Cassazione Civile, Ordinanza n. 18408/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
Le ricorrenti avevano promosso un giudizio possessorio chiedendo la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio esercitata su una stradella interpoderale. Il tribunale aveva respinto l’interdetto con ordinanza. Le soccombenti avevano proposto appello, ma la corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 703 c.p.c., sostenendo che il provvedimento del tribunale, pur formalmente ordinanza, avrebbe deciso anche il merito possessorio e quindi sarebbe stato appellabile; 2) violazione degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., per omessa decisione sul merito dell’appello; 3) violazione del D.M. n. 55 del 2014, per avere la corte territoriale liquidato le spese sul presupposto del valore indeterminabile anziché sul valore dichiarato in primo grado, corrispondente al reddito dominicale del terreno. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del provvedimento di primo grado come ordinanza resa nella sola fase sommaria del possessorio, non essendo stata richiesta o attivata la fase a cognizione piena, con conseguente inammissibilità dell’appello e, per effetto derivato, inammissibilità o manifesta infondatezza degli ulteriori motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che, nel giudizio possessorio, l’ordinanza reiettiva resa nella fase sommaria non è appellabile, salvo che abbia definito l’intero merito possessorio; nel caso concreto il tribunale aveva deciso solo sulla domanda interdettale senza esaurire il merito. Ha inoltre osservato che gli indici richiamati dalle ricorrenti non erano idonei a trasformare l’ordinanza in sentenza e che il terzo motivo sulle spese era comunque carente di specificità, oltre a riguardare per la parte relativa alla primo grado una statuizione coperta da giudicato. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità, a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore di ciascun controricorrente, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio possessorio la tutela contro il provvedimento cautelare è limitata al reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. se non viene richiesta la prosecuzione della fase di merito; l’appello diretto è inammissibile salvo che il provvedimento abbia deciso l’intero merito possessorio.
È il rimedio previsto contro il provvedimento cautelare/possessorio nella sola fase sommaria quando non si apre la fase di merito.
Richiamato solo come norma sostanziale della tutela possessoria invocata dalle ricorrenti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia.
Richiamato per censurare la liquidazione delle spese; la Corte osserva però che la liquidazione di primo grado era coperta da giudicato e che la censura sul grado di appello era generica.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma; ciò ha comportato l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per il ricorso deciso in conformità alla proposta.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le sanzioni per lite temeraria previste dai commi 3 e 4, condannando la ricorrente a una somma ulteriore in favore di ciascun controricorrente e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio possessorio, l’ordinanza che definisce soltanto la fase sommaria non è appellabile: il mezzo di tutela ordinario è il reclamo, mentre l’appello è ammissibile solo se il giudice di primo grado abbia deciso anche l’intero merito possessorio, rendendo superflua la fase a cognizione piena.
- La qualificazione del provvedimento non dipende da elementi estrinseci quali la condanna alle spese, la durata della fase sommaria o l’ampiezza dell’istruttoria svolta, se tali elementi restano compatibili con la natura cautelare/sommaria dell’atto.
- Quando il provvedimento impugnato è correttamente ritenuto inammissibile in rito, i motivi che presuppongono l’esame del merito del gravame risultano a loro volta inammissibili o comunque infondati per derivazione.
- La censura sulla liquidazione delle spese deve essere specifica: chi contesta l’applicazione di uno scaglione tariffario deve indicare il corretto valore della causa, il massimo liquidabile e spiegare in che misura la liquidazione operata lo superi; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Una statuizione sulle spese passata in giudicato non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione successiva.
- La decisione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002.
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