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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 866 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/62/CE - Direttiva 2006/38/CE - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - Articolo 7, paragrafo 9 - Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 - Pedaggi - Principio del recupero dei costi d'infrastruttura - Costi d'infrastruttura - Costi di esercizio - Costi connessi alla polizia stradale - Superamento dei costi - Effetto diretto - Giustificazione a posteriori di un'aliquota di pedaggio eccessiva - Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

BY e CZ hanno chiesto il rimborso di pedaggi versati per l'uso di autostrade federali tedesche (periodo 1.1.2010-18.7.2011), sostenendo che le aliquote erano eccessive perché calcolate includendo voci non ammissibili ai sensi della direttiva UE (in particolare i costi connessi alla polizia stradale) e per errori di calcolo (es. remunerazione del capitale relativo all'acquisto dei terreni). Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di chiarire: se i costi di polizia rientrano nei "costi di esercizio"; se superamenti del 3,8% o 6% possono essere considerati conformi quando derivano da errori o inclusione di costi non ammissibili; se le disposizioni hanno efficacia diretta e possono essere invocate dai privati; e se una tariffa eccessiva può essere giustificata retroattivamente tramite un ricalcolo giudiziale dei costi.

La decisione

La Corte di Giustizia ha risposto che: (1) i costi connessi alla polizia stradale non rientrano nella nozione di "costi di esercizio" ai sensi dell'art. 7(9) della direttiva 1999/62, come modificata; (2) la direttiva vieta che i pedaggi medi ponderati eccedano i costi d'infrastruttura (inclusi costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo) per il 3,8% o il 6% quando tale eccedenza deriva da errori di calcolo non trascurabili o dall'inclusione di costi non ammissibili; (3) le disposizioni rilevanti (art. 7(9) e art. 7 bis(1)-(2)) sono sufficientemente precise e incondizionate da avere efficacia diretta: un singolo può invocarle davanti ai giudici nazionali contro lo Stato membro che non le abbia rispettate o le abbia trasposte erroneamente; (4) la direttiva, alla luce della giurisprudenza (Commissione/Austria), ostacola che una aliquota di pedaggio eccessiva sia giustificata a posteriori mediante un nuovo calcolo dei costi effettuato in sede giudiziaria. Il giudice nazionale dovrà ora applicare questi principi e decidere sull'eventuale rimborso; la Corte ha rifiutato di limitare temporalmente gli effetti della sentenza.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/62/CE (modificata dalla Direttiva 2006/38/CE)

    art. 7, par. 9; art. 7 bis, parr. 1 e 2; allegato III (pt.3)

    I pedaggi devono basarsi sul principio del recupero dei soli "costi d'infrastruttura" (costruzione, esercizio, manutenzione, sviluppo). Le disposizioni sono sufficientemente precise e incondizionate da poter essere invocate direttamente dai privati contro lo Stato membro.

  • Direttiva 2006/38/CE

    Ha integrato/precisato la direttiva 1999/62 in modo da colmare lacune interpretative precedenti e rendere l'obbligo di basare i pedaggi sui soli costi d'infrastruttura più preciso e idoneo ad avere efficacia diretta.

  • Allegato III della direttiva 1999/62 (punto 3)

    "Costi inerenti al funzionamento, alla gestione e al sistema di pedaggio"

    Fornisce l'elenco indicativo dei costi d'esercizio rilevanti (costi di gestione del sistema di pedaggio, cabine, amministrazione, ecc.) e serve come indicazione interpretativa della nozione di "costi di esercizio".

  • Articolo 14, paragrafo 3, Bundesfernstraßenmautgesetz (legge tedesca sui pedaggi)

    allegato 4 della legge che fissa le aliquote per km per categorie di veicoli

    Norma nazionale che ha stabilito le aliquote contestate; la Corte ha verificato la compatibilità del metodo di calcolo nazionale con la direttiva UE.

  • Relazione peritale "WKG 2007"

    Aktualisierung der Wegekostenrechnung für die Bundesfernstraßen in Deutschland (30.11.2007)

    Rapporto tecnico utilizzato dalla Germania per calcolare le aliquote nel periodo contestato; includeva, tra l'altro, costi per acquisto terreni e costi connessi alla polizia stradale, quest'ultimi ritenuti non ammissibili come costi d'infrastruttura.

  • Giurisprudenza citata

    Rieser Internationale Transporte (C-157/02) e Commissione/Austria (C-205/98, punto 138)

    Rieser chiariva limiti all'efficacia diretta originaria dell'art. 7(9) della precedente formulazione; Commissione/Austria stabilisce che un aumento o una tariffa deve poter essere giustificata dal calcolo che lo giustifica e non può essere coperto a posteriori con un nuovo metodo non provato più appropriato.

Massime di principio

  • I pedaggi per autoveicoli pesanti devono coprire esclusivamente i costi d'infrastruttura: costruzione, esercizio (inteso come costi sostenuti dall'operatore per il funzionamento dell'infrastruttura), manutenzione e sviluppo. Voci esterne alla gestione/operazione dell'infrastruttura (es. attività di polizia svolte dallo Stato) non sono ammissibili.
  • Se nel calcolo dei pedaggi sono inclusi costi non ammissibili o vi sono errori di calcolo non trascurabili che comportano un superamento dei costi d'infrastruttura (anche dell'ordine del 3,8% o 6% evocato nel procedimento), la direttiva è violata e i pedaggi possono essere impugnati.
  • Le disposizioni (art. 7(9) e art. 7 bis(1)-(2)) sono invocabili direttamente dai singoli davanti ai giudici nazionali contro lo Stato membro che non le rispetti o le abbia trasposte erroneamente; il giudice nazionale può applicare direttamente il criterio di recupero dei soli costi d'infrastruttura.
  • Non è ammessa la giustificazione retroattiva di una tariffa ritenuta eccessiva tramite un nuovo calcolo dei costi effettuato a posteriori nel processo: l'aliquota deve essere giustificata dal calcolo che l'ha originariamente fondata; modifiche metodologiche ex post non possono sanare una violazione.
  • In caso di introduzione o revisione di sistemi di pedaggio, è prudente: (a) documentare e pubblicare metodi di calcolo chiari e trasparenti conformi ai principi dell'allegato III; (b) escludere esplicitamente voci come i costi di polizia; (c) conservare la documentazione probatoria dei dati e delle ipotesi prognostiche; (d) prevedere meccanismi di controllo e revisione appropriati.
  • Limitazione temporale degli effetti della pronuncia: la Corte può, in via del tutto eccezionale, limitare gli effetti nel tempo quando sussistono buona fede degli interessati e rischio di gravi inconvenienti finanziari; tale deroga è eccezionale e va comprovata dall'autorità nazionale che la richiede.

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