Cassazione Civile, Ordinanza n. 02595/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario undici intimazioni di pagamento, lamentando in particolare la mancata preventiva notifica delle cartelle presupposte. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo insufficiente, ai fini della prova della notifica, la produzione di mere copie. In appello l'Agenzia delle entrate aveva visto respinto il proprio gravame dalla CTR, mentre in un separato giudizio, promosso dall'agente della riscossione sulla stessa sentenza di primo grado e sulla medesima vicenda, era stata resa una decisione favorevole poi passata in giudicato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse deciso in contrasto con il giudicato formatosi sull'altra sentenza resa dal medesimo collegio in favore dell'agente della riscossione; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione; 3) violazione dell'art. 2719 c.c., deducendo che il contribuente non aveva mai formulato un disconoscimento specifico delle copie prodotte a prova della notifica e che, comunque, la prova della notifica delle cartelle può essere data anche mediante copie e relative relate. Il contribuente ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla prescrizione delle pretese erariali.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale e ha accolto il terzo. Ha ritenuto infondato il motivo fondato sul giudicato, perché il giudicato favorevole formatosi in favore dell'agente della riscossione non si estende automaticamente all'Agenzia delle entrate, essendo i due soggetti distinti e non ricorrendo i presupposti dell'art. 1306 c.c. Ha poi ritenuto esistente una motivazione, seppur sintetica, nella sentenza impugnata. Ha invece accolto il motivo relativo alla prova documentale, affermando che la richiesta del contribuente di produrre gli originali non equivaleva a un disconoscimento specifico delle copie e che la notifica della cartella può essere provata anche con copia e relata, senza necessità dell'originale. Accolto il terzo motivo, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro le intimazioni di pagamento. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Le spese di merito sono state compensate integralmente, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato formatosi in favore di un soggetto diverso non si estende automaticamente all'Agenzia delle entrate; l'identità della controversia non basta se manca l'identità soggettiva, salvo specifiche ipotesi di estensione previste dalla legge.
art. 1306 c.c.
Non è applicabile perché Agenzia delle entrate e agente della riscossione non sono creditori solidali; il giudicato favorevole a uno non giova all'altro.
art. 2719 c.c.
La conformità della copia all'originale deve essere contestata con disconoscimento espresso, chiaro e specifico; una richiesta generica di esibizione dell'originale non è sufficiente a privare la copia del suo valore probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per i motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso principale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro utilizzato per i motivi di nullità della sentenza per omessa motivazione o omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione siano state ritualmente formulate e riproposte in appello e che il ricorso per cassazione le riporti in modo puntuale e specifico.
art. 365 c.p.c.
Richiamato nelle eccezioni di inammissibilità del controricorrente per difetto di procura speciale, ma la Corte ha escluso la fondatezza dell'eccezione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella esattoriale può essere provata mediante produzione della copia della cartella con la relativa relazione di notifica, senza necessità dell'originale.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamato per ribadire la distinta legittimazione dell'agente della riscossione e l'obbligo di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la validità degli atti esecutivi.
art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999
Le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
art. 43 r.d. n. 611 del 1993
L'Avvocatura dello Stato opera con immedesimazione organica rispetto all'Agenzia, senza bisogno di mandato speciale al singolo avvocato.
art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
Richiamato per qualificare l'agente della riscossione come ente strumentale dell'Agenzia, sottoposto al suo indirizzo operativo e controllo.
art. 1188 c.c.
Usato in via analogica per descrivere l'agente della riscossione come soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento.
art. 215, comma 2, c.p.c.
Il disconoscimento della copia non impedisce di per sé l'utilizzazione della stessa come prova, potendo il giudice avvalersi anche di altri mezzi di prova e presunzioni.
Massime di principio
- Il giudicato favorevole formatosi in un diverso processo non è invocabile da un soggetto diverso, anche se la controversia riguarda la medesima vicenda fattuale, quando manchi l'identità soggettiva e non ricorrano specifiche ipotesi legali di estensione del giudicato.
- Nel giudizio tributario, la prova della notifica della cartella esattoriale può essere fornita anche mediante copia della cartella e della relata di notifica; non è necessario produrre l'originale, salvo che la copia sia stata ritualmente e specificamente disconosciuta.
- Il disconoscimento di una copia documentale, per incidere sulla sua efficacia probatoria, deve essere espresso, circostanziato e riferito in modo puntuale al documento e al profilo contestato; richieste generiche di esibizione o contestazioni onnicomprensive non sono sufficienti.
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se la questione risulta ritualmente devoluta al giudice di merito e se nel ricorso per cassazione è riprodotta in modo specifico, con indicazione dell'atto e del momento processuale in cui era stata proposta.
- La motivazione, anche se sintetica, è sufficiente quando consenta di comprendere la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
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