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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione per imposta di registro relativo alla registrazione della sentenza civile n. 65/2016: l'Ufficio aveva applicato l'imposta proporzionale del 3% (art. 8, lett. b) della Tariffa allegata al DPR 131/1986) sulla parte interessi (euro 945.559,00), ritenendoli interessi moratori; la società ha contestato la qualificazione degli interessi come moratori, evidenziando che nella sentenza non v'è alcuna determinazione esplicita della natura degli interessi, pertanto questi devono presumersi interessi legali o corrispettivi e non soggetti a registrazione secondo i principi di alternativa e la giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di liquidazione. I giudici hanno ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito elementi probatori idonei a qualificare gli interessi come moratori (mancanza del decreto ingiuntivo, del ricorso e di altra documentazione che potesse chiarire la qualificazione), mentre il contratto di finanziamento agli atti sembrava indicare carattere corrispettivo delle somme. Pertanto gli interessi sono stati presunti non moratori e non soggetti all'imposta di registro; l'Ufficio è stato condannato alle spese di lite (euro 1.000,00).

Norme richiamate

  • DPR n. 131/1986, art. 20

    Prevede che l'imposta si applichi in base all'intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti anche se non corrispondano alla forma apparente; l'Ufficio l'ha invocato per qualificare sostanzialmente gli interessi come moratori, ma la Commissione ha ritenuto che mancassero prove documentali per tale qualificazione.

  • Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986, art. 8, lett. b)

    art. 8, lettera b) Tariffa Parte I

    Stabilisce l'applicazione dell'imposta proporzionale al 3% sugli interessi moratori; l'Ufficio ha applicato tale norma agli interessi liquidati in sentenza ritenendoli moratori.

  • Codice civile, art. 1224

    Definisce la mora e la funzione risarcitoria degli interessi moratori; l'Ufficio ha richiamato tale norma per sostenere che gli interessi avessero funzione risarcitoria, ma la Commissione ha ritenuto che dalla sentenza non emergessero elementi utili a tale qualificazione.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. sent. n. 6125/2011; Ord. n. 17276/2017

    Secondo la Suprema Corte, gli interessi di natura convenzionale (corrispettivi del finanziamento) non sono soggetti all'imposta di registro; la Commissione ha richiamato questi precedenti a supporto della presa di posizione favorevole al contribuente.

  • Contratto di finanziamento (clausole 3 e 4)

    clausole 3 e 4 del contratto prodotto

    Il contratto agli atti non evidenziava elementi idonei a qualificare gli interessi come moratori; anzi la lettura delle clausole sembrava avvalorare la natura corrispettiva (convenzionale) degli interessi.

Massime di principio

  • Se la sentenza civile non specifica la natura degli interessi, in assenza di elementi probatori contrari si deve presumere che siano interessi legali o corrispettivi e non moratori; in tali casi l'imposta di registro sui medesimi non è dovuta.
  • Spetta all'Ufficio che pretende la tassazione degli interessi dimostrare, con atti e documenti (es. decreto ingiuntivo, ricorso, clausole contrattuali o motivazioni della sentenza), che gli interessi hanno natura moratoria o risarcitoria.
  • Gli interessi convenzionali pattuiti come corrispettivo del finanziamento sono, secondo costante giurisprudenza, estranei all'imposta di registro prevista per gli interessi moratori.
  • Quando il giudice espressamente qualifica gli interessi come moratori o la documentazione processuale rende chiara tale natura, l'Ufficio può applicare l'imposta proporzionale (3%) sulla parte interessi; senza tale chiarezza la qualificazione sostanziale non è ammissibile in via presuntiva.
  • Occorre sempre verificare separatamente la sorte capitale (eventualmente assoggettabile a IVA o ad altri regimi) e la componente interessi, procedendo ad un'analisi documentale completa prima di liquidare l'imposta di registro.

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