Sentenza del 28/10/2020 n. 1200 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - deducibilità dell'assegno al coniuge - accollo di debito - equivalenza - è tale - rilevanza fiscale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorrente chiedeva che, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione giudiziale fosse riconosciuta non solo per i pagamenti in denaro ma anche per l'accollo di un mutuo (assunzione del debito), ritenendo quest'ultimo equivalente al pagamento dell'assegno
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'accollo di debito costituisce, insieme alla delegazione e all'espromissione, una modalità di estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1268 c.c.; pertanto, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la deducibilità degli assegni periodici può estendersi anche all'accollo di un ipotetico mutuo, purché tale modalità estintiva sia resa in conformità ai provvedimenti dell'autorità competente e adeguatamente documentata
Norme richiamate
Codice civile, articolo 1268
l'accollo del debito è considerato una modalità di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento (equivalente al pagamento) e quindi può essere valutata come corresponsione dell'assegno periodico ai fini fiscali, se conforme ai provvedimenti dell'autorità
Massime di principio
- L'accollo di un debito (ad es. mutuo) può essere considerato equivalente al pagamento di assegni periodici al coniuge e quindi rilevante ai fini della deducibilità fiscale, non essendo la deducibilità limitata esclusivamente al versamento in denaro.
- Per ottenere il riconoscimento fiscale è necessario che l'accollo sia formalizzato e coerente con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa che regolano la separazione o il mantenimento (sentenza, provvedimento esecutivo, patti omologati).
- Occorre produrre documentazione probatoria completa: atto di assunzione del debito, clausole contrattuali con la banca, provvedimento giudiziale che disciplina l'assegno e ogni elemento che dimostri l'effettivo onere assunto in luogo del pagamento in denaro.
- La deducibilità va riconosciuta nella misura in cui l'onere assunto concreta e strettamente corrisponda alla funzione mantenitiva dell'assegno; componenti non riconducibili al mantenimento (es. pagamenti di capitale per investimenti propri) potrebbero non essere deducibili.
- Il contribuente ha l'onere della prova sulla natura e sulla entità dell'onere assunto; in caso di contestazione l'amministrazione finanziaria può richiedere chiarimenti e documentazione aggiuntiva.
- È opportuno prevedere l'eventuale ripartizione o imputazione temporale del valore dell'accollo (ad esempio tramite valutazione del valore attuale degli oneri) per stabilire la quota deducibile in ciascun periodo d'imposta.
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