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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35020/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso ex art. 608 cod. proc. pen. per omissione di pronuncia sulla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990). La Procura generale contestava che il Tribunale di Bergamo, pur avendo motivato con riferimenti a precedenti specifici, fuga al controllo, occultamento dello stupefacente e della somma di circa 1.500 euro e la violazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non avesse né valutato né deciso esplicitamente sulla sussistenza della pericolosità sociale e sulle eventuali cause ostative all'espulsione (es. tutela della vita familiare).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa applicazione e motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica (art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). Ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza per quanto riguarda l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (art. 624 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale per il ricorso contro sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato non appellabile; ha reso il ricorso ammissibile.

  • art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina l'espulsione per stranieri condannati per reati in materia di stupefacenti; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha escluso l'automaticità dell'ordine di espulsione imponendo l'accertamento della pericolosità sociale prima di applicare la misura.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Bilancio normativo della fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità contestata all'imputato; la misura di sicurezza dell'espulsione può essere valutata anche per questa ipotesi, ma solo dopo specifico accertamento della pericolosità sociale.

  • Corte cost. n. 58 del 1995

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte della norma che imponeva l'espulsione automatica senza accertamento concreto della pericolosità sociale; ha imposto che il giudice verifichi la pericolosità sociale prima di ordinare l'espulsione.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca le circostanze rilevanti per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità e pericolosità sociale; la Corte ha richiamato tale articolo come criterio di accertamento della pericolosità ai fini dell'espulsione.

  • art. 203, comma 2, cod. pen.

    Rimando alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. per la valutazione dei presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza personali; richiamato come parametro per l'accertamento della pericolosità sociale.

  • Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022 (Banadin)

    Precedente di legittimità richiamato che disciplina l'ammissibilità del ricorso e la necessità di motivazione concreta in ordine alle misure di sicurezza personali come l'espulsione; conferma che la omessa pronuncia o motivazione insufficiente sul punto integra vizio rilevante.

  • art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'annullamento con rinvio per il vizio dedotto (omessa statuizione sulla misura di sicurezza) ed è stata applicata per disporre il rinvio per nuovo giudizio sul punto.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Dispositivo che permette di dichiarare l'irrevocabilità della parte della sentenza relativa all'accertamento della responsabilità penale, come fatto dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è straniero condannato per reati in materia di stupefacenti, il giudice deve espressamente valutare e motivare la sussistenza o meno della pericolosità sociale prima di applicare la misura di espulsione; l'espulsione non può essere automatica.
  • Valutazioni sul profilo della personalità effettuate ai fini della determinazione della pena (es. precedenti, fuga al controllo, violazione di misure cautelari) non sostituiscono una motivazione specifica e distinta sull'applicabilità dell'espulsione; è necessaria una trattazione esplicita delle cause ostative (ad es. tutela della vita familiare).
  • L'omissione di decidere o una motivazione carente in ordine all'espulsione integra un vizio che può determinare l'annullamento della sentenza limitatamente a quel punto e il rinvio per nuovo esame, senza intaccare l'accertamento definitivo della responsabilità penale quando dichiarata irrevocabile.
  • Per conformità al principio di proporzionalità e alla tutela dei diritti fondamentali (art. 13 Cost.), l'adozione di misure di sicurezza personali che limitano la libertà richiede sempre un percorso motivazionale che dimostri l'effettiva necessità della misura.

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