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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16234/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un progetto finanziato nell'ambito di un bando pubblico regionale per la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione e imbottigliamento di olio e la lavorazione/confezionamento di olive da mensa. La beneficiaria aveva ottenuto l'approvazione del progetto e un primo pagamento relativo a un S.A.L., ma lamentava che l'amministrazione avesse ritardato ingiustificatamente l'approvazione di una variante e la liquidazione del primo S.A.L., trasformando poi la richiesta in rendicontazione finale e infine revocando i decreti di concessione con richiesta di restituzione delle somme già erogate. In primo grado la domanda della beneficiaria era stata accolta, con condanna dell'assessorato al risarcimento dei danni. In appello, invece, la sentenza era stata riformata integralmente, ritenendosi insussistente il nesso causale tra i ritardi amministrativi e il mancato completamento dell'opera, anche in ragione delle verifiche richieste sulle varianti, della situazione di fermo lavori e della mancanza di liquidità dell'impresa. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse negato l'esistenza di lavori eseguiti ma non contabilizzati e avesse così erroneamente escluso il nesso causale; 2) violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse già accertato l'esistenza di opere non contabilizzate e che tale capo non fosse stato impugnato; 3) violazione di norme costituzionali, della disciplina dell'inadempimento contrattuale e della L. n. 241/1990, contestando la valutazione comparativa delle reciproche inadempienze e la minore gravità attribuita all'inadempimento della pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in sostanza, a una rivalutazione del merito e privo della necessaria specificità, oltre a non colpire una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato giudicato carente di specificità e fondato su una pretesa violazione del giudicato interno non adeguatamente dimostrata; il terzo motivo è stato ritenuto una censura meramente di merito, sotto le sembianze della violazione di legge, non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del compendio probatorio; la sua violazione non è deducibile quando la censura miri in realtà a contestare il merito dell'apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile come semplice dissenso sulla valutazione delle prove, se non nei limiti delle ipotesi patologiche riconosciute dalla giurisprudenza.

  • art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.

    La motivazione può essere censurata solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non basta una critica alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può essere usata per sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per nullità della sentenza/procedimento, ma la Corte ha escluso che le doglianze integrassero un vizio processuale reale, trattandosi di critiche di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata ritenuta solo apparente, poiché il motivo perseguiva una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno richiede che la statuizione asseritamente coperta da giudicato abbia i requisiti di una autonoma minima unità decisoria; nel caso concreto ciò non è stato dimostrato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato interno, ma la sua operatività è stata esclusa per difetto di specifica indicazione della statuizione non impugnata.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato, senza che la Corte ne ravvisasse una decisiva incidenza autonoma.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo senza specifiche ricadute sul percorso decisorio della Corte di merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo, ma ritenuto privo di concreti riferimenti al vizio denunciato.

  • art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.

    Richiamato nel terzo motivo in modo generico, senza correlazione con una vera violazione di legge rilevante in cassazione.

  • art. 1218 c.c.

    Il ricorrente lo invoca per contestare la valutazione dell'inadempimento, ma la Corte ribadisce che il giudizio di prevalenza tra inadempienze reciproche è riservato al giudice del merito.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato come parametro della responsabilità da inadempimento, ma non idoneo a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto in appello.

  • art. 1455 c.c.

    Usato per sostenere l'erronea valutazione della gravità dell'inadempimento, ma la relativa comparazione resta giudizio di merito.

  • art. 1, L. n. 241/1990

    Invocata per sostenere la doverosa correttezza/efficienza dell'azione amministrativa, ma senza che la sua violazione sia stata dimostrata in termini utili alla cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico; l'assenza di indicazione della sede processuale in cui le prove sarebbero state dedotte rende il motivo inammissibile.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'etichetta del travisamento della prova o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del compendio istruttorio.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo in termini rigorosi e non può essere usato per contestare globalmente l'apprezzamento delle risultanze probatorie effettuato dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità: la parte che deduce di aver allegato o provato un fatto deve indicare in modo puntuale dove tale allegazione e prova siano state introdotte nel processo.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes in modo specifico.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti delle effettive anomalie nella valutazione della prova, non quando si contesta semplicemente il convincimento del giudice.
  • Il giudicato interno si forma solo su autonome statuizioni riconoscibili come minima unità decisoria; non basta richiamare singole affermazioni motivazionali prive di autonoma capacità decisoria.
  • La valutazione comparativa tra inadempimenti reciproci, compresa la loro maggiore o minore gravità ai fini dell'effetto risolutorio o della responsabilità, è questione di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura del nesso causale tra condotta e preteso danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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