Cassazione Civile, Ordinanza n. 16143/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
La controversia nasce dal disaccordo sull’importo dovuto al titolare di buoni postali fruttiferi al momento del rimborso. Il risparmiatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la differenza tra quanto pagato da Poste Italiane e quanto ritenuto dovuto sulla base dei tassi originariamente indicati sui buoni. La società emittente aveva proposto opposizione sostenendo che fosse corretta la liquidazione effettuata in base alle variazioni dei tassi introdotte da un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello aveva respinto l’appello del risparmiatore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 e di varie norme contrattuali, sostenendo che la messa a disposizione delle tabelle integrative avesse funzione informativa essenziale e dovesse consentire una scelta consapevole tra prosecuzione dell’investimento e riscossione; 2) violazione delle norme sul danno e sull’onere della prova, lamentando il mancato riconoscimento del lucro cessante derivante dall’impedita riscossione tempestiva; 3) violazione delle norme sul consenso contrattuale, sostenendo che non potesse attribuirsi valore di adesione al mero silenzio del sottoscrittore; 4) violazione dell’art. 1339 c.c., delle norme sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dei criteri ermeneutici, contestando l’operatività della sostituzione automatica delle clausole e chiedendo un revirement rispetto all’orientamento consolidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondata la censura principale perché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale è sufficiente a rendere efficace la variazione del tasso sui buoni postali già emessi; la messa a disposizione delle tabelle presso gli uffici postali ha solo la funzione di consentire al risparmiatore di verificare l’ammontare del credito al momento del rimborso e la correttezza della liquidazione, non di condizionare l’opponibilità della variazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul danno perché la sentenza impugnata aveva escluso la prova di un pregiudizio patrimoniale causalmente collegato alla mancata disponibilità delle tabelle e il ricorrente non aveva colto questa ratio. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sul silenzio, perché la decisione di merito non aveva fondato l’esito su un consenso tacito alla prosecuzione del rapporto, ma sulla sufficienza della pubblicazione del decreto e sull’assenza di prova del danno. Ha infine ritenuto infondate le censure contro l’art. 1339 c.c. e contro la presunta incostituzionalità della disciplina, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale che qualificano la disciplina dei buoni postali come norma cogente, idonea a sostituire automaticamente il tasso originario e costituzionalmente legittima per il bilanciamento tra tutela del risparmio e contenimento della spesa pubblica. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
Consente la variazione del tasso di interesse dei buoni postali già emessi mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la messa a disposizione delle tabelle integrative ha funzione di controllo della liquidazione, non di condizionare l’efficacia della variazione.
Richiamato come modifica dell’art. 173 d.P.R. 156/1973.
D.M. del Tesoro 13.6.1986
Atto ministeriale di variazione dei tassi che, una volta pubblicato, integra o sostituisce il contenuto del rapporto secondo la disciplina applicabile.
La norma cogente sopravvenuta si inserisce automaticamente nel rapporto e sostituisce le clausole difformi; nel caso dei buoni postali il decreto ministeriale opera come veicolo di sostituzione del tasso originario.
Richiamato per ribadire che il contratto ha forza di legge tra le parti, salvo l’incidenza di norme cogenti che lo sostituiscono.
Evocato in contrapposizione al meccanismo di sostituzione delle clausole difformi da norma imperativa.
Richiamato dal ricorrente per il danno risarcibile, ma non applicato nel senso auspicato perché mancava la prova del nesso causale e del pregiudizio.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha però rilevato che mancava l’allegazione/prova del danno causalmente collegato.
Evocato per contestare la valutazione delle prove e la non contestazione, ma la censura è stata reputata non colta la ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso il lamentato difetto motivazionale.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Invocato per contestare l’interpretazione dell’art. 173, ma la Corte ha ritenuto corretto il significato attribuito dalla giurisprudenza consolidata.
Richiamato nel quarto motivo in tema di efficacia della pubblicazione, ma non accolto.
Richiamato nel quarto motivo in tema di pubblicazione, ma ritenuto irrilevante rispetto alla disciplina dei buoni postali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Quando una norma primaria attribuisce a un decreto ministeriale il potere di variare il tasso di rendimento di titoli postali già emessi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è idonea a rendere efficace la variazione nei confronti dei sottoscrittori.
- La messa a disposizione di tabelle integrative presso gli uffici postali, ove prevista, non costituisce un presupposto di opponibilità della variazione, ma serve solo a consentire il controllo della corretta liquidazione al momento del rimborso.
- Se il ricorrente deduce un danno da mancata informazione, deve allegare e provare un pregiudizio causalmente collegato alla condotta lamentata; in mancanza, la censura è inammissibile o infondata.
- Il silenzio del titolare del titolo dopo la variazione normativa non equivale, di per sé, a consenso alla prosecuzione del rapporto alle nuove condizioni, quando l’effetto modificativo deriva direttamente dalla legge o da un atto normativamente previsto.
- La disciplina dei buoni postali fruttiferi che consente variazioni anche in peius del rendimento è letta come norma cogente, idonea a sostituire automaticamente le clausole contrattuali originarie ai sensi dell’art. 1339 c.c.
- Le questioni di legittimità costituzionale già decise dalla Corte costituzionale e coerenti con l’orientamento delle Sezioni Unite non possono essere riproposte con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili solo perché formulate con riferimenti costituzionali più numerosi o diversamente articolati.
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