Sentenza del 28/10/2020 n. 866 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/62/CE - Direttiva 2006/38/CE - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - Articolo 7, paragrafo 9 - Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 - Pedaggi - Principio del recupero dei costi d'infrastruttura - Costi d'infrastruttura - Costi di esercizio - Costi connessi alla polizia stradale - Superamento dei costi - Effetto diretto - Giustificazione a posteriori di un'aliquota di pedaggio eccessiva - Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
BY e CZ hanno chiesto il rimborso di pedaggi versati per l'uso di autostrade federali tedesche (periodo 1.1.2010-18.7.2011), sostenendo che le aliquote erano eccessive perché calcolate includendo voci non ammissibili ai sensi della direttiva UE (in particolare i costi connessi alla polizia stradale) e per errori di calcolo (es. remunerazione del capitale relativo all'acquisto dei terreni). Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di chiarire: se i costi di polizia rientrano nei "costi di esercizio"; se superamenti del 3,8% o 6% possono essere considerati conformi quando derivano da errori o inclusione di costi non ammissibili; se le disposizioni hanno efficacia diretta e possono essere invocate dai privati; e se una tariffa eccessiva può essere giustificata retroattivamente tramite un ricalcolo giudiziale dei costi.
La decisione
La Corte di Giustizia ha risposto che: (1) i costi connessi alla polizia stradale non rientrano nella nozione di "costi di esercizio" ai sensi dell'art. 7(9) della direttiva 1999/62, come modificata; (2) la direttiva vieta che i pedaggi medi ponderati eccedano i costi d'infrastruttura (inclusi costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo) per il 3,8% o il 6% quando tale eccedenza deriva da errori di calcolo non trascurabili o dall'inclusione di costi non ammissibili; (3) le disposizioni rilevanti (art. 7(9) e art. 7 bis(1)-(2)) sono sufficientemente precise e incondizionate da avere efficacia diretta: un singolo può invocarle davanti ai giudici nazionali contro lo Stato membro che non le abbia rispettate o le abbia trasposte erroneamente; (4) la direttiva, alla luce della giurisprudenza (Commissione/Austria), ostacola che una aliquota di pedaggio eccessiva sia giustificata a posteriori mediante un nuovo calcolo dei costi effettuato in sede giudiziaria. Il giudice nazionale dovrà ora applicare questi principi e decidere sull'eventuale rimborso; la Corte ha rifiutato di limitare temporalmente gli effetti della sentenza.
Norme richiamate
Direttiva 1999/62/CE (modificata dalla Direttiva 2006/38/CE)
art. 7, par. 9; art. 7 bis, parr. 1 e 2; allegato III (pt.3)
I pedaggi devono basarsi sul principio del recupero dei soli "costi d'infrastruttura" (costruzione, esercizio, manutenzione, sviluppo). Le disposizioni sono sufficientemente precise e incondizionate da poter essere invocate direttamente dai privati contro lo Stato membro.
Direttiva 2006/38/CE
Ha integrato/precisato la direttiva 1999/62 in modo da colmare lacune interpretative precedenti e rendere l'obbligo di basare i pedaggi sui soli costi d'infrastruttura più preciso e idoneo ad avere efficacia diretta.
Allegato III della direttiva 1999/62 (punto 3)
"Costi inerenti al funzionamento, alla gestione e al sistema di pedaggio"
Fornisce l'elenco indicativo dei costi d'esercizio rilevanti (costi di gestione del sistema di pedaggio, cabine, amministrazione, ecc.) e serve come indicazione interpretativa della nozione di "costi di esercizio".
Articolo 14, paragrafo 3, Bundesfernstraßenmautgesetz (legge tedesca sui pedaggi)
allegato 4 della legge che fissa le aliquote per km per categorie di veicoli
Norma nazionale che ha stabilito le aliquote contestate; la Corte ha verificato la compatibilità del metodo di calcolo nazionale con la direttiva UE.
Relazione peritale "WKG 2007"
Aktualisierung der Wegekostenrechnung für die Bundesfernstraßen in Deutschland (30.11.2007)
Rapporto tecnico utilizzato dalla Germania per calcolare le aliquote nel periodo contestato; includeva, tra l'altro, costi per acquisto terreni e costi connessi alla polizia stradale, quest'ultimi ritenuti non ammissibili come costi d'infrastruttura.
Giurisprudenza citata
Rieser Internationale Transporte (C-157/02) e Commissione/Austria (C-205/98, punto 138)
Rieser chiariva limiti all'efficacia diretta originaria dell'art. 7(9) della precedente formulazione; Commissione/Austria stabilisce che un aumento o una tariffa deve poter essere giustificata dal calcolo che lo giustifica e non può essere coperto a posteriori con un nuovo metodo non provato più appropriato.
Massime di principio
- I pedaggi per autoveicoli pesanti devono coprire esclusivamente i costi d'infrastruttura: costruzione, esercizio (inteso come costi sostenuti dall'operatore per il funzionamento dell'infrastruttura), manutenzione e sviluppo. Voci esterne alla gestione/operazione dell'infrastruttura (es. attività di polizia svolte dallo Stato) non sono ammissibili.
- Se nel calcolo dei pedaggi sono inclusi costi non ammissibili o vi sono errori di calcolo non trascurabili che comportano un superamento dei costi d'infrastruttura (anche dell'ordine del 3,8% o 6% evocato nel procedimento), la direttiva è violata e i pedaggi possono essere impugnati.
- Le disposizioni (art. 7(9) e art. 7 bis(1)-(2)) sono invocabili direttamente dai singoli davanti ai giudici nazionali contro lo Stato membro che non le rispetti o le abbia trasposte erroneamente; il giudice nazionale può applicare direttamente il criterio di recupero dei soli costi d'infrastruttura.
- Non è ammessa la giustificazione retroattiva di una tariffa ritenuta eccessiva tramite un nuovo calcolo dei costi effettuato a posteriori nel processo: l'aliquota deve essere giustificata dal calcolo che l'ha originariamente fondata; modifiche metodologiche ex post non possono sanare una violazione.
- In caso di introduzione o revisione di sistemi di pedaggio, è prudente: (a) documentare e pubblicare metodi di calcolo chiari e trasparenti conformi ai principi dell'allegato III; (b) escludere esplicitamente voci come i costi di polizia; (c) conservare la documentazione probatoria dei dati e delle ipotesi prognostiche; (d) prevedere meccanismi di controllo e revisione appropriati.
- Limitazione temporale degli effetti della pronuncia: la Corte può, in via del tutto eccezionale, limitare gli effetti nel tempo quando sussistono buona fede degli interessati e rischio di gravi inconvenienti finanziari; tale deroga è eccezionale e va comprovata dall'autorità nazionale che la richiede.
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