, privi di specificità, sono in genere inammissibili in Cassazione se non adeguatamente sviluppati in appello; la Corte non è obbligata a rispondere a censure generiche se la motivazione di merito le affronta implicitamente.
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