Cassazione Penale, Sentenza n. 35021/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/09/2024 che, in parziale riforma del Tribunale di Ferrara, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela sui capi A e B e li ha condannati per il residuo capo C (reato tentato di furto aggravato, con aggravante di violenza sulle cose). I ricorrenti hanno proposto due motivi: (1) errata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., deducendo che Matei avrebbe spontaneamente desistito e si sarebbe recato a pagare la merce, condotta riparatoria idonea all'estinzione del reato; (2) omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché entrambe le censure sono state sollevate per la prima volta in sede di legittimità e non erano state dedotte nell'atto di appello. La Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non oggetto di gravame in appello, per evitare che venga annullata la decisione per un punto intenzionalmente sottratto al giudice di appello. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
Invocato dai ricorrenti come causa di estinzione per condotte riparatorie; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata dedotta in appello e quindi non fosse valutabile in cassazione
art. 131-bis cod. pen.
Invocato per chiedere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che l'eccezione non era stata proposta in appello e pertanto non poteva essere esaminata in cassazione
artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.
Norme sostanziali applicate nel giudizio di merito e richiamate per descrivere il reato e la partecipazione (concorso, tentativo, furto aggravato)
Principio giurisprudenziale sul divieto di dedurre in Cassazione questioni non dedotte in appello
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui non sono deducibili in cassazione questioni che non hanno costituito oggetto di motivi di gravame in appello, per evitare annullamenti basati su punti sottratti al giudice di appello
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'esonero dalla condanna al pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non siano state dedotte nel gravame in appello: tali censure saranno dichiarate inammissibili
- Per ottenere l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. è necessario che la condotta riparatoria sia concretamente manifestata e debitamente dedotta e documentata nel grado di appello, non solo in cassazione
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede che i relativi presupposti siano chiaramente dimostrati e discussi in appello; se non sollevata tempestivamente, la Cassazione non procede a una nuova valutazione
- I difensori devono porre tutte le eccezioni rilevanti e produrre le prove già in appello: il mancato esame in appello può portare all'inammissibilità del ricorso per cassazione e a sanzioni economiche
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero debitamente giustificate
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