Sentenza del 28/10/2020 n. 1865 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 147/2020 RISCOSSIONE - PRESCRIZIONE - Onere di specificità dell'eccezione - Omissione - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione fiscale n. XXX per T.I.A. anno 2009 (importo euro 147,78). La ricorrente ha eccepito: 1) prescrizione del credito; 2) pagamento della quota da parte della nuova acquirente dell'immobile; 3) mancata indicazione nell'atto impugnato del termine ultimo per proporre ricorso, con richiesta di rimessione in termini. Ha chiesto la sospensione e l'annullamento degli atti di riscossione e la condanna alle spese.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione nella forma generica (semplice richiamo al decorso del tempo) per mancata indicazione della norma di riferimento, del dies a quo e del dies ad quem e della documentazione probatoria. Inoltre, sulla base degli atti prodotti, il termine quinquennale di prescrizione non era decorso poiché validamente interrotto da una serie di notifiche: avviso di pagamento (15.11.2010), ingiunzione fiscale (27.09.2011), intimazioni ad adempiere (29.10.2013; 04.01.2017) e intimazione opposta (04.10.2019). La mancata tempestiva impugnazione degli atti prodromici ha reso la pretesa irretrattabile. In merito al quantum, il Comune aveva correttamente imputato alla ricorrente soltanto la quota relativa al primo semestre 2009; la seconda metà è stata richiesta e pagata dalla compratrice. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di SO.GE.R.T. per euro 200,00 oltre oneri accessori (art. 91 c.p.c.).
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
Termine quinquennale di prescrizione applicabile; la prescrizione può essere interrotta con atti di richiamo o notifica idonei a manifestare la pretesa, rendendo così non spirato il termine quando siano intervenute notifiche interruttive.
Cass. 12.11.1998 n. 11412
Principio secondo cui l'eccezione di prescrizione deve essere formulata in modo non equivoco e con sufficiente specificità anche se non sono richieste formule sacramentali.
Cass. Ord. 01.03.2017 n. 5265
Cass. Ord. 01.03.2017 n.5265
L'omessa tempestiva impugnazione di atti di formazione amministrativa suscettibili di riscossione coattiva comporta l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
Cass. Ord. 16.03.2018 n. 6528
Cass. Ord. 16.03.2018 n.6528
Conferma che la mancata impugnazione degli atti prodromici produce l'irretrattabilità della pretesa tributaria resa certa e definitiva.
art. 91, comma 1, c.p.c.
Regola la condanna alle spese processuali che seguono la soccombenza; qui applicata per liquidare le spese a carico della ricorrente.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione deve essere formulata con specificità: indicare la norma invocata, il dies a quo e il dies ad quem e la documentazione a supporto; il mero richiamo al decorso del tempo è inammissibile per genericità.
- La prescrizione può essere interrotta dalle notifiche di avvisi di pagamento, ingiunzioni e intimazioni ad adempiere: tali atti interrompono il termine e impediscono la declaratoria di prescrizione se intervenuti nei termini utili.
- La mancata tempestiva impugnazione degli atti prodromici amministrativi suscettibili di riscossione coattiva determina l'irretrattabilità del credito e limita la possibilità di contestare successivamente la pretesa tributaría.
- Se il tributo è stato ripartito per periodi di possesso (es. prima e seconda metà dell'anno alla compravendita), l'ente può richiedere la quota proporzionale al possessore del periodo; il pagamento da parte del nuovo acquirente deve essere provato dal contribuente che lo invoca come difesa.
- Il carico delle prove circa presunte interruzioni, pagamenti o vizi di notifica è a carico del ricorrente: senza documentazione specifica l'eccezione sarà respinta.
- Le spese seguono la soccombenza: in caso di rigetto del ricorso il contribuente è condannato alle spese secondo l'art. 91 c.p.c.
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