Cassazione Penale, Sentenza n. 35022/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro (10/01/2025) che aveva confermato la condanna per omicidio stradale. Il ricorrente, tramite tre motivi: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per presunta manifesta illogicità nella ritenuta colpevolezza (contestazione della valutazione della velocità del veicolo e dell'ipotizzata evitabilità dell'evento senza indicazione di condotta alternativa lecita ed esigibile); 2) violazione dell'art. 589-bis, comma 7, c.p., per aver negato la circostanza attenuante ad effetto speciale nonostante il concorso di colpa di altro conducente; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. per esclusione della particolare tenuità del fatto, deducendo che il decesso era favorito da condizioni pregresse della vittima e da una possibile manovra suicida della coimputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato: ha ritenuto inammissibile il primo motivo (divieto di rivalutazione del fatto in sede di legittimità e correttezza della motivazione sull'accertamento della velocità e del tempo di reazione) e infondato il terzo motivo (corretta esclusione dell'istituto della particolare tenuità del fatto da parte dei giudici di merito, dato l'elevato grado di colpa e le circostanze del caso). Ha però accolto il secondo motivo: ha ritenuto violata la norma dell'art. 589-bis, comma 7, c.p., in quanto l'evento era ascrivibile al concorso di simultanee e indipendenti condotte colpose di più conducenti e la negazione dell'attenuante ad effetto speciale elude la portata precettiva della norma. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio esclusivamente sulla questione relativa all'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7; il resto del ricorso è stato rigettato e la responsabilità penale dell'imputato è dichiarata irrevocabile nella parte inerente l'affermazione di responsabilità. La decisione ha altresì demandato alla Corte di appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Si applica l'attenuante ad effetto speciale quando l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole; ricomprende il concorso di colpa di altri conducenti o altri fattori esterni non riconducibili a rischi normativamente demandati al conducente. La Cassazione ha ritenuto che, nel caso di concorso di simultanee e indipendenti condotte colpose, la negazione dell'attenuante costituisce violazione di legge.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato la corretta esclusione dell'istituto da parte dei giudici di merito in presenza di elevato grado di colpa e di conseguenze rilevanti, osservando che non è necessario esaminare tutti i criteri dell'art. 133 c.p., ma indicare quelli rilevanti.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Definisce i motivi di ricorso in cassazione (lett. b, c, e, ecc.). La Corte ha valorizzato la distinzione tra doglianze di diritto (censurate in cassazione) e richieste di rivalutazione del fatto, dichiarando inammissibile il primo motivo perché, di fatto, chiedeva una nuova valutazione probatoria.
art. 125, 192, 546 cod. proc. pen.
Norme processuali invocate dal ricorrente in allegata violazione; la Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura collegata agli stessi, poiché la motivazione dei giudici di merito sull'accertamento dei fatti è risultata sufficientemente logica e coerente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sulla forma di sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
Massime di principio
- Quando il sinistro deriva dal concorso di simultanee e indipendenti condotte colpose di più conducenti, l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. può trovare applicazione: la sua negazione in presenza di tale concorso può costituire violazione di legge.
- La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione delle prove di fatto: argomentazioni dirette a riformulare la valutazione empirica dei giudici di merito sono inammissibili se mascherano una richiesta di nuova valutazione probatoria.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), è decisivo il bilanciamento tra gravità dell'offesa, entità delle conseguenze e grado di colpa; l'indicazione di alcuni criteri rilevanti è sufficiente, non è necessario discutere tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- In difesa, per sostenere l'esistenza di concorso di colpa al fine di ottenere l'attenuante di cui all'art. 589-bis, è utile documentare l'indipendenza e la contemporaneità delle condotte altrui (ricostruzioni tecniche, perizie), mentre le contestazioni generiche sull'assenza di elementi non sono sufficienti in cassazione.
- In caso di annullamento parziale per vizio di legge su una specifica circostanza attenuante, il procedimento viene rinviato ad altra sezione del giudice d'appello per nuovo esame limitato al punto censurato, mentre le statuizioni non annullate restano irrevocabili.
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