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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25092/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

Tre utenti del servizio idrico convenivano in giudizio il gestore chiedendo il risarcimento del danno e la restituzione del 50% dei canoni versati, assumendo che l’acqua somministrata fosse non potabile e priva dei requisiti di legge per il superamento dei limiti massimi di arsenico. Il gestore chiamava in causa in manleva la Regione Lazio. Il giudice di pace accoglieva la domanda restitutoria e rigettava la manleva; in appello il tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda di garanzia e confermava il resto. In cassazione il gestore deduceva: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia riguardasse la riduzione di una tariffa stabilita amministrativamente; 2) violazione della disciplina ambientale e del rapporto contrattuale, sostenendo che nella domanda di manleva venisse in rilievo il profilo civilistico di coobbligazione della Regione; 3) omesso esame di norme da cui emergerebbe la responsabilità della Regione; 4) violazione delle norme processuali sulle preclusioni e sul divieto di nova in appello, censurando l’affermazione del tribunale secondo cui alcuni motivi erano stati introdotti tardivamente e quindi erano inammissibili.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la domanda di garanzia impropria proposta dal gestore verso la Regione rientri nella giurisdizione del giudice ordinario perché è riflesso della domanda risarcitoria proposta dagli utenti contro il gestore. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo: il primo perché contrario alla giurisprudenza consolidata sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie tra utente e gestore per acqua non conforme; il quarto per difetto di specificità e violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto alle spese, ha regolato separatamente: ha condannato la ricorrente alle spese in favore degli utenti per il rapporto principale; ha rinviato al tribunale anche per le spese del rapporto di manleva verso la Regione. La sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per denunciare il difetto di giurisdizione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché contrastava con la giurisprudenza consolidata sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie tra utente e gestore del servizio idrico integrato.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato quale filtro di inammissibilità per il primo motivo, poiché la questione era già risolta in senso difforme dalla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • Cass. Sez. U. n. 17248 del 2022

    richiamata come precedente conforme in fattispecie sovrapponibile sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative all’acqua non conforme e sulla regolazione delle spese.

  • Cass. Sez. U. n. 32780 del 2018

    affermata la giurisdizione del giudice ordinario per l’azione risarcitoria dell’utente contro il gestore e per il diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura di acqua non conforme.

  • Cass. Sez. U. n. 33209 del 2018

    richiamata a sostegno del medesimo principio sulla giurisdizione ordinaria.

  • Cass. Sez. U. n. 36897 del 2021

    richiamata per la continuità dell’orientamento sulla giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione alla domanda di garanzia impropria del gestore verso l’ente.

  • Cass. n. 11620 del 2022

    richiamata sia per confermare la giurisdizione ordinaria sulla garanzia impropria, sia per dichiarare inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.

  • Cass. n. 19574 del 2022

    richiamata come precedente conforme alla giurisdizione ordinaria nelle controversie analoghe.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge esaminati dalla Corte.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 141 e segg.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina ambientale e del servizio idrico, ma il motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento del secondo motivo.

  • D.Lgs. n. 31 del 2001, artt. 9, 12 e 13

    richiamato dal ricorrente sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; la Corte non entra nel merito per assorbimento.

  • O.P.C.M. 3921/2011

    richiamata dal ricorrente come fonte normativa rilevante sulla vicenda dell’acqua contaminata; non esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per inquadrare la responsabilità del gestore come responsabilità da inadempimento nei confronti dell’utente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per il terzo motivo, assorbito dall’accoglimento del secondo.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo con riferimento alle preclusioni difensive; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di divieto di nova in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato quale parametro di specificità e autosufficienza del ricorso; la mancata riproduzione del contenuto degli atti richiamati ha reso inammissibile il quarto motivo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nelle controversie promosse dall’utente contro il gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua non conforme ai limiti di legge, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, perché la questione attiene all’esatto adempimento del rapporto individuale di utenza e non alla sola attività amministrativa di programmazione del servizio.
  • La domanda di garanzia impropria proposta dal gestore contro l’ente pubblico collegato al servizio segue la giurisdizione della domanda principale dell’utente, essendo un riflesso processuale del medesimo rapporto sostanziale.
  • In sede di ricorso per cassazione, una censura è inammissibile se contrasta con un orientamento consolidato di legittimità già formatosi in fattispecie sovrapponibili.
  • Le doglianze che presuppongono l’esame di atti processuali o di specifici passaggi difensivi devono essere formulate in modo autosufficiente, con trascrizione o puntuale indicazione del contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto con riferimento a una questione preliminare o pregiudiziale, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa questione possono risultare assorbiti.
  • La regolazione delle spese può essere differenziata tra rapporto principale e rapporto di garanzia quando la definizione dei due rapporti segue esiti processuali diversi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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