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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 23681 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'attribuzione e la determinazione della rendita catastale operata dall'Amministrazione e confermata dai giudici di merito, deducendo: violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento in relazione al verbale della Guardia di Finanza; carenza di motivazione dell'avviso di accertamento richiamando un generico "prontuario" di costi; illegittima inclusione dei posti barca (specchi d'acqua) nel valore venale del compendio, in quanto non beni immobili; uso non consentito del criterio del costo di costruzione invece del mercato comparabile; mancata considerazione degli effetti dei vincoli di concessione demaniale, canone e oneri regionali sulla valutazione economica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che a sua volta aveva confermato la decisione di primo grado. È stata ritenuta legittima la procedura Docfa e non violato il contraddittorio, dato che la procedura è fortemente partecipativa e l'accesso della Guardia di Finanza era stato notificato e non contestato. La motivazione dell'avviso di classamento è stata ritenuta adeguata per la specificità della stima diretta su immobili in categoria speciale (D): l'avviso indicava dati oggettivi, i cespiti aggiunti (posti barca) e i parametri di costo usati. Il giudice ha potuto legittimamente sostituire la valutazione dell'Amministrazione con una stima propria (rideterminando la rendita a Euro 426.000,00 su valore venale Euro 21.314.344,89 applicando il tasso reddituale 2,0%). I posti barca sono stati ritenuti componenti catastabili in quanto dotati di autonoma funzione e redditività. L'uso del costo di costruzione è stato considerato corretto in assenza di confronti di mercato. Per le spese di lite la Corte ha disposto la compensazione per metà e ha posto a carico della ricorrente la restante metà, liquidata in Euro 1.500,00 oltre spese.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamate dalle parti per i principi di motivazione e contraddittorio; la Corte ha distinto l'obbligo generale di contraddittorio per tributi "armonizzati" e la minore estensione per quelli non armonizzati, e ha ritenuto che la procedura DOCFA e gli atti ispettivi notificati assicurassero adeguata partecipazione e conoscibilità.

  • L. n. 241 del 1990

    Richiamata in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che la documentazione tecnica e i dati oggettivi resi nell'avviso e nella procedura DOCFA soddisfino l'onere motivazionale per la stima diretta.

  • D.P.R. n. 142/1949

    Richiamato in relazione a regole procedurali catastali; la Corte ha ritenuto compatibile la procedura seguita con i requisiti procedurali.

  • Decreto Legge n. 16/1993 conv. L. n. 75/1993; DM 19/4/1994 n. 701 (DOCFA)

    La procedura DOCFA è considerata a struttura fortemente partecipativa, con partecipazione diretta del contribuente nella individuazione dei beni e dei valori, riducendo l'esigenza di un contraddittorio endoprocedimentale formale.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 conv. L. 11 agosto 1939, n. 1249

    Norme di riferimento per la censibilità catastale e la stima diretta delle unità immobiliari speciali; la Corte ha ritenuto che gli specchi acquei e i posti barca possano concorrere alla determinazione della rendita se dotati di stabile autonomia funzionale e reddituale.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949 (Reg. NCEU)

    Stabilisce i criteri di stima (capitale fondiario e, se non sono possibili comparazioni di mercato, il costo di ricostruzione con coefficienti di riduzione); la Corte ha confermato l'applicabilità del criterio del costo di costruzione per immobili speciali privi di confronti di mercato.

  • Codice Civile

    Richiamato in tema di beni immobili e unità immobiliari; la Corte ha interpretato la normativa in combinazione con le norme fiscali per ammettere la rilevanza catastale di componenti funzionali autonome.

  • Cass. SS.UU. 24823/2015 e Cass. SS.UU. 19667/2014

    Forniscono indirizzo sul diritto/obbligo di contraddittorio: l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale grava l'Amministrazione per tributi armonizzati; per procedure DOCFA e stime dirette la partecipazione del contribuente riduce l'esigenza di un contraddittorio formale.

  • Cass. civ. n. 7868/2016

    Affermato che i posti barca e gli specchi d'acqua antistanti possono essere ricompresi nel calcolo della rendita catastale quando dimostrino autonoma funzione e redditività.

  • Cass. ord. 17971/2018 e Cass. n. 2268/2014

    Confermano che, nella procedura DOCFA con stima diretta, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta mediante indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e che la stima tecnica integra il fondamento motivazionale dell'atto.

  • Cass. n. 27560/2018

    Ribadisce il principio che il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi nel merito e può operare una valutazione sostitutiva dell'accertamento quando l'atto non risulti radicalmente invalido per vizi formali.

  • L. n. 190/2014

    Norma interpretativa citata per confermare la rilevanza, ai fini catastali, delle componenti che assicurano autonomia funzionale e reddituale dell'unità immobiliare.

  • Circolari Ministero/AdT e prassi

    Circolari MF nn. 14/07 e 6/12; Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012

    Riferimenti di prassi che legittimano l'uso del criterio del costo di costruzione per la stima diretta in assenza di comparabili di mercato e offrono indicazioni sulla determinazione della rendita per unità speciali.

Massime di principio

  • La procedura DOCFA è 'fortemente partecipativa': quando la stima deriva da tale procedura e da atti tecnici notificati, l'obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale formale è attenuato, perché il contribuente ha già avuto conoscenza degli elementi essenziali.
  • Per immobili di categoria speciale (gruppo D) il giudice può applicare la stima diretta e, in assenza di elementi comparativi di mercato, utilizzare il criterio del costo di ricostruzione (con coefficienti di riduzione) per determinare il valore venale e la rendita catastale.
  • I posti barca e gli specchi d'acqua possono concorrere alla rendita catastale se dotati di stabile autonomia funzionale e reddituale: non sono automaticamente esclusi perché acqueo/uso demaniale.
  • La motivazione dell'avviso di classamento, nella stima diretta tecnica, può ritenersi adeguata se contiene i dati oggettivi acclarati dall'ufficio e la descrizione degli elementi economici utilizzati, pur senza riprodurre integralmente la relazione tecnica.
  • Il giudice tributario può sostituirsi all'Amministrazione e rideterminare il quantum quando l'atto impugnato non sia viziato da una nullità formale radicale; tale potere è limitato ai fatti e alle domande dedotte dalle parti.
  • I vincoli di concessione demaniale e gli oneri connessi possono incidere sul valore, ma non escludono automaticamente l'applicabilità dei criteri di stima catastale né la rilevanza dei cespiti funzionali autonomi.

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