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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27057/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando alla contribuente un incremento patrimoniale riferito all'anno 2008, in relazione all'acquisto di un immobile avvenuto nel 2009 e alla mancata risposta a un questionario endoprocedimentale. La contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo dimostrata la disponibilità delle somme necessarie, provenienti da assegni ricevuti dal coniuge e dalla vendita di alcuni immobili. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto utilizzabile in giudizio documentazione non prodotta in sede istruttoria nonostante la richiesta dell'Ufficio; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse riconosciuto come idonea la prova contraria offerta dalla contribuente senza che l'Ufficio avesse adeguatamente considerato o contrastato la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione processuale dell'Agenzia, osservando che l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di stare in giudizio direttamente o tramite struttura territoriale sovraordinata, sicché la Direzione Regionale era legittimata. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto sostanzialmente a censurare un preteso errore percettivo della CTR, quindi un vizio revocatorio non deducibile in cassazione, oltre che per difetto di specificità, non essendo stato riprodotto il contenuto essenziale del questionario e della richiesta documentale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato, poiché la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nell'accertamento sintetico, le presunzioni dell'Ufficio sono comunque superabili da prova contraria del contribuente sia in sede amministrativa sia in giudizio; l'Agenzia non aveva specificamente contrastato la prova documentale valorizzata dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nell'accertamento sintetico il reddito può essere ricostruito in via presuntiva sulla base di incrementi patrimoniali, ma le presunzioni dell'Ufficio restano superabili dalla prova contraria del contribuente.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La preclusione alla produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede endoprocedimentale presuppone una specifica richiesta documentale dell'Ufficio; in mancanza di prova di tale richiesta la documentazione può essere utilizzata in giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che contesta la prova contraria valorizzata dal giudice di merito deve confrontarsi con la ratio decidendi e indicare specificamente quali elementi probatori la neutralizzino o la ridimensionino.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per dedurre un vizio che attiene in realtà a un errore percettivo del giudice di merito, trattandosi semmai di vizio revocatorio.

  • art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    "l'ufficio dell'Agenzia delle entrate ... nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"

    L'Agenzia delle Entrate può stare in giudizio, nel processo tributario, anche tramite la struttura territoriale sovraordinata rispetto all'ufficio che ha emesso l'atto.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni di maggiore capacità contributiva, ma il contribuente conserva sempre la possibilità di fornire prova contraria, anche mediante documentazione prodotta in giudizio.
  • La preclusione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 opera solo se l'Ufficio dimostri di avere formulato una richiesta specifica di documenti in sede endoprocedimentale; non basta il mero invito generico a rispondere o a collaborare.
  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, nella sostanza, mira a rimettere in discussione la percezione del contenuto di un atto da parte del giudice di merito; un simile errore, se esistente, appartiene al diverso ambito del vizio revocatorio.
  • Chi ricorre per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo analitico gli elementi probatori o logici idonei a scardinarla; in difetto, il motivo è inammissibile o infondato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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